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Decreto cautelare (art. 35-bis, comma 4, d.lgs. 25/2008) · R.G. 15794-1/2026

Tribunale di Bologna, 20 ottobre 2026

Riespansione procedura ordinaria · sospensione automatica

Massima

Se in calce al provvedimento della Commissione territoriale sono indicati più termini per impugnare (trenta e sette giorni), in modo indecifrabile per una persona priva di difensore, la violazione dell'obbligo di indicare in modo chiaro e univoco il termine impone di applicare il termine più lungo indicato: la riduzione del termine ordinario opera solo se ricorre uno dei presupposti dell'art. 67, par. 7, Reg. (UE) 2024/1348 e se il termine ridotto è indicato come unico termine; in difetto, la parte va rimessa in termini. Il superamento del termine di tre mesi dell'art. 35, par. 3, Reg. (UE) 2024/1348 — decorrente, nel regime transitorio, dalla registrazione, che vale formalizzazione ex art. 17, comma 3, d.l. 100/2026, e calcolato sino alla sottoscrizione della decisione da parte del presidente del collegio — esclude che la procedura possa qualificarsi come accelerata: si riespande la sospensione automatica (Cass., SS.UU., n. 11399/2024).

Il Tribunale di Bologna (giudice dott. Marco Gattuso) accerta il diritto di rimanere del ricorrente: la proposizione tempestiva del ricorso ha prodotto la sospensione automatica del provvedimento adottato all'esito di esame accelerato ai sensi dell'art. 42 Reg. (UE) 2024/1348.

Il termine per impugnare indicato in modo non univoco

In calce al provvedimento la Commissione indicava, a pagina 9, il termine ordinario di trenta giorni (art. 35-bis, comma 2, d.lgs. 25/2008) e, a pagina 11, quello di sette giorni «se, al momento della decisione, sussiste una delle circostanze di cui all'art. 42» (comma 2-bis): otto pagine di avvertenze, tradotte in più lingue, «del tutto indecifrabili per una persona non assistita in questa fase da un difensore». La manifesta violazione dell'obbligo di informare in modo chiaro e univoco impone di considerare il termine massimo indicato dallo stesso provvedimento: il termine ridotto opera solo se ricorre un presupposto dell'art. 67, par. 7, Reg. (UE) 2024/1348 e se è indicato «come unico termine per impugnare». Il ricorso, proposto entro trenta giorni, è ammissibile.

Il superamento del termine di tre mesi

La domanda era stata registrata con il modello C3 il 18 giugno 2026 e decisa il 21 settembre 2026. Il termine dell'art. 35, par. 3, Reg. (UE) 2024/1348 decorre dalla formalizzazione, ma nel regime transitorio la registrazione vale formalizzazione (art. 17, comma 3, d.l. 100/2026); quanto al termine finale, rileva la sottoscrizione del presidente del collegio, non la data della deliberazione (11 settembre). Il principio delle SS.UU. 11399/2024 resta attuale: quando il legislatore europeo ha voluto rendere irrilevante il superamento di un termine lo ha detto espressamente (art. 35, par. 1, sull'inammissibilità; art. 51, par. 1, sulla formalizzazione nella procedura di frontiera). Il vizio, rilevabile d'ufficio, assorbe la questione della disciplina applicabile, dato che la domanda era verosimilmente anteriore al 12 giugno 2026: in entrambi i regimi i termini della procedura speciale erano stati superati.

Collocazione

Il decreto applica al termine di tre mesi del Reg. (UE) 2024/1348 la regola già affermata per i termini della procedura accelerata previgente. Lo stesso passaggio sui termini è ripreso dallo stesso giudice in Trib. Bologna 16027/2026, su una domanda reiterata.

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