Decreto ministeriale — integrazione delle zone di frontiera o di transito · D.M. 21 luglio 2026 (G.U. 10 agosto 2026; registrato alla Corte dei conti il 3 agosto 2026, reg. n. 3507)
Oggetto
È il decreto che il d.l. 100/2026 richiedeva e la cui assenza aveva fatto cadere la procedura di frontiera nei primi contenziosi. Non sostituisce il d.m. 5 agosto 2019: lo INTEGRA, aggiungendo come zone di frontiera o di transito tutti i valichi di frontiera del codice Schengen e la gran parte dei porti dell'allegato A della l. 84/1994, e istituisce fino al 14 ottobre 2027 diciannove nuove sezioni delle Commissioni territoriali competenti per le domande incanalate nella procedura accelerata di frontiera. Un allegato A elenca venticinque province in cui sono individuati i centri per l'espletamento della procedura.
È il decreto che il nuovo art. 28-bis d.lgs. 25/2008 richiedeva e la cui assenza aveva fatto cadere la procedura di frontiera nei primi contenziosi: su quel rilievo il Tribunale di Trieste ha deciso tre volte in cinque giorni (4, 7 e 8 agosto).
Il decreto è del 21 luglio 2026, ma è stato pubblicato in G.U. solo il 10 agosto: i tre decreti triestini sono tutti anteriori a quella data e fotografano dunque correttamente il quadro allora conoscibile. Restano due questioni distinte: da quando il decreto sia opponibile al richiedente, e che ne sia delle procedure avviate prima del 10 agosto sulla base del solo d.m. 5 agosto 2019. Sulla seconda ha risposto il decreto del Tribunale di Trieste del 20 agosto 2026: il decreto ministeriale doveva esistere al momento dell'avvio della procedura, e la pubblicazione sopravvenuta non la sana.
Integra, non sostituisce (art. 1): il decreto «integra le zone di frontiera o di transito di cui al decreto ministeriale 5 agosto 2019 con quelle previste all'art. 2». Il d.m. 2019 resta dunque in piedi, e con esso la designazione delle intere province di Trieste e Gorizia.
Le nuove zone (art. 2) sono individuate per rinvio a due elenchi esterni: quello dei valichi di frontiera ex art. 2, punto 8), Reg. (UE) 2016/399 (codice frontiere Schengen) e quello dei porti dell'allegato A della l. 84/1994. Le procedure «sono espletate nei luoghi a ciò deputati presenti nelle zone di cui al comma 1 e negli ulteriori centri individuati nei territori delle province di cui all'allegato A» — venticinque province, elencate in calce al decreto.
Diciannove nuove sezioni delle Commissioni territoriali (art. 3), istituite ex art. 4, comma 2-ter, d.lgs. 25/2008 e sino al 14 ottobre 2027, «competenti alla trattazione delle domande incanalate nella procedura accelerata alla frontiera». La loro competenza è agganciata a quell'incanalamento: se questo è illegittimo, il vizio si riflette sulla competenza della sezione che ha deciso.
L'art. 43 Reg. 1348 individua le condizioni della procedura di frontiera; l'art. 54 Reg. (UE) 2024/1348, cui il decreto dà attuazione, soltanto i luoghi in cui essa si espleta. Si è perciò osservato in dottrina (G. Schiavone) che il decreto «non può trasformare l'individuazione di tali luoghi — e quindi la collocazione geografica del richiedente — in un autonomo presupposto della procedura»: resta necessario verificare e motivare quale fattispecie dell'art. 43 Reg. (UE) 2024/1348 sia in concreto integrata, e ove dalla designazione di un'intera provincia si facesse discendere l'applicabilità della procedura a tutte le domande ivi presentate il giudice dovrebbe disapplicare il decreto in quella misura.
Nota redazionale. Il PDF allegato è il testo ufficiale estratto dalla Gazzetta Ufficiale Serie generale n. 184 del 10 agosto 2026, pp. 33-35 (codice redazionale 26A04134), reperibile anche alla pagina dell'atto. I due elenchi (valichi Schengen e porti della l. 84/1994) sono citati per rinvio e non riprodotti nel decreto: per sapere se un determinato porto sia incluso va letta la l. 84/1994.
Norme collegate
📄 Testo ufficiale — estratto dalla G.U. n. 184 del 10 agosto 2026 (PDF)