Nota informativa alle amministrazioni per l'accesso ai diritti · prot. 0124209 del 15/07/2026
Oggetto
La Questura di Bologna comunica ad AUSL, Comune, Agenzia delle Entrate e Camera di Commercio che, con l'entrata in vigore del Patto e del d.l. 100/2026, al termine della registrazione della domanda non è più rilasciato il permesso di soggiorno per richiesta asilo: l'unico documento nella disponibilità del richiedente è l'Attestato di manifestazione (art. 29, par. 1, Reg. (UE) 2024/1348; art. 4, comma 1, d.lgs. 142/2015). Durante il regime transitorio in vigore sino al 31 ottobre, la registrazione della domanda tiene luogo della formalizzazione, sicché l'Attestato resta l'unico documento fino all'esito del procedimento. Le amministrazioni destinatarie sono richiamate a garantire, sulla base dell'Attestato, iscrizione al SSN (art. 21, comma 1, d.lgs. 142/2015), istruzione dei minori (art. 21, comma 2), diritto al lavoro decorsi 90 giorni (art. 22, comma 1) e iscrizione anagrafica (art. 5-bis, comma 1).
Nota della Questura di Bologna — Ufficio Immigrazione, a firma del Dirigente V.Q.A. dott.ssa Claudia Storto — indirizzata all'AUSL, al Comune, all'Agenzia delle Entrate e alla Camera di Commercio di Bologna. Ha una funzione di raccordo operativo: spiega ai soggetti che con il richiedente si troveranno a interagire quotidianamente qual è il documento con cui questi si presenterà d'ora in poi, in luogo del permesso di soggiorno per richiesta asilo, e con quali effetti sull'accesso ai diritti.
La comunicazione muove dalla premessa normativa — Reg. (UE) 2024/1348 applicabile dal 12 giugno 2026 e d.l. 100/2026 di adeguamento dell'ordinamento nazionale — e prende atto della conseguenza pratica: al termine della registrazione presso l'Ufficio immigrazione «non è più previsto il rilascio del permesso di soggiorno temporaneo per richiesta asilo». Allo straniero è rilasciato «unicamente un Attestato di Manifestazione (art. 29, par. 1, Reg. (UE) 2024/1348; art. 4, comma 1, d.lgs. 142/2015), dove sarà apposta una fotografia del richiedente ed il suo Codice fiscale (qualora questo venga generato dal sistema)». Ove il richiedente sia accompagnato da figli minori, l'Attestato riporta anche la loro fotografia con dati anagrafici e codice fiscale.
Il punto sostanziale sta nel raccordo con la disciplina italiana. La nota ricorda che, «nonostante sull'Attestato sia riportata la dicitura secondo cui entro 21 giorni il richiedente dovrà procedere alla formalizzazione della domanda presso la Commissione territoriale», durante il regime transitorio in vigore sino al 31 ottobre 2026 «la registrazione della domanda tiene luogo alla formalizzazione». Ne segue che «l'Attestato di manifestazione sarà l'unico documento di fatto nella disponibilità del richiedente protezione internazionale, sino all'esito del procedimento». È il rovescio operativo della scelta italiana di posticipare la formalizzazione presso le Commissioni: l'unico documento che circola è quello rilasciato al momento della registrazione.
La ratio della comunicazione è la stessa dei chiarimenti già circolati in altre Questure: assicurare che l'Attestato sia accettato come titolo idoneo all'esercizio dei diritti riconosciuti al richiedente protezione dalla normativa vigente. La nota richiama quattro riferimenti puntuali: iscrizione al servizio sanitario nazionale (art. 21, comma 1, d.lgs. 142/2015); istruzione dei minori (art. 21, comma 2); accesso al lavoro decorsi novanta giorni dalla domanda (art. 22, comma 1); iscrizione anagrafica (art. 5-bis, comma 1). Interlocutori istituzionali (AUSL, anagrafe comunale, Agenzia delle Entrate per il codice fiscale, Camera di Commercio per l'iscrizione al Registro delle imprese) sono avvisati che l'Attestato è l'unica documentazione con cui, in questa fase, il titolare potrà richiedere le prestazioni corrispondenti.
La nota è un utile riscontro documentale, spendibile in reclamo o in memoria, quando l'amministrazione locale contesti al richiedente la mancanza del permesso di soggiorno cartaceo o gli neghi una prestazione per insufficienza del titolo. La Questura di Bologna qualifica espressamente l'Attestato di manifestazione come «unico documento di fatto» del richiedente durante il regime transitorio, e riconduce l'accesso ai diritti alla normativa nazionale già in vigore. Va tenuto insieme con l'attestazione della Questura di Trento pubblicata su questo sito, che mostra il modello del documento consegnato al richiedente.
Norme collegate