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Decreto cautelare (art. 35-ter, comma 4, d.lgs. 25/2008) · N.R.G. 13922-1/2026

Tribunale di Venezia, 30 settembre 2026

Riespansione procedura ordinaria · sospensione automatica

Massima

La valutazione affidata al giudice in fase cautelare rappresenta la sede naturale per vagliare la corretta attivazione della procedura di frontiera e il pieno rispetto degli obblighi informativi, non potendo arbitrariamente gravarsi di oneri di allegazione il richiedente, i cui tempi di difesa sono fortemente contratti. In mancanza di prova dell'avvenuta e tempestiva informativa ex artt. 8, par. 2, e 15, par. 2, Reg. (UE) 2024/1348 — qui invece consegnata «molti giorni dopo» la registrazione — le dichiarazioni rese dal richiedente non sono «pienamente consapevoli»: il parametro statistico dell'art. 42, par. 1, lett. j) non può ancorarsi al solo dato astratto, dovendo confrontarsi con la storia personale. Ulteriore profilo di illegittimità discende dalla determina presidenziale che qualifica il richiedente come vittima potenziale di tratta e come persona esposta a grave violenza psicologica, fisica e sessuale: l'adeguato supporto sanitario e psicologico è richiamato in modo apodittico, nessun atto ne comprova l'effettiva realizzazione e il verbale di audizione figura con un interprete di lingua araba, estranea al ricorrente. Gli artt. 21, par. 3, Reg. (UE) 2024/1348 e 23, par. 1, Dir. (UE) 2024/1346 impongono una costante revisione delle garanzie partecipative e delle scelte procedurali accelerate quando la vulnerabilità si approfondisce in corso di procedimento. Infine, la domanda registrata ad Agrigento il 18/8/2026 è anteriore all'entrata in vigore del d.m. 21 luglio 2026 sui luoghi abilitati, con conseguente esclusione della procedura di frontiera anche sotto il profilo intertemporale. Il Tribunale accerta l'insussistenza dei presupposti della procedura, converte il rito dall'art. 35-ter d.lgs. 25/2008 all'art. 35-bis del medesimo decreto, riconosce il diritto del ricorrente a rimanere sul territorio nazionale e ordina l'immediato rilascio del documento ex art. 4, comma 4, d.lgs. 142/2015, con cessazione automatica di ogni misura impositiva o restrittiva.

Il Tribunale di Venezia (dott.ssa Alessia Capriuoli) accerta l'insussistenza dei presupposti della procedura accelerata di frontiera, converte il rito dall'art. 35-ter d.lgs. 25/2008 all'art. 35-bis del medesimo decreto, dichiara il diritto del ricorrente a rimanere sul territorio e ordina il rilascio del documento ex art. 4, comma 4, d.lgs. 142/2015 con cessazione automatica di ogni misura impositiva. Il decreto della Commissione territoriale di Padova del 4 settembre 2026 era intervenuto in procedura di frontiera ex artt. 43, par. 1, lett. a), e 42, par. 1, lett. j), Reg. (UE) 2024/1348, trattandosi di richiedente di cittadinanza pakistana con domanda registrata ad Agrigento il 18 agosto 2026.

Il perimetro del sindacato cautelare

Il decreto si apre con un'esplicita presa di posizione sul perimetro: la fase cautelare «rappresenta la sede naturale» per vagliare la corretta attivazione della procedura di frontiera e il rispetto degli obblighi informativi, atteso che la decisione impatta sulla situazione soggettiva e sul «futuro destino di vita» del richiedente. I ristrettissimi tempi di difesa impediscono di gravare il ricorrente di oneri di allegazione: ex artt. 35-ter, commi 3 e 4, d.lgs. 25/2008, è l'amministrazione a dover fornire il «completo apparato conoscitivo» già in sede cautelare.

L'informativa tempestiva come premessa dell'art. 42, lett. j)

Il modulo informativo è stato consegnato «molti giorni dopo» la registrazione, in violazione degli artt. 8, par. 2, e 15, par. 2, Reg. (UE) 2024/1348. L'omissione non è formalistica: rende le dichiarazioni «non pienamente consapevoli», sicché il parametro statistico dell'art. 42, par. 1, lett. j) — che richiede «il confronto con la storia personale» e non il solo dato astratto — non trova il necessario ancoraggio. Il Tribunale sistema la violazione nel «dialogo costruttivo» tra autorità e privato (CGUE, 14 maggio 2020, C-924/19 PPU e C-925/19 PPU).

La vulnerabilità sopravvenuta e il dovere di revisione

Nella determina presidenziale il richiedente è qualificato come vittima potenziale di tratta e soggetto a grave violenza psicologica, fisica e sessuale. Il richiamo al «supporto sanitario e psicologico» del centro di accoglienza è «assolutamente apodittico» e non è comprovato da alcun atto; nel verbale di audizione figura un interprete di lingua araba, estranea al ricorrente, e il richiedente ha allegato ferite visibili subite in Libia, con documentazione a supporto. Gli artt. 21, par. 3, Reg. (UE) 2024/1348, e 23, par. 1, Dir. (UE) 2024/1346 impongono «una costante revisione» delle garanzie partecipative e delle scelte procedurali accelerate quando la vulnerabilità emerge in corso di procedura: condizione qui disattesa, anche sotto il profilo del disturbo da stress post-traumatico menzionato nell'art. 24 della Direttiva Accoglienza.

Il regime intertemporale del d.m. 21 luglio 2026

La domanda è stata registrata il 18 agosto 2026, quando il d.m. 21 luglio 2026 non era ancora entrato in vigore: la comunicazione prevista dall'art. 54 Reg. (UE) 2024/1348, cui si correla il d.m., «non ha affatto una valenza formale, bensì si erge su un'attenta e ponderata valutazione dei luoghi dotati di tutte le strutture e competenze adeguate». Il trasferimento di soggetti presso luoghi non deputati ai sensi dell'art. 54 «prima dell'entrata in vigore del decreto ministeriale dà automaticamente vita alla piena autorizzazione all'ingresso sul territorio nazionale» (richiamo di Cass. n. 18531/2026 sulla rilevanza intertemporale della manifestazione di volontà). La decisione si allinea sul filone già tracciato da Trib. Venezia 13622 e 13498 sui vizi dell'informativa e sulla soglia del 20%, aggiungendo un passaggio inedito sul dovere di rivalutazione delle garanzie particolari di vulnerabilità in corso di procedura.

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