← Tutta la giurisprudenza

Decreto cautelare (art. 35-bis, commi 3 e 4, d.lgs. 25/2008) · N.R.G. 9251-1/2026

Tribunale di Firenze, 6 agosto 2026

Autorizzazione a rimanere

Massima

Il dovere di informazione dell'art. 8, par. 2, Reg. (UE) 2024/1348 è tempestivo e preventivo e va letto alla luce del considerando 31: non è assolto quando gli unici documenti consegnati al richiedente sono quelli previsti per lo screening (art. 11 Reg. 2024/1356), redatti in lingua italiana, salvo un sintetico modulo consuntivo in doppia lingua. La violazione dell'obbligo informativo, impedendo l'esercizio consapevole dei diritti — compreso l'orientamento legale — e l'assolvimento del dovere di cooperazione, è censura assorbente di ogni altra questione e giustifica l'autorizzazione a rimanere per tutta la durata del processo.

Il Tribunale di Firenze (giudice dott. Francesco Manfredi) ha autorizzato il richiedente a rimanere «per tutta la durata del processo sino alla decisione di merito». Si tratta di un cittadino del Bangladesh sbarcato al porto di Livorno il 14 giugno 2026 — due giorni dopo l'entrata in vigore del d.l. 100/2026 — e poi trasferito in un PAF in provincia di Siena; il diniego era per manifesta infondatezza ex art. 39 Reg. 1348, all'esito della procedura accelerata dell'art. 42, par. 1, lett. e) e j), invocate entrambe.

Il dovere di esaminare l'istanza

Il giudice prende atto che l'art. 68, par. 3, Reg. 1348 esclude il diritto di rimanere quando il diniego per manifesta infondatezza segue una procedura accelerata, e che l'art. 35-bis, commi 4 e 4-bis, d.lgs. 25/2008 impone comunque di esaminare gli elementi di fatto e di diritto esposti nell'istanza: «avendo parte ricorrente proposto tempestiva istanza di autorizzazione a rimanere, è doveroso valutare la predetta istanza».

Le garanzie del capo II valgono anche in procedura accelerata

L'art. 42, par. 1, impone all'autorità accertante di rispettare i principi fondamentali e le garanzie del capo II del Reg. 1348. L'art. 8, par. 2, elenca ciò di cui il richiedente va informato in una lingua che comprende: fasi e termini della procedura, diritti e obblighi e conseguenze del loro mancato rispetto — «in particolare per quanto riguarda il ritiro esplicito o implicito» della domanda —, diritto all'orientamento legale gratuito e all'assistenza legale in tutte le fasi, mezzi per adempiere all'onere di produrre gli elementi a motivazione della domanda. Il dovere «è tempestivo e preventivo, nonché, in particolare, funzionale […] a consentire al richiedente protezione di esercitare i diritti garantiti dal regolamento UE e di assolvere adeguatamente ai propri obblighi», e va letto alla luce del considerando 31.

L'accertamento in fatto è il passaggio di maggior rilievo:

«dacché difetta una esaustiva documentazione redatta in una lingua conoscibile dal richiedente protezione […]; ed infatti, gli unici documenti consegnati al richiedente sono quelli previsti per la procedura di screening (cfr. art. 11 del regolamento UE n. 1356/2024), peraltro i documenti suddetti, altresì, sono redatti in lingua italiana, eccezion fattasi per un sintetico modulo consuntivo screening in doppia lingua».

Le informative dello screening non sono dunque quelle della procedura d'asilo: il Reg. 1356 e il Reg. 1348 impongono obblighi informativi distinti, e assolvere i primi non assolve i secondi. Nello stesso senso, sul rinvio a un modulo con link o QR code, Trib. Palermo, R.G. 8695/2026.

Sul piano processuale, «la Commissione non ha documentato nel presente giudizio l'assolvimento degli obblighi nei termini previsti dall'art. 35-bis comma 4 del d.lgs. n. 25/2008, come modificato»: l'onere grava sull'Amministrazione. La violazione, «non avendo consentito al richiedente protezione l'adeguato e consapevole, nonché tempestivo esercizio dei diritti previsti dal regolamento UE (ivi compreso quello all'orientamento legale)», è ritenuta assorbente di ogni altra questione «in virtù della ragione più liquida».

Il perimetro della decisione

Le violazioni sono valutate solo ai fini dell'autorizzazione a rimanere, e non come vizi incidenti sulla procedura di esame della domanda: il decreto non riqualifica la procedura come ordinaria. È la differenza rispetto alla linea triestina, dove il vizio della procedura di frontiera porta a convertire il rito, e rispetto a Napoli, dove l'errore sul regime applicabile fa riespandere la sospensione automatica ex lege.

📄 Scarica il provvedimento (PDF)