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Decreto sulla sospensione dell'efficacia esecutiva (art. 35-bis, comma 4, d.lgs. 25/2008) · N.R.G. 26906-1/2026

Tribunale di Milano, 11 settembre 2026

Massima

L'art. 79, par. 3, Reg. (UE) 2024/1348 riserva la nuova disciplina alle domande formalizzate a decorrere dal 12 giugno 2026: alle domande formalizzate prima di tale data resta applicabile la direttiva 2013/32/UE. Il regolamento (UE) 2026/464, la cui operatività è connessa all'entrata in vigore del Regolamento procedure e che avrebbe rideclinato il sindacato giurisdizionale sulla designazione di paese di origine sicuro, non trova quindi applicazione retroattiva: certezza del diritto e diritto di difesa impongono di lasciare integro il potere del giudice nazionale di disapplicare la designazione. La designazione del Bangladesh come paese di origine sicuro ex art. 2-bis d.lgs. 25/2008 va disapplicata per contrasto con l'art. 37 direttiva 2013/32/UE e Allegato I, come interpretato dalla Corte di giustizia UE 4 ottobre 2024, C-406/22 e Corte di giustizia UE 1° agosto 2025, C-758/24 e C-759/24: un paese terzo non può essere designato di origine sicura quando talune categorie di persone — nella specie LGBTQI+, vittime di violenza di genere, minoranze etniche e religiose, persone accusate di reati politici — sono espressamente escluse dalla valutazione di sicurezza rappresentata nella scheda paese ministeriale e nella relazione al Parlamento. Ne consegue l'inapplicabilità della procedura accelerata ex art. 28-bis, co. 2, lett. c), d.lgs. 25/2008 e la riespansione della procedura ordinaria con sospensione ex lege del provvedimento impugnato.

Il Tribunale di Milano (giudice dott.ssa Francesca Laura Stoppa) dichiara sospesi ex lege gli effetti esecutivi del rigetto per manifesta infondatezza emesso dalla Commissione di Milano/Monza nei confronti di un cittadino bengalese omosessuale. Le premesse sono due, di sistema: individuare la disciplina applicabile ratione temporis e verificare l'ambito del sindacato residuo del giudice nazionale sulla designazione di paese sicuro nel passaggio dalla direttiva 2013/32/UE al Regolamento procedure.

Il diritto applicabile ratione temporis

La formalizzazione della domanda risale al 28 maggio 2026, la decisione della Commissione al 5 giugno. L'art. 79, par. 3, Reg. (UE) 2024/1348 riserva la nuova disciplina alle domande formalizzate dal 12 giugno 2026, sicché nel caso di specie resta applicabile la direttiva 2013/32/UE. Il decreto trae la conseguenza per il regolamento (UE) 2026/464 — la revisione dei «concetti di paese sicuro» che, tra l'altro, limiterebbe il sindacato del giudice alla situazione individuale del richiedente e vieterebbe la disapplicazione della designazione:

tenuto conto che l'operatività del sopra menzionato Regolamento (UE) 2026/464, che già nel titolo enuncia la finalità di modificare il Regolamento (UE) 2024/1348, è all'evidenza connessa all'entrata in vigore di quest'ultimo, che ai sensi dell'art. 79 co 2 «si applica a decorrere dal 12 giugno 2026»; considerato che il diritto ad una corretta informazione sulla procedura adottata deve essere garantito in ogni fase del procedimento (CGUE, 30 novembre 2023, cause riunite C-228/21, C-254/21, C-297/21 e C-315/21); ritenuto pertanto che, anche in applicazione del principio di certezza del diritto e nel rispetto del principio del contraddittorio e del diritto di difesa, non possa applicarsi retroattivamente il nuovo Regolamento procedure.

Sul punto la pronuncia consegna un principio che la difesa può spendere in ogni giudizio: quando la domanda è stata formalizzata prima del 12 giugno 2026, non è invocabile il regime restrittivo del sindacato introdotto dal Reg. (UE) 2026/464.

Disapplicazione della designazione del Bangladesh come paese sicuro

Nel merito il decreto applica il consolidato quadro CGUE: sent. 4 ottobre 2024, C-406/22 (l'art. 37 osta alla designazione con eccettuazione di parti del territorio) e, soprattutto, sent. 1° agosto 2025, cause riunite C-758/24 e C-759/24, che estende la stessa conclusione all'eccettuazione di categorie di persone. Il presupposto di fatto è documentale: la scheda paese del MAECI allegata al d.m. 7 maggio 2024 che ha designato il Bangladesh — poi trasfusa nell'art. 2-bis d.lgs. 25/2008 come modificato dal d.l. 158/2024 — «esclude dalla valutazione di sicurezza le persone di orientamento non eterosessuale, le vittime di violenza di genere (incluse le donne assoggettate a mutilazioni genitali), le minoranze etniche e religiose, le persone accusate di crimini di natura politica e i condannati a morte». La relazione del 1° aprile 2025 di aggiornamento conferma il quadro: leggi discriminatorie, criminalizzazione degli atti omosessuali (art. 377 c.p. bengalese), violenze e molestie di polizia. Da qui la disapplicazione dell'art. 2-bis nella parte in cui designa il Bangladesh come paese sicuro.

L'esito processuale

Caduta la designazione, viene meno la lettera c) del comma 2 dell'art. 28-bis su cui la Commissione aveva fondato l'accelerazione: si ripristina la procedura ordinaria, con sospensione ex lege del provvedimento e riespansione a trenta giorni del termine di impugnazione. La decisione va letta insieme alle altre pubblicate su questo sito che disapplicano la designazione di paese sicuro per categorie escluse, e alla scheda su Trib. Napoli 17573/2026 che ha impostato lo stesso ragionamento per il Bangladesh sotto il nuovo regime (art. 42, par. 1, lett. j): due letture parallele — l'una sotto direttiva, l'altra sotto regolamento — che convergono sul medesimo esito, quando la Commissione tratta il richiedente come «cittadino di paese sicuro» senza scandagliare la categoria di appartenenza.

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