Decreto cautelare (art. 35-bis, commi 3 e 4, d.lgs. 25/2008) · N.R.G. 9251-1/2026
Massima
Il dovere di informazione dell'art. 8, par. 2, Reg. (UE) 2024/1348 è tempestivo e preventivo e va letto alla luce del considerando 31: non è assolto quando gli unici documenti consegnati al richiedente sono quelli previsti per lo screening (art. 11 Reg. 2024/1356), redatti in lingua italiana, salvo un sintetico modulo consuntivo in doppia lingua. La violazione dell'obbligo informativo, impedendo l'esercizio consapevole dei diritti — compreso l'orientamento legale — e l'assolvimento del dovere di cooperazione, è censura assorbente di ogni altra questione e giustifica l'autorizzazione a rimanere per tutta la durata del processo.
Il Tribunale di Firenze (giudice dott. Francesco Manfredi) ha autorizzato il richiedente a rimanere «per tutta la durata del processo sino alla decisione di merito». Si tratta di un cittadino del Bangladesh sbarcato al porto di Livorno il 14 giugno 2026 — due giorni dopo l'entrata in vigore del d.l. 100/2026 — e poi trasferito in un PAF in provincia di Siena; il diniego era per manifesta infondatezza ex art. 39 Reg. 1348, all'esito della procedura accelerata dell'art. 42, par. 1, lett. e) e j), invocate entrambe.
Il giudice prende atto che l'art. 68, par. 3, Reg. 1348 esclude il diritto di rimanere quando il diniego per manifesta infondatezza segue una procedura accelerata, e che l'art. 35-bis, commi 4 e 4-bis, d.lgs. 25/2008 impone comunque di esaminare gli elementi di fatto e di diritto esposti nell'istanza: «avendo parte ricorrente proposto tempestiva istanza di autorizzazione a rimanere, è doveroso valutare la predetta istanza».
L'art. 42, par. 1, impone all'autorità accertante di rispettare i principi fondamentali e le garanzie del capo II del Reg. 1348. L'art. 8, par. 2, elenca ciò di cui il richiedente va informato in una lingua che comprende: fasi e termini della procedura, diritti e obblighi e conseguenze del loro mancato rispetto — «in particolare per quanto riguarda il ritiro esplicito o implicito» della domanda —, diritto all'orientamento legale gratuito e all'assistenza legale in tutte le fasi, mezzi per adempiere all'onere di produrre gli elementi a motivazione della domanda. Il dovere «è tempestivo e preventivo, nonché, in particolare, funzionale […] a consentire al richiedente protezione di esercitare i diritti garantiti dal regolamento UE e di assolvere adeguatamente ai propri obblighi», e va letto alla luce del considerando 31.
L'accertamento in fatto è il passaggio di maggior rilievo:
«dacché difetta una esaustiva documentazione redatta in una lingua conoscibile dal richiedente protezione […]; ed infatti, gli unici documenti consegnati al richiedente sono quelli previsti per la procedura di screening (cfr. art. 11 del regolamento UE n. 1356/2024), peraltro i documenti suddetti, altresì, sono redatti in lingua italiana, eccezion fattasi per un sintetico modulo consuntivo screening in doppia lingua».
Le informative dello screening non sono dunque quelle della procedura d'asilo: il Reg. 1356 e il Reg. 1348 impongono obblighi informativi distinti, e assolvere i primi non assolve i secondi. Nello stesso senso, sul rinvio a un modulo con link o QR code, Trib. Palermo, R.G. 8695/2026.
Sul piano processuale, «la Commissione non ha documentato nel presente giudizio l'assolvimento degli obblighi nei termini previsti dall'art. 35-bis comma 4 del d.lgs. n. 25/2008, come modificato»: l'onere grava sull'Amministrazione. La violazione, «non avendo consentito al richiedente protezione l'adeguato e consapevole, nonché tempestivo esercizio dei diritti previsti dal regolamento UE (ivi compreso quello all'orientamento legale)», è ritenuta assorbente di ogni altra questione «in virtù della ragione più liquida».
Le violazioni sono valutate solo ai fini dell'autorizzazione a rimanere, e non come vizi incidenti sulla procedura di esame della domanda: il decreto non riqualifica la procedura come ordinaria. È la differenza rispetto alla linea triestina, dove il vizio della procedura di frontiera porta a convertire il rito, e rispetto a Napoli, dove l'errore sul regime applicabile fa riespandere la sospensione automatica ex lege.
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