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Decreto cautelare (art. 35-ter, comma 4, d.lgs. 25/2008) · N.R.G. 13622-1/2026

Tribunale di Venezia, 22 settembre 2026

Riespansione procedura ordinaria · sospensione automatica

Massima

La comunicazione degli obblighi informativi di cui all'art. 8 Reg. (UE) 2024/1348 è tassello procedimentale indefettibile: il modulo dell'informativa non sottoscritto dal mediatore linguistico e redatto successivamente alla presentazione e registrazione della domanda inficia la procedura sul versante del pieno, tempestivo e corretto adempimento degli obblighi informativi. La violazione delle garanzie partecipative rende le dichiarazioni del richiedente non pienamente consapevoli, con la conseguenza che il mero dato statistico dell'art. 42, par. 1, lett. j) — provenienza da paese con tasso di riconoscimento ≤ 20% — non è pienamente affidabile per fondare l'applicazione della procedura accelerata di frontiera. La procedura di frontiera è inoltre incompatibile con la disciplina intertemporale del d.m. 21 luglio 2026 sui luoghi abilitati: la domanda presentata quando il decreto non è ancora entrato in vigore, in luogo diverso da quelli poi individuati, non è validamente incanalabile nella procedura ex art. 43 Reg. (UE) 2024/1348, atteso che l'art. 54, par. 3, Reg. cit. e l'art. 2, comma 2, del d.m. presuppongono una ponderata valutazione dei luoghi dotati delle strutture e competenze adeguate. Convertito il rito dall'art. 35-ter d.lgs. 25/2008 all'art. 35-bis del medesimo decreto, si dispone l'immediato rilascio del documento ex art. 4, comma 4, d.lgs. 142/2015 e la cessazione automatica di ogni misura impositiva o restrittiva.

Il Tribunale di Venezia (giudice dott.ssa Alessia Capriuoli) dà atto dell'insussistenza dei presupposti per l'applicazione della procedura accelerata di frontiera, converte il rito dall'art. 35-ter all'art. 35-bis d.lgs. 25/2008, accerta il diritto del ricorrente a rimanere sul territorio, ordina l'immediato rilascio del documento ex art. 4, comma 4, d.lgs. 142/2015 e dichiara automaticamente cessata qualsiasi misura impositiva o restrittiva. Il decreto della Commissione territoriale di Padova, del 2 settembre 2026, era intervenuto in procedura di frontiera ex artt. 43, par. 1, lett. a), e 42, par. 1, lett. j), Reg. (UE) 2024/1348, trattandosi di richiedente tunisino.

L'informativa non sottoscritta né tempestiva mina la procedura sul suo piano procedimentale

Il modulo dell'informativa non è stato sottoscritto dal mediatore linguistico ed è stato redatto il 26 agosto 2026, «subentrando successivamente alla data di presentazione e registrazione della domanda» (rispettivamente il 24 e il 25 agosto). L'irregolarità e tardività dell'informativa (art. 8, par. 2, e art. 15, par. 2) fa venir meno la stessa correttezza formale della procedura, in ossequio ai principi «esportabili anche nell'attuale regime» delle Sezioni Unite n. 11399/2024: tutte le informazioni previste dall'art. 8, par. 2, devono essere fornite «quanto prima per consentire ai richiedenti di esercitare i diritti garantiti dal presente regolamento».

Garanzie partecipative e soglia del 20%

Le dichiarazioni rese senza adeguata informazione non sono «pienamente consapevoli» e non possono fondare la verifica dell'art. 42, par. 1, lett. j), che richiede il confronto con la storia personale del richiedente e non il solo dato statistico. Il Tribunale inquadra le violazioni nel «dialogo costruttivo, improntato a lealtà e reciproca fiducia» tra amministrazione e interessato (art. 4 TFUE; CGUE 14 maggio 2020, C-924/19 PPU e C-925/19 PPU).

Il rapporto con il d.m. 21 luglio 2026 sui luoghi abilitati

La procedura assume «ulteriori connotati di illegittimità»: la domanda è stata presentata il 24 agosto 2026, in un momento in cui non era ancora entrato in vigore il d.m. del 21 luglio 2026 recante l'individuazione dei luoghi abilitati all'espletamento delle procedure di frontiera. Richiamata Cass. n. 18531 del 18 maggio 2026, il Tribunale rileva che nelle valutazioni intertemporali va attribuito «primario rilievo alla fase primigenia di manifestazione della volontà», poiché da lì scatta l'obbligo per le Autorità di «incanalare» la domanda nella procedura prevista. La comunicazione ex art. 54 Reg. (UE) 2024/1348, cui si correla il d.m. (art. 2, comma 2, del decreto), non ha valenza meramente formale ma «si erge su un'attenta e ponderata valutazione dei luoghi dotati di tutte le strutture e competenze adeguate»: il trasferimento di soggetti presso luoghi non deputati ai sensi dell'art. 54 — «gli unici dotati della c.d. finzione di non ingresso» — prima dell'entrata in vigore del d.m. «dà automaticamente vita alla piena autorizzazione all'ingresso sul territorio nazionale», dato incompatibile con la procedura di frontiera.

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