Atto di prassi — nuovo documento del richiedente · modello «Attestazione di manifestazione protezione internazionale»
Oggetto
Il nuovo documento rilasciato dalla Questura ai richiedenti dopo il 12 giugno 2026: un foglio A4 fronte-retro, in cinque lingue, con CUI, ID manifestazione, foto e codice fiscale, che attesta la registrazione della domanda ex art. 27 Reg. 2024/1348, assegna 21 giorni per la formalizzazione ed è valido fino al rilascio del documento ex art. 29, par. 3.
Scansione oscurata del documento che la Questura di Trento rilascia ai richiedenti protezione internazionale dopo il 12 giugno 2026, condivisa dall'Area legale del Centro Astalli di Trento nello scambio sulle prassi seguito all'entrata in vigore del Patto.
Si tratta di un foglio A4 fronte-retro intitolato «Attestazione di manifestazione protezione
internazionale», tradotto in inglese, francese, spagnolo e tedesco, che riporta il CUI, l'ID
manifestazione (nel formato SUA-TN-…), la fotografia e il codice fiscale generato. Il testo attesta
che l'interessato «ha registrato la sua domanda di protezione internazionale ai sensi dell'Art. 27
Reg. (UE) 1348/2024», precisa che «dispone di 21 giorni per formalizzare la domanda presso
l'autorità competente ai sensi dell'Art. 28», che l'attestazione «è valida sino al rilascio del
documento a seguito della formalizzazione della domanda ai sensi dell'Art. 29 par. 3 del Reg. (UE)
1348/2024, ed in tale sede è contestualmente ritirata», e che essa non costituisce prova di
identità ma consente l'identificazione presso le Autorità nazionali «in ottemperanza alle
disposizioni previste per l'accesso ai diritti per la durata della procedura di protezione
internazionale, ai sensi dell'Art. 29 Reg. (UE) 1348/2024».
Il modello contiene anche la formula prestampata secondo cui l'attestazione «conferma inoltre che il/la suddetto/a abbia registrato la sua domanda di protezione a seguito di trasferimento ai sensi dell'Art. 46 Reg. (UE) 1351/2024» — clausola che, come rilevato nel confronto tra operatori, appare riferita a fattispecie diverse da quelle correnti (trasferimenti nel nuovo sistema di gestione dell'asilo e della migrazione) e viene comunque stampata su tutti i moduli.
Lo stesso modello risulta in uso ad altre Questure: si veda quella contenuta nel fascicolo di Agrigento. Un'attestazione identica nella struttura è rilasciata anche dalla Questura di Firenze, dove — secondo quanto riferito dagli operatori — nel periodo transitorio alla registrazione non segue la formalizzazione: la procedura si esaurisce con la registrazione.
Le questioni aperte segnalate dagli operatori: se l'attestazione abbia la valenza del «documento» di cui al regolamento e al d.l. 100/2026; quali difficoltà comporti presso anagrafe e anagrafe sanitaria; e dove venga registrata, per chi provenga da paese designato sicuro e non possa lavorare, tale informazione. Sul punto si segnalano gli opuscoli informativi aggiornati della Commissione nazionale per il diritto di asilo, disponibili in più lingue sul sito del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione.
Norme collegate