Decreto sulla convalida della misura alternativa al trattenimento (art. 6, comma 3, e art. 6-quater d.lgs. 142/2015; art. 14, comma 1-bis, d.lgs. 286/1998) · R.G. 33108/2026
Massima
La misura alternativa al trattenimento del richiedente asilo, prevista dall'art. 6-quater d.lgs. 142/2015, presuppone a monte la sussistenza dei presupposti del trattenimento ai sensi dell'art. 6 dello stesso decreto: se questi mancano, la misura è priva di base giuridica, essendo la privazione e la restrizione della libertà distinte solo per grado e intensità e non per natura. Nell'ipotesi di domanda proposta all'interno del CPR ai sensi del comma 3, la valutazione di strumentalità va condotta su criteri empirici (durata della permanenza in Italia senza aver mai chiesto asilo, occasioni di interlocuzione con la P.A., precedenti permessi, rete sociale, comportamento processuale) e, in mancanza di prova che l'informativa sulla facoltà di presentare domanda sia stata fornita al momento dell'ingresso, la brevità del tempo trascorso e l'assenza di elementi contrari escludono la pretestuosità della domanda. Non convalidata la misura alternativa dell'obbligo di presentazione settimanale in Questura.
Il Tribunale di Milano (giudice dott.ssa Elena Masetti Zannini) non ha convalidato l'obbligo di presentazione settimanale in Questura, imposto dal Questore di Milano ex art. 6, comma 3, d.lgs. 142/2015 a un cittadino egiziano già trattenuto al CPR di Milano-Corelli e dimesso in concomitanza con la proposizione della domanda di protezione internazionale, ritenuta pretestuosa perché formulata «in concomitanza di un'operazione di rimpatrio».
Il decreto muove da un rilievo di sistema. La misura alternativa dell'art. 6-quater d.lgs. 142/2015 presuppone che sussistano «a monte» i presupposti del trattenimento del richiedente ex art. 6 d.lgs. 142/2015: se questi mancano, la misura è priva di base giuridica. La ragione è nella qualificazione della custodia non detentiva: «meno restrittiva della privazione della libertà anche se può comportare un certo livello e una certa intensità di coercizione», la differenza rispetto al trattenimento è di grado e intensità, non di natura (richiamata Corte EDU, Nolan e K/Russia, 12.2.2009). I motivi di trattenimento sono tassativi, elencati nella Direttiva accoglienza 2024/1346 e recepiti a livello nazionale.
Sulla valutazione dell'art. 6, comma 3, il Tribunale accoglie l'orientamento che, in mancanza di parametri normativi tassativi, individua criteri empirici: durata della permanenza sul territorio senza aver mai chiesto protezione; accertate occasioni di interlocuzione con la P.A. — l'unico criterio richiamato dall'art. 8, par. 3, lett. d), della Direttiva accoglienza, sub specie di «opportunità di accedere alla procedura di asilo»; precedenti titolarità di permessi non seguite dalla domanda; rete familiare o parentale; mancata manifestazione della volontà all'udienza di convalida davanti al Giudice di pace o nei giorni immediatamente successivi.
Nel caso di specie l'istruttoria mostra una discrasia sulle date di ingresso: il decreto del Prefetto di Milano — su atti della Questura — indica il 1° gennaio 2025 dalla frontiera di Ventimiglia; il foglio notizie del 25 luglio 2026 non è tradotto né sottoscritto; l'interessato, in sede di convalida, dichiara di essere in Italia «da circa venti giorni» dal Portogallo; un secondo foglio notizie, del 29 luglio, tradotto e sottoscritto, indica il 5 luglio 2026 come data di ingresso via aeroporto. In nessuno dei fogli risulta l'avviso della facoltà di presentare domanda di protezione. Deve dunque presumersi che l'informativa sia stata ricevuta solo al rientro in CPR dopo la convalida del trattenimento — «come capita nella totalità dei casi». La brevità del tempo trascorso e l'assenza di elementi contrari escludono la pretestuosità: mancano i presupposti del trattenimento e, con essi, quelli della misura alternativa.
Provvedimento pubblicato nell'archivio «asilo» dell'Osservatorio romano sulla giustizia civile (romaosservatorio.it), che lo indica come «Trib. Milano, 3 agosto 2026, Masetti Zannini». PDF nativo digitale con generalità sostituite all'origine (nome «AABB», C.U.I. «XX»); il ricontrollo automatico e a occhio non ha rilevato dati personali identificativi residui.
Norme collegate