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Decreto (istanza di sospensione e autorizzazione a rimanere, art. 35-bis, commi 3 e 4, d.lgs. 25/2008) · N.R.G. 9251-1/2026

Tribunale di Firenze, Sez. specializzata immigrazione, 6 agosto 2026

Massima

Il dovere di informazione dell'art. 8, par. 2, Reg. (UE) 2024/1348 è tempestivo e preventivo e va letto alla luce del considerando 31: non è assolto quando gli unici documenti consegnati al richiedente sono quelli previsti per lo screening (art. 11 Reg. 2024/1356), redatti in lingua italiana, salvo un sintetico modulo consuntivo in doppia lingua. La violazione dell'obbligo informativo, impedendo l'esercizio consapevole dei diritti — compreso l'orientamento legale — e l'assolvimento del dovere di cooperazione, è censura assorbente di ogni altra questione e giustifica l'autorizzazione a rimanere per tutta la durata del processo.

Il Tribunale di Firenze, Sezione specializzata (giudice dott. Francesco Manfredi), ha autorizzato il richiedente a rimanere «per tutta la durata del processo sino alla decisione di merito». Il caso riguarda un cittadino del Bangladesh sbarcato al porto di Livorno il 14 giugno 2026 — due giorni dopo l'entrata in vigore del d.l. 100/2026 — e successivamente trasferito in un PAF in provincia di Siena. Chi ha diffuso il decreto segnala che un decreto identico è stato adottato da un altro giudice della sezione, e che altri sono attesi.

Il diniego era per manifesta infondatezza ai sensi dell'art. 39 Reg. 1348 (richiamato dall'art. 28-ter d.lgs. 25/2008), all'esito della procedura accelerata dell'art. 42, par. 1, lett. e) e j) — entrambe le clausole insieme: paese di origine sicuro e tasso di riconoscimento ≤ 20%.

Il punto di partenza: l'art. 68, par. 3, non chiude la porta

Il decreto è metodologicamente interessante già nell'impostazione. Il giudice prende atto che l'art. 68, par. 3, Reg. 1348 esclude il diritto di rimanere quando il diniego per manifesta infondatezza segue una procedura accelerata, e che l'art. 35-bis, commi 4 e 4-bis, d.lgs. 25/2008 impone al giudice di esaminare gli elementi di fatto e di diritto esposti nell'istanza. Ne trae:

«ritenuto che, in ogni caso, avendo parte ricorrente proposto tempestiva istanza di autorizzazione a rimanere, è doveroso valutare la predetta istanza».

Il cuore: le garanzie del capo II valgono anche in procedura accelerata

L'argomento è costruito su un rinvio che vale la pena tenere a mente: l'art. 42, par. 1, impone all'autorità accertante di rispettare i principi fondamentali e le garanzie del capo II del Reg. 1348 (artt. 8 e ss.). La procedura accelerata non è una zona franca.

L'art. 8, par. 2, elenca ciò di cui il richiedente va informato in una lingua che comprende o che ragionevolmente si suppone possa comprendere: il diritto di formalizzare la domanda a titolo individuale, i termini e le fasi della procedura, i diritti e gli obblighi — compresi quelli del Reg. (UE) 2024/1351 — e le conseguenze del loro mancato rispetto, «in particolare per quanto riguarda il ritiro esplicito o implicito della domanda», il diritto all'orientamento legale gratuito per la formalizzazione e all'assistenza e rappresentanza legali in tutte le fasi, i mezzi per adempiere all'obbligo di produrre gli elementi a motivazione della domanda (art. 4 Reg. 2024/1347) e la decisione dell'autorità accertante (art. 36).

Il dovere così descritto «è tempestivo e preventivo, nonché, in particolare, funzionale [...] a consentire al richiedente protezione di esercitare i diritti garantiti dal regolamento UE e di assolvere adeguatamente ai propri obblighi», e va letto alla luce del considerando 31, per cui il richiedente «dovrebbe essere informato adeguatamente dei suoi diritti e obblighi in modo tempestivo e in una lingua che comprende [...] per iscritto e, se necessario, oralmente».

L'accertamento in fatto è il passaggio da citare:

«dacché difetta una esaustiva documentazione redatta in una lingua conoscibile dal richiedente protezione (proveniente dal Bangladesh) nei termini della normativa sopra richiamata; ed infatti, gli unici documenti consegnati al richiedente sono quelli previsti per la procedura di screening (cfr. art. 11 del regolamento UE n. 1356/2024), peraltro i documenti suddetti, altresì, sono redatti in lingua italiana, eccezion fattasi per un sintetico modulo consuntivo screening in doppia lingua (cfr. art. 17 del regolamento UE n. 1356/2024)».

È il rilievo che vale come modello: le informative dello screening non sono le informative della procedura d'asilo. Il Reg. 1356 e il Reg. 1348 impongono obblighi informativi distinti, e assolvere i primi non assolve i secondi. Si affianca al principio affermato dal Tribunale di Palermo sul reclamo R.G. 8695/2026, dove non bastava il rinvio a un modulo con link o QR code.

Il decreto aggiunge un rilievo sull'onere della prova processuale: «la Commissione non ha documentato nel presente giudizio l'assolvimento degli obblighi nei termini previsti dall'art. 35-bis comma 4 del d.lgs. n. 25/2008, come modificato». È l'amministrazione a dover dimostrare di aver informato.

La violazione, «non avendo consentito al richiedente protezione l'adeguato e consapevole, nonché tempestivo esercizio dei diritti previsti dal regolamento UE (ivi compreso quello all'orientamento legale), nonché l'assolvimento degli obblighi di cooperazione previsti dall'art. 9», è ritenuta assorbente di ogni altra questione «in virtù della ragione più liquida».

Il limite, segnalato da chi ha vinto

La difesa — il lavoro collettivo di Anna Brambilla, Noris Morandi e Lorenza Maione, con il supporto di Marcella Ferri — accompagna la diffusione del decreto con una critica che vale registrare, perché indica il prossimo fronte:

il Tribunale «sceglie di considerare tali violazioni unicamente come rilevanti ai fini dell'accoglimento dell'istanza di autorizzazione a restare sul territorio nazionale piuttosto che considerare tali violazioni come incidenti sulla procedura di esame della domanda di asilo».

Le stesse censure erano state proposte in via preliminare per ottenere la riqualificazione in procedura ordinaria — con le conseguenze su termini di impugnazione ed effetto sospensivo automatico — secondo uno schema articolato in tre blocchi: (1) violazione del diritto all'informazione, delle garanzie procedurali degli artt. 12 e 17 Reg. 1356 e del diritto all'orientamento legale; (2) vizi della determina del Presidente della Commissione, con violazione dell'art. 27, par. 1, Reg. 1348 e inesistenza giuridica dell'atto presupposto; (3) contestazione dell'applicazione della procedura accelerata nel merito.

Il giudice si è fermato al primo blocco e per il solo effetto cautelare. È la differenza rispetto alla linea triestina — dove il vizio della procedura di frontiera porta a convertire il rito — e rispetto a Napoli, dove l'errore sul regime applicabile fa riespandere la sospensione automatica ex lege.

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