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Decreto cautelare (art. 35-ter, comma 2, d.lgs. 25/2008) · R.G. 14909-1/2026

Tribunale di Venezia, 24 ottobre 2026

Istanza cautelare respinta

Massima

Non si riespande la procedura ordinaria quando la determina di procedura di frontiera indica per il Paese di origine il tasso di riconoscimento di primo grado e finale, verifica l'assenza di mutamenti sopravvenuti e di categorie per cui il dato non è rappresentativo e considera la situazione sanitaria risultante dallo screening, che escludeva esigenze procedurali speciali; né quando l'audizione non rivela un pregiudizio alla capacità di partecipazione. L'incompletezza dell'informazione sull'orientamento legale rileva solo se il ricorso indica quale allegazione o facoltà difensiva ne sia stata concretamente preclusa. Il superamento del termine nazionale di quattro settimane per la decisione in frontiera non comporta da solo il passaggio alla procedura ordinaria: la durata massima è disciplinata dall'art. 51 Reg. (UE) 2024/1348 e la norma nazionale non prevede una conseguenza decadenziale. L'autorizzazione a rimanere è negata per difetto di fumus quanto all'attualità del rischio, dopo un trasferimento biennale in altra città senza ulteriori episodi.

Il Tribunale di Venezia (giudice dott. Tobia Aceto) rigetta l'istanza cautelare di un cittadino algerino contro il diniego deciso in procedura di frontiera. La determina del 3 settembre 2026 aveva applicato gli artt. 43 e 45 Reg. (UE) 2024/1348 per l'attraversamento irregolare della frontiera esterna e per la ricorrenza dell'art. 42, par. 1, lett. j). Il decreto esclude prima la riespansione della procedura ordinaria, poi l'autorizzazione a rimanere.

Perché la procedura di frontiera regge

La determina indicava per l'Algeria un tasso di riconoscimento dell'8,6% in primo grado e del 10,3% in sede finale, verificando espressamente l'assenza di mutamenti sopravvenuti e l'appartenenza a categorie per cui il dato non fosse rappresentativo: non è quindi un'applicazione automatica della soglia. La stessa determina aveva considerato il bisogno sanitario emerso allo screening, che però escludeva esigenze procedurali speciali; in audizione il richiedente aveva compreso l'interprete e reso dichiarazioni ampie, e non emergeva un pregiudizio alla capacità di partecipazione.

Sull'informativa, il C3 recava la dichiarazione di avere ricevuto lettura del verbale e copia dell'opuscolo. Quanto all'orientamento legale gratuito, il ricorso non indicava «quale specifica allegazione, documento o facoltà difensiva» fosse stata preclusa: manca il «concreto pregiudizio individuale» necessario per dare efficacia invalidante alla violazione. Infondata anche la censura sulla sottoscrizione della determina, prodotta completa con l'attestazione dell'originale firmato.

Il termine di quattro settimane

È pacifico che la decisione sia intervenuta oltre il termine nazionale di quattro settimane dalla registrazione della domanda (6 agosto 2026). Per il Tribunale il superamento non basta, da solo, a convertire la procedura: la durata massima della procedura di frontiera è disciplinata dall'art. 51 Reg. (UE) 2024/1348, mentre la norma nazionale non prevede un effetto decadenziale.

Il diniego dell'autorizzazione

Sul fumus, il racconto di un'aggressione con arma da taglio da parte di privati non è ritenuto implausibile, ma il successivo trasferimento per circa due anni in un'altra città, senza nuovi episodi, incide sull'attualità del rischio e sulla possibilità di sottrarvisi; i fermi di polizia riferiti non erano posti a fondamento della domanda. Mancano un radicamento in Italia e una condizione sanitaria rilevante ai sensi dell'art. 19, comma 2, lett. d-bis), d.lgs. 286/1998.

Collocazione

È tra le poche decisioni di rigetto pubblicate, con Trib. Firenze 11088/2026. Sul pregiudizio da omesso orientamento legale si discosta da Trib. Roma 39909/2026; sul superamento dei termini, da Trib. Bologna 15794/2026, che riguarda però il termine regolamentare della procedura accelerata.

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