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Atto di prassi — nuovo documento del richiedente · modello «Attestazione di manifestazione protezione internazionale»

Questura di Trento — Ufficio Immigrazione, 30 giugno 2026

Oggetto

Il nuovo documento rilasciato dalla Questura ai richiedenti dopo il 12 giugno 2026: un foglio A4 fronte-retro, in cinque lingue, con CUI, ID manifestazione, foto e codice fiscale, che attesta la registrazione della domanda ex art. 27 Reg. 2024/1348, assegna 21 giorni per la formalizzazione ed è valido fino al rilascio del documento ex art. 29, par. 3.

Scansione oscurata del documento che la Questura di Trento rilascia ai richiedenti protezione internazionale dopo il 12 giugno 2026. È un foglio A4 fronte-retro intitolato «Attestazione di manifestazione protezione internazionale», tradotto in inglese, francese, spagnolo e tedesco, che riporta il CUI, l'ID manifestazione (formato SUA-TN-…), la fotografia e il codice fiscale generato.

Il contenuto dell'attestazione

Il testo attesta che l'interessato «ha registrato la sua domanda di protezione internazionale ai sensi dell'Art. 27 Reg. (UE) 1348/2024», precisa che «dispone di 21 giorni per formalizzare la domanda presso l'autorità competente ai sensi dell'Art. 28» e che l'attestazione «è valida sino al rilascio del documento a seguito della formalizzazione della domanda ai sensi dell'Art. 29 par. 3 […], ed in tale sede è contestualmente ritirata». Essa non costituisce prova di identità ma consente l'identificazione presso le Autorità nazionali ai fini dell'accesso ai diritti per la durata della procedura. Una formula prestampata su tutti i moduli conferma inoltre la registrazione «a seguito di trasferimento ai sensi dell'Art. 46 Reg. (UE) 1351/2024», clausola riferita a fattispecie diverse da quelle correnti.

Il modello è standardizzato a livello nazionale: attestazioni identiche risultano rilasciate dalle Questure di Forlì-Cesena, Firenze e Arezzo e da quella di Agrigento (v. il fascicolo Sikania).

Il documento dovuto è quello dell'art. 29, par. 4, Reg. (UE) 2024/1348

L'attestazione riproduce il documento previsto dal par. 1 dell'art. 29 Reg. (UE) 2024/1348, quello che segue la registrazione. Ma nel periodo transitorio, per effetto della circolare del Dipartimento della pubblica sicurezza del 12 giugno 2026 (valida fino al 31 ottobre 2026), la registrazione tiene luogo della formalizzazione: il modello C3 non viene redatto e alla persona non è consegnato altro, salvo la convocazione davanti alla Commissione territoriale. Se la registrazione assorbe la formalizzazione, il documento dovuto è quello del par. 4, di contenuto diverso e più favorevole, che attesta lo status di richiedente, la durata annuale e il diritto di rimanere nel territorio — nulla di ciò compare sull'attestazione. E una circolare non può derogare a un regolamento dell'Unione. Resta aperto se l'illegittimità del documento si riverberi sulla regolarità della procedura o vada qualificata come mera irregolarità.

I 21 giorni e il canale per formalizzare

Il termine di 21 giorni è una previsione fissa del modulo, che nel periodo transitorio non descrive alcun adempimento effettivo. Il documento non indica quale sia l'autorità competente a ricevere la formalizzazione né con quali modalità rivolgersi ad essa: secondo quanto riferito, per chi è fuori dal sistema di accoglienza il canale resta di fatto chiuso — l'accesso alla Questura richiede un appuntamento che nessun canale consente di ottenere. È il rovescio della situazione esaminata da Trib. Bologna, 4 settembre 2026, dove l'ingresso in accoglienza ha fatto da prova della manifestazione di volontà.

Sul piano pratico l'attestazione è comunque la chiave del codice fiscale — generato dalla Questura o, in mancanza, rilasciato dall'Agenzia delle Entrate sulla sua base — e quindi dell'iscrizione al Servizio sanitario nazionale.

Nota. La scansione dell'attestazione di Forlì-Cesena non è allegata perché la copia disponibile era oscurata in modo incompleto. Il contenuto del modello è integralmente rappresentato dalla scansione di Trento.

📄 Scarica l'attestazione (PDF, oscurato)