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Decreto ministeriale — integrazione delle zone di frontiera o di transito · D.M. 21 luglio 2026 (G.U. 10 agosto 2026; registrato alla Corte dei conti il 3 agosto 2026, reg. n. 3507)

Ministero dell'interno, 21 luglio 2026

Oggetto

È il decreto che il d.l. 100/2026 richiedeva e la cui assenza aveva fatto cadere la procedura di frontiera nei primi contenziosi. Non sostituisce il d.m. 5 agosto 2019: lo INTEGRA, aggiungendo come zone di frontiera o di transito tutti i valichi di frontiera del codice Schengen e la gran parte dei porti dell'allegato A della l. 84/1994, e istituisce fino al 14 ottobre 2027 diciannove nuove sezioni delle Commissioni territoriali competenti per le domande incanalate nella procedura accelerata di frontiera. Un allegato A elenca venticinque province in cui sono individuati i centri per l'espletamento della procedura.

È l'atto che i primi contenziosi sulla procedura di frontiera stavano aspettando — e che li ribalta, almeno in parte. Fino a questo decreto la difesa aveva un argomento secco: il nuovo art. 28-bis d.lgs. 25/2008 subordina la procedura accelerata in frontiera a un decreto del Ministro dell'interno che individui le zone, e quel decreto non c'era. È il perno su cui il Tribunale di Trieste ha deciso tre volte in cinque giorni (4, 7 e 8 agosto).

Le date contano più del solito

Data del decreto 21 luglio 2026
Registrazione alla Corte dei conti 3 agosto 2026, reg. n. 3507
Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale 10 agosto 2026

I tre decreti triestini sono del 4, 7 e 8 agosto: tutti anteriori alla pubblicazione in G.U. Quando affermano che «tale fonte non è ancora stata adottata» fotografano correttamente ciò che era conoscibile in quel momento. Da qui due questioni aperte, che vanno impostate caso per caso: da quando il decreto è opponibile al richiedente, e che ne è delle procedure di frontiera avviate prima del 10 agosto sulla base del solo d.m. 2019.

Sulla seconda questione c'è ora una risposta. Il decreto del Tribunale di Trieste del 20 agosto 2026 è il primo pronunciato dopo la pubblicazione in G.U. e disapplica ugualmente la procedura: il decreto ministeriale doveva esistere al momento dell'avvio della procedura, e la sua pubblicazione sopravvenuta non la sana. La genericità del d.m. 2019 nell'individuare le province — che il D.M. 21 luglio lascia intatta — regge in quella decisione un secondo, autonomo motivo di disapplicazione.

Che cosa dispone

1. Integra, non sostituisce (art. 1). Il decreto «integra le zone di frontiera o di transito di cui al decreto ministeriale 5 agosto 2019 con quelle previste all'art. 2». In tutte — vecchie e nuove — si applicano gli artt. 43, 44 e 45 Reg. 1348 e le disposizioni degli artt. 10, comma 1, lett. c), d), e) e 11, comma 1, lett. l) e m), del d.l. 100/2026. Il d.m. 2019 resta quindi in piedi: le province di Trieste e Gorizia continuano a essere designate.

2. Le nuove zone (art. 2) sono individuate per rinvio a due elenchi esterni:

  • l'elenco dei valichi di frontiera ex art. 2, punto 8), del Reg. (UE) 2016/399 (codice frontiere Schengen) — in pratica i valichi di frontiera internazionale marittima e aeroportuale;
  • l'elenco dei porti dell'allegato A della l. 84/1994 — cioè la gran parte dei porti italiani, da Genova a Trieste, da Livorno a Pozzallo, da Cagliari a Reggio Calabria.

Le procedure «sono espletate nei luoghi a ciò deputati presenti nelle zone di cui al comma 1 e negli ulteriori centri individuati nei territori delle province di cui all'allegato A».

3. Diciannove nuove sezioni delle Commissioni territoriali (art. 3), istituite ai sensi dell'art. 4, comma 2-ter, d.lgs. 25/2008 e sino al 14 ottobre 2027, «competenti alla trattazione delle domande incanalate nella procedura accelerata alla frontiera»: Agrigento II, Ancona, Bari II, Bologna II, Brescia, Cagliari, Caserta, Crotone II, Firenze, Lecce, Milano III, Padova, Roma II, Siracusa, Torino III, Treviso II (presso la Commissione di Verona), Trieste, Udine II (presso Trieste) e Verona. La competenza si determina con i criteri dell'art. 4, comma 5, d.lgs. 25/2008.

4. L'allegato A elenca le venticinque province in cui sono individuati i centri per l'espletamento delle procedure accelerate di frontiera: Asti, Belluno, Benevento, Bologna, Ferrara, Genova, Imperia, La Spezia, Latina, Lecco, Mantova, Milano, Monza Brianza, Padova, Pordenone, Reggio Calabria, Savona, Siena, Treviso, Udine, Varese, Venezia, Verona, Vibo Valentia, Vicenza.

Nelle premesse è richiamata la comunicazione prot. n. 4355 del 28 aprile 2026, con cui il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione ha notificato alla Commissione europea i luoghi in cui si espletano le procedure di frontiera ai sensi dell'art. 54 Reg. 1348.

Il nodo giuridico: designare un luogo non crea il titolo

Il decreto è stato letto in lista come un tentativo di rispondere ai contenziosi persi. La critica più strutturata — di Gianfranco Schiavone, ASGI — distingue due norme che il decreto rischia di sovrapporre:

  • l'art. 43 Reg. 1348 individua le condizioni di applicazione della procedura di frontiera (domanda a un valico o in zona di transito; rintraccio per attraversamento irregolare; sbarco dopo ricerca e soccorso; ricollocazione);
  • l'art. 54 disciplina l'individuazione dei luoghi in cui la procedura si espleta, prevedendo che come regola generale i richiedenti soggiornino alla frontiera esterna o in prossimità, in una zona di transito «o in altri luoghi designati sul proprio territorio», e che ogni Stato notifichi alla Commissione entro l'11 aprile 2026 quei luoghi.

Da qui la tesi: il D.M. «può individuare il territorio o i luoghi nei quali l'Italia organizza e svolge la procedura di frontiera, ma non può trasformare l'individuazione di tali luoghi — e quindi la collocazione geografica del richiedente — in un autonomo presupposto della procedura. La designazione del luogo non determina infatti il titolo giuridico per applicare la procedura; presuppone, al contrario, che tale titolo sussista già».

La conseguenza pratica è la linea difensiva da tenere: la designazione territoriale «non può sostituire la verifica individuale richiesta dall'art. 43», e l'Amministrazione «avrebbe dovuto verificare e motivare quale delle fattispecie dell'art. 43 fosse concretamente integrata; verifica che non può essere sostituita dal richiamo al D.M. 21 luglio 2026». Se si designasse un'intera provincia e da ciò si facesse derivare l'applicabilità della procedura a tutte le domande presentate al suo interno, lo Stato membro potrebbe «attraverso la delimitazione amministrativa del territorio, ampliare di fatto l'ambito di applicazione della procedura di frontiera oltre le fattispecie individuate dal legislatore dell'Unione». In quel caso, conclude, il giudice nazionale sarebbe tenuto a disapplicare il decreto nella misura in cui produca un simile effetto.

Questa lettura è compatibile con il decreto triestino del 7 agosto, che pure ragionava sul d.m. 2019: là il rilievo era che il decreto non chiarisce se in quei territori vi sia un «valico di frontiera esterna» né quale sia, e la genericità «ha perso la sua portata descrittiva» perché la norma regolamentare attuale non richiede più l'elusione dei controlli. Il D.M. 21 luglio 2026 rinvia ora all'elenco dei valichi Schengen — il che restringe il perimetro rispetto a «le province di Trieste e Gorizia», ma lascia intatta la questione se la presenza in una zona designata basti, da sola, ad attivare l'art. 43.

Che cosa guardare adesso

  • La sovrapposizione fra le due fonti. Un richiedente a Gorizia ricade nel d.m. 2019 (intera provincia) o nell'elenco dei valichi del nuovo decreto? Se le due designazioni convivono, la prima resta la più estesa e le censure di genericità del 7 agosto restano spendibili.
  • Le nuove sezioni delle Commissioni. Sono a termine (14 ottobre 2027) e la loro competenza è agganciata all'incanalamento nella procedura accelerata di frontiera: se quell'incanalamento è illegittimo, il vizio si riflette sulla competenza della sezione che ha deciso.
  • I porti. Livorno, da cui era sbarcato il richiedente del caso di Firenze, è nell'elenco dell'allegato A della l. 84/1994.
  • Le province «di transito». Lecco è nell'allegato A ma Como no, ed è stato notato in lista che a Lecco si sta predisponendo una struttura da usare nei giorni dello screening.

Nota redazionale. Il PDF allegato è il testo ufficiale, estratto dalla Gazzetta Ufficiale Serie generale n. 184 del 10 agosto 2026, pp. 33-35 (codice redazionale 26A04134) — reperibile anche alla pagina dell'atto sul sito della Gazzetta. Sono le pagine del fascicolo così come pubblicate, quindi ai margini si intravedono gli atti contigui: il decreto comincia in fondo a p. 33 e finisce con l'allegato A a p. 35.

Il testo è stato confrontato riga per riga con la trascrizione diffusa in lista da Paolo Bonetti (ASGI) l'11 agosto, sulla quale la scheda era stata inizialmente redatta: coincidono, comprese tutte le 19 sezioni, le 25 province e i dati di registrazione alla Corte dei conti.

Attenzione a un punto di metodo: la citazione dei due elenchi (valichi Schengen e porti della l. 84/1994) è per rinvio, gli elenchi non sono riprodotti nel decreto. L'elenco dei porti riportato nella discussione in lista è la ricostruzione di Bonetti sull'allegato A della l. 84/1994, non un allegato del decreto: per sapere se un determinato porto sia incluso va letta quella legge.

📄 Testo ufficiale — estratto dalla G.U. n. 184 del 10 agosto 2026 (PDF)