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Decreto cautelare (art. 35-bis, comma 4, d.lgs. 25/2008) · N.R.G. 13498-1/2026

Tribunale di Venezia, 22 settembre 2026

Riespansione procedura ordinaria · sospensione automatica

Massima

Il mancato riscontro dell'informativa sui diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento procedure — nel caso di specie, la casella del verbale di formalizzazione risulta non barrata — prefigura un grave vizio procedurale che si riverbera non solo sulla decisione finale, ma sulla stessa scelta della procedura, incidendo sulla piena consapevolezza delle dichiarazioni cui il richiedente deve rapportarsi. La procedura accelerata ex art. 42, par. 1, lett. j), Reg. (UE) 2024/1348 non è automaticamente applicabile al cittadino egiziano che fonda la propria domanda sull'obiezione di coscienza al servizio militare: il parametro statistico del tasso di riconoscimento del 20% non è traslabile al claim specifico senza il necessario confronto, in tutte le fasi della procedura, con la storia personale, le fonti qualificate (IRB, OFPRA) che documentano il rischio di tortura e pena di morte per l'obiettore egiziano, e la perdita di consistenza del parametro statistico comporta la riconduzione alla procedura ordinaria, con automatica sospensione del provvedimento impugnato e rilascio del documento ex art. 4, comma 4, d.lgs. 142/2015.

Il Tribunale di Venezia (giudice dott.ssa Alessia Capriuoli) accerta il diritto del cittadino egiziano ricorrente a rimanere nel territorio nazionale per la durata del procedimento, in conseguenza dell'automatico effetto sospensivo del ricorso derivante dall'illegittimità della procedura speciale seguita, e ordina il rilascio del documento ex art. 4, comma 4, d.lgs. 142/2015. La Commissione territoriale di Verona aveva rigettato per manifesta infondatezza, nella seduta del 7 agosto 2026, nell'alveo di una procedura accelerata attivata ex art. 42, par. 1, lett. j), Reg. (UE) 2024/1348.

L'informativa non spuntata è vizio procedurale di sistema

Dal documento prodotto in giudizio emerge che non è stata resa «alcuna informativa specificamente afferente ai diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento Procedure, non essendo barrata la relativa casella». La lacuna «prefigura un grave vizio procedurale che si riverbera sulla piena consapevolezza delle dichiarazioni cui deve costantemente rapportarsi, non solo la decisione finale, ma la stessa scelta della procedura»: il controllo dell'informativa esce dall'ambito dei rimedi aggiuntivi alla decisione di merito e si colloca «a monte», sulla stessa qualificazione della procedura.

Soglia del 20% e claim specifico

La Commissione nulla afferma circa l'effettiva rappresentatività del parametro afferente al tasso di riconoscimento del 20% «in rapporto allo specifico claim declinato dal ricorrente, che attiene all'obiezione di coscienza esercitata in relazione al servizio militare». Il necessario confronto con il claim specifico — che «deve realizzarsi in tutte le fasi della procedura» — rende non automaticamente traslabile il parametro statistico: alla luce delle fonti qualificate (IRB- Immigration and Refugee Board of Canada; OFPRA, Égypte: Le service militaire obligatoire, gennaio 2025), per l'obiettore di coscienza egiziano si prospettano «il rischio di tortura e pena di morte». La perdita di consistenza del parametro dell'art. 42, par. 1, lett. j) rende la procedura accelerata «priva di ancoraggio» e impone la riconduzione alla procedura ordinaria.

L'esito processuale

Il Tribunale accerta il diritto a rimanere «in conseguenza dell'automatico effetto sospensivo del ricorso determinato dall'illegittimità della procedura speciale seguita, ricadendosi nell'ambito della procedura ordinaria» e ordina l'immediato rilascio del documento ex art. 4, comma 4, d.lgs. 142/2015. Spese compensate per la novità delle questioni e, in particolare, per l'applicazione della normativa europea di recentissima introduzione.

Il decreto innesta sul filone già aperto da Trib. Roma 39909 e Trib. Palermo 9739 sul rifiuto dell'automatismo del parametro statistico, aggiungendo l'elemento della casella non spuntata come sintomo rilevante del vizio informativo e lo sviluppo analitico sulle fonti sull'obiezione di coscienza egiziana.

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