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Decreto (istanza di sospensione, art. 35-bis, comma 4, d.lgs. 25/2008) · R.G. 2614/2026

Tribunale di Messina, Sez. specializzata immigrazione, 22 luglio 2026

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Massima

La Commissione territoriale non può applicare la disciplina del Patto e del d.l. 100/2026 a chi abbia manifestato la volontà di chiedere protezione prima del 12 giugno 2026: secondo Cass. n. 14851/2026 la manifestazione di volontà, anche non formalizzata, opera quale criterio di individuazione della disciplina applicabile nel tempo. Applicata la normativa previgente, il principio di Cass. Sez. Un. n. 11399/2024 vale per tutte le ipotesi di manifesta infondatezza ex art. 28-ter d.lgs. 25/2008 e per le inammissibilità su domanda reiterata: accertato il mancato rispetto delle articolazioni procedimentali della procedura accelerata, opera la sospensione automatica del provvedimento.

Il Tribunale di Messina, Sezione specializzata in materia di immigrazione (Presidente dott. Corrado Bonanzinga, giudice relatore dott. Paolo Lo Giudice, giudice dott.ssa Simona Monforte), ha sospeso l'efficacia del provvedimento della Commissione territoriale di Catania che aveva rigettato per infondatezza la domanda di un cittadino tunisino «ai sensi dell'art. 39, comma 3, del Reg. UE 2024/1348», dichiarandone la manifesta infondatezza in applicazione dell'art. 28-ter d.lgs. 25/2008 perché «la fattispecie ricade nelle circostanze di cui all'art. 42, par. 1, lettere a), e) ed j)» del regolamento, con contestuale attestazione dell'obbligo di rimpatrio e divieto di reingresso per tre anni.

La decisione è di particolare interesse sul diritto applicabile nel tempo. Il Tribunale rileva in via preliminare che il caso «non è disciplinato dalla normativa introdotta con il d.l. n. 100 del 2026 (applicabile ai procedimenti avviati a seguito delle domande di protezione internazionale presentate a partire dal 12 giugno 2026), bensì da quella previgente», richiamando Cass. n. 14851/2026, secondo cui «la manifestazione di volontà di richiedere protezione internazionale, anche non formalizzata, opera quale criterio di individuazione della disciplina applicabile nel tempo, determinando, a tali fini, il momento genetico della domanda e il regime dei relativi presupposti ed effetti». Nel caso concreto la manifestazione era anteriore al 12 giugno 2026: il ricorrente risultava inserito in un CAS su disposizione della Prefettura già dal marzo 2026 — circostanza che «dà ragione di una significativa manifestazione di volontà qualificata, obiettivamente riconoscibile e recepita dal sistema statale» — e la stessa Commissione dava atto di una domanda presentata il 26 febbraio 2026.

Applicata dunque la disciplina previgente, il Tribunale svolge un secondo passaggio di rilievo sistematico. Il principio di Cass. Sez. Un. n. 11399/2024 — per cui la deroga alla sospensione automatica opera solo se la Commissione ha correttamente applicato la procedura accelerata, altrimenti si ripristina la procedura ordinaria e si riespande la sospensione automatica — non riguarda soltanto il richiedente proveniente da paese di origine sicuro, ma tutte le ipotesi di manifesta infondatezza ricomprese nell'art. 28-ter d.lgs. 25/2008, nonché le decisioni di inammissibilità su domanda reiterata: i presupposti della deroga all'effetto sospensivo, alla luce della direttiva 2013/32/UE, vanno rinvenuti non nel contenuto di rigetto per manifesta infondatezza, ma nel fatto che quella decisione sia stata presa all'esito di una procedura accelerata legittimamente instaurata. Il collegio dà espressamente atto di disattendere la tesi minoritaria, «in passato talvolta seguita anche da questo Tribunale», di segno contrario.

Nel caso in esame la procedura accelerata si è svolta in modo irregolare, essendo stati superati i termini per l'audizione e per la decisione: i ristretti termini dell'art. 28-bis, comma 2, non possono essere computati dalla formalizzazione mediante modello C3, poiché il ricorrente aveva manifestato la volontà di chiedere protezione diversi mesi prima, momento dal quale lo straniero deve essere considerato richiedente. La fattispecie non rientra quindi in alcuna delle ipotesi derogatorie dell'art. 35-bis, comma 3, e l'effetto sospensivo discende ex lege dalla proposizione del ricorso — effetto che il Tribunale dichiara, non essendo stato affermato nel provvedimento impugnato.

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