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Decreto cautelare (art. 35-bis, comma 4, d.lgs. 25/2008) · N.R.G. 13298-1/2026 e N.R.G. 13384-1/2026

Tribunale di Venezia, 21 settembre 2026

Riespansione procedura ordinaria · sospensione automatica

Massima

Il disallineamento tra la determina del Presidente della Commissione — che dispone la sola procedura accelerata ex art. 42 Reg. (UE) 2024/1348 — e la decisione finale che applica anche la procedura di frontiera senza un corrispondente provvedimento di incanalamento rende illegittima la procedura speciale. Se, inoltre, elementi rilevanti di vulnerabilità (denunciata violenza di genere e grave sofferenza psichica; qualificazione dello screening come «persona sottoposta ad abuso/negligenza da genitori/altri parenti» con esigenze speciali di accoglienza già individuate) risultano dallo screening o emergono in audizione, la Commissione è tenuta alla rivalutazione prescritta dagli artt. 20, 21 e 53 Reg. (UE) 2024/1348: la sua omissione conferma l'illegittimità della procedura di frontiera. Ne consegue il venir meno dei presupposti dell'art. 68, par. 3, Reg. (UE) 2024/1348, con riespansione dell'effetto sospensivo automatico ex art. 35-bis d.lgs. 25/2008 e accertamento del diritto del ricorrente a rimanere sul territorio nazionale per la durata del giudizio.

Due decreti del Tribunale di Venezia (giudice dott. Tobia Aceto), emessi a un giorno di distanza in casi diversi ma con la medesima ratio decidendi, dichiarano sospesi ex lege i rigetti per manifesta infondatezza della Commissione territoriale e accertano il diritto dei ricorrenti a rimanere sul territorio. Entrambe le procedure erano state applicate a domande formalizzate dopo il 12 giugno 2026, e la Commissione aveva applicato il Reg. (UE) 2024/1348 e il d.lgs. 25/2008 come novellato dal d.l. 100/2026.

Determina che non «incanala» nella procedura di frontiera

Il vizio è comune: la determina del Presidente della Commissione del 21 agosto 2026 «disponeva esclusivamente l'applicazione della procedura accelerata ex art. 42 Reg. (UE) 2024/1348», mentre la decisione finale «ha applicato anche la procedura di frontiera senza che risulti un corrispondente provvedimento di incanalamento». Il rilievo eccede il singolo caso: la procedura di frontiera è regime speciale rispetto alla procedura accelerata, e la sua applicazione richiede un atto formale che vi «incanali» la domanda, non essendo sufficiente il richiamo generico in sede decisoria.

L'obbligo di rivalutazione ex artt. 20, 21 e 53 Reg. (UE) 2024/1348

Nel primo caso (R.G. 13298-1/2026, decreto del 21 settembre 2026) «nel corso dell'audizione personale sono emersi elementi potenzialmente rilevanti ai fini delle esigenze procedurali particolari e della vulnerabilità della richiedente, connessi a una denunciata violenza di genere e a una situazione di grave sofferenza psichica, senza che la Commissione abbia proceduto alla rivalutazione prescritta dagli artt. 20, 21 e 53 Reg. (UE) 2024/1348». Nel secondo caso (R.G. 13384-1/2026, decreto del 22 settembre 2026) l'elemento era addirittura già cristallizzato: al modulo di screening del 14 agosto 2026 la richiedente era stata qualificata come «persona sottoposta ad abuso/negligenza da genitori/altri parenti» e le esigenze speciali di accoglienza e procedurali particolari — accesso all'assistenza sanitaria mentale, assegnazione di interprete formato nella comunicazione con richiedenti vulnerabili, interprete del sesso preferito — erano state espressamente individuate. Nonostante ciò, la determina del 21 agosto ha affermato che «dalla documentazione disponibile non emergevano segni di vulnerabilità», procedendo all'applicazione della procedura accelerata; ulteriori elementi di sofferenza psichica emersi in audizione non hanno attivato la rivalutazione.

L'effetto processuale

La duplice illegittimità — disallineamento determina/decisione, mancata rivalutazione delle vulnerabilità — fa venir meno i presupposti dell'art. 68, par. 3, Reg. (UE) 2024/1348, con riespansione della sospensione automatica ex art. 35-bis, comma 3, d.lgs. 25/2008. Assorbite le ulteriori censure e ogni questione di merito.

Sul punto della genericità della determina che ripete la formula normativa senza inquadrarla nel caso concreto v. anche Trib. Milano 19 settembre 2026.

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