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Ordinanza (reclamo ex art. 5-quinquies d.lgs. 142/2015) · R.G. non indicato

Tribunale di Palermo, 13 ottobre 2026

Massima

Il reclamo ex art. 5-quinquies d.lgs. 142/2015 avverso il provvedimento con cui il Prefetto autorizza il richiedente protezione internazionale sottoposto a procedura di frontiera a risiedere soltanto nel centro di accoglienza designato (nella specie, il Centro Sikania di Siculiana) è fondato ove non emerga che l'autorità amministrativa abbia valutato le concrete condizioni del luogo rispetto alle esigenze particolari del singolo — ex art. 9, par. 4, Dir. (UE) 2024/1346 richiamato dall'art. 54, par. 1, Reg. (UE) 2024/1348 — né che siano stati assolti gli obblighi informativi preliminari in lingua comprensibile sulla procedura di esame e sulle conseguenze derivanti dall'inosservanza del provvedimento.

Il Tribunale di Palermo (giudice dott. Michele Guarnotta), a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 22 settembre 2026, pronuncia sull'ordinanza di reclamo ex art. 5-quinquies d.lgs. 142/2015 avverso il provvedimento del Prefetto di Agrigento del 18 agosto 2026, con cui un cittadino egiziano richiedente protezione — sottoposto a procedura accelerata di frontiera ex artt. 43, 45 e 54 Reg. (UE) 2024/1348 — era stato autorizzato a risiedere esclusivamente presso il Centro di accoglienza «Villa Sikania» di Siculiana (AG) per dodici settimane decorrenti dalla registrazione della domanda di protezione.

I presupposti dell'autorizzazione nell'economia della procedura di frontiera

Il provvedimento prefettizio aveva come unico presupposto la determina del Presidente della Commissione territoriale di Palermo – Sezione di Agrigento, che aveva disposto l'esame della domanda mediante procedura accelerata di frontiera ex art. 45, par. 1. L'autorizzazione a risiedere, prevista dall'art. 5-ter d.lgs. 142/2015 e richiamata nell'economia della procedura dal combinato disposto di cui agli artt. 54, par. 1, Reg. (UE) 2024/1348 e 9, par. 4, Dir. (UE) 2024/1346, è strumentale al compimento della procedura speciale e deve riflettere, nella determinazione del luogo e delle modalità, le condizioni di accoglienza concrete.

La carenza di personalizzazione e di informazione

L'ordinanza, lunga 28 pagine, muove dalla ricognizione dei vizi dedotti — compendiati nella necessità di una motivazione specifica sulle condizioni del Centro Sikania rispetto ai bisogni individuali del reclamante, nel rispetto dell'obbligo informativo sulla procedura di esame e sulle conseguenze dell'inosservanza del provvedimento, e nella coerenza fra scelta del luogo e tipologia della procedura applicata — e verifica partitamente le allegazioni, in costante confronto con il quadro euro-unitario di riferimento.

La ratio della decisione

La ratio del decreto investe l'onere motivazionale dell'autorizzazione a risiedere nel «luogo specifico» quando il Prefetto si limita a indicare l'ubicazione dell'hotspot senza dar conto della compatibilità delle condizioni materiali del centro con le esigenze dell'interessato, e quando l'informativa preliminare — in lingua comprensibile — sulla procedura di esame non risulti effettivamente assolta ai sensi dell'art. 8 Reg. (UE) 2024/1348. Il filone si allinea alle decisioni che richiedono controllo sostanziale, e non meramente formale, sulla scelta del luogo nell'ambito della procedura di frontiera: in particolare, Trib. Palermo 9986/2026 — reso dallo stesso giudice sul Centro Sikania — e Trib. Catania 10504/2026 sull'hotspot di Augusta, sotto il profilo inaudita altera parte.

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