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Decreto-legge — prima attuazione italiana del Patto UE · D.L. 12 giugno 2026, n. 100 (G.U. Serie generale n. 134 del 12 giugno 2026), convertito SENZA MODIFICAZIONI dalla l. 7 agosto 2026, n. 145 (G.U. n. 183 dell'8 agosto 2026)

Governo italiano, 12 giugno 2026

Oggetto

È la norma che ha fatto entrare il Patto nell'ordinamento italiano, in vigore lo stesso giorno in cui il Patto ha cominciato ad applicarsi. Il Capo II (artt. 10-17) riscrive per novella il d.lgs. 142/2015, il d.lgs. 25/2008 e il t.u. immigrazione: obbligo di risiedere in un luogo specifico, rischio di fuga tipizzato, misure alternative al trattenimento, formalizzazione della domanda, procedura di frontiera e relativo rimedio giurisdizionale. L'art. 17 detta il regime transitorio su cui si è aperto il primo contenzioso.

È il testo da cui discende tutto il resto di questo sito. Il Patto ha cominciato ad applicarsi il 12 giugno 2026; il decreto-legge che lo fa entrare nell'ordinamento italiano è dello stesso giorno ed entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione (art. 19). Le questure hanno quindi avuto zero giorni di rodaggio — ed è la ragione per cui il contenzioso dei primi mesi ruota quasi tutto intorno all'art. 17.

Convertito senza modificazioni. La legge 7 agosto 2026, n. 145 ha convertito il decreto senza modificazioni: il testo pubblicato il 12 giugno è anche il testo vigente. La ripubblicazione coordinata (G.U. n. 183 dell'8 agosto 2026, cod. 26A04115) non aggiunge nulla al testo originario. Chi cita il decreto non deve quindi distinguere fra versione originaria e versione convertita — cosa che con i decreti in materia di immigrazione non capita spesso.

Come è fatto

Diciannove articoli in tre capi. Il Capo I (artt. 1-9) non riguarda il Patto: è materia di giustizia — esame di avvocato, proroghe su g.i.p. e Tribunale per le persone, i minori e la famiglia, magistratura onoraria, ufficio per il processo, digitalizzazione. Il Capo III (artt. 18-19) è finanziario e di entrata in vigore. Il Patto sta tutto nel Capo II, artt. 10-17.

Il Capo II non detta una disciplina autonoma: nòvella tre testi, ed è per questo che sul sito si consultano i testi coordinati anziché il decreto.

Articolo Atto UE attuato Testo italiano modificato
Art. 10 Dir. (UE) 2024/1346 — accoglienza d.lgs. 142/2015
Art. 11 Reg. (UE) 2024/1348 — procedure d.lgs. 25/2008
Art. 12 Reg. (UE) 2024/1356 — screening d.lgs. 286/1998
Art. 13 Reg. (UE) 2024/1358 — Eurodac interconnessione banche dati, punto di accesso nazionale
Art. 14 d.l. 13/2017 (sezioni specializzate)
Art. 15 potenziamento delle Commissioni territoriali
Art. 16 ufficio per il processo stralcio presso le sezioni specializzate
Art. 17 disposizioni transitorie

Le novità che contano (art. 10 — accoglienza)

L'art. 10 inserisce nel d.lgs. 142/2015 un blocco di articoli nuovi:

  • art. 5-terautorizzazione a risiedere in un luogo specifico, con l'art. 5-quater sul provvedimento e l'art. 5-quinquies sul reclamo giurisdizionale contro di esso;
  • art. 5-sexies — il rischio di fuga tipizzato, con un elenco di indici (dalla lett. a alla lett. m) che comprende il rifiuto del fotosegnalamento, l'inottemperanza all'obbligo di collaborazione all'identificazione, il precedente tentativo di eludere i controlli di frontiera e «la volontà di non restare a disposizione delle autorità e di raggiungere i territori di altri Stati membri desumibile da comportamenti concretamente assunti»;
  • art. 6-quater — le misure alternative al trattenimento: consegna del passaporto, garanzia finanziaria, obbligo di dimora (anche con monitoraggio elettronico), obbligo di presentazione. Sono quelle che il questore deve valutare prima, e il nuovo testo dell'art. 6, comma 5, gli impone di precisare in motivazione «i motivi per i quali non siano applicabili efficacemente» — un onere motivazionale nuovo e spendibile.

Il trattenimento in frontiera (art. 6-bis riscritto) è agganciato all'art. 43 Reg. 1348 ed è limitato a dodici settimane non prorogabili dalla registrazione della domanda; scaduto il termine senza decisione, il richiedente è autorizzato a entrare e il trattenimento prosegue solo se ricorrono i motivi ordinari dell'art. 6. Il controllo giurisdizionale sulla proroga passa dalla corte d'appello al «giudice».

L'art. 17, cioè il regime transitorio

È la disposizione più litigata, e va letta comma per comma:

  1. fino al 31 ottobre 2026 restano «in ogni caso» competenti a ricevere la manifestazione di volontà, la registrazione e la formalizzazione le questure e gli uffici della polizia di frontiera, per tutti i richiedenti;
  2. in attesa dell'adeguamento tecnico dell'art. 26-ter d.lgs. 25/2008, dal 12 giugno 2026 la domanda si considera formalizzata personalmente al momento della registrazione ex art. 27 Reg. 1348;
  3. alla registrazione è rilasciato il documento nominativo dell'art. 4, comma 1, d.lgs. 142/2015;
  4. ai procedimenti avviati a seguito di domanda presentata prima del 12 giugno 2026 continua ad applicarsi la disciplina previgente fino alla loro conclusione — ma il tribunale decide in composizione monocratica anche fuori dai casi dell'art. 16, comma 1.

Il comma 4 è il perno del primo contenzioso: se la domanda è anteriore al 12 giugno si applica il vecchio regime, e allora conta quando la domanda si considera presentata. Dove la Questura ha tardato a raccogliere il C3, la differenza fra manifestazione di volontà e formalizzazione decide quale disciplina si applica — è la questione decisa dal Tribunale di Bologna il 4 settembre 2026.

Che cosa il decreto non fa

Non individua le zone di frontiera: il nuovo art. 28-bis d.lgs. 25/2008 rinvia a un decreto del Ministro dell'interno, che è arrivato solo il 21 luglio ed è stato pubblicato il 10 agosto. Quel vuoto ha fatto cadere la procedura di frontiera nei primi decreti di Trieste — vedi la scheda del D.M. 21 luglio 2026.

Nota redazionale. Il PDF allegato è il testo ufficiale, estratto dalla Gazzetta Ufficiale Serie generale n. 134 del 12 giugno 2026, pp. 2-21 (codice redazionale 26G00119) — reperibile anche alla pagina dell'atto sul sito della Gazzetta. Sono le pagine del fascicolo così come pubblicate: in cima alla prima pagina si intravede la coda della l. 15 maggio 2026, n. 99, che precede il decreto nel fascicolo.

📄 Testo ufficiale — estratto dalla G.U. n. 134 del 12 giugno 2026 (PDF)