Decreto cautelare inaudita altera parte (artt. 700 e 669-sexies c.p.c. nel reclamo ex art. 5-quinquies d.lgs. 142/2015) · R.G. 4538/2026
Massima
La segnalazione, da parte di un ente anti-tratta, del richiedente come potenziale vittima di tratta fa scattare l'obbligo di valutare l'attivazione del referral e impone alla Commissione di riesaminare la scelta procedurale: proseguire con la procedura accelerata di frontiera senza motivare su quella segnalazione viola l'art. 21 Reg. (UE) 2024/1348 e l'art. 8, commi 3 e 3-bis, d.lgs. 25/2008. È sospesa per questo motivo l'autorizzazione a risiedere in luogo specifico. Il difetto del decreto ministeriale sulle zone di frontiera integra il fumus ma non il periculum, perché per l'autorizzazione illegittima la legge prevede già il rimedio tipico del reclamo ex art. 5-quinquies d.lgs. 142/2015.
⚠️ Da leggere insieme al D.M. 21 luglio 2026, che individua le nuove zone di frontiera o di transito ed è stato pubblicato in G.U. il 10 agosto 2026, due giorni dopo questa decisione. Riguarda il solo motivo § 3.3: il motivo accolto — la segnalazione anti-tratta non valutata — è del tutto indipendente dal decreto ministeriale.
Aggiornamento — 20 agosto 2026. Il decreto del Tribunale di Trieste R.G. 4748/2026, primo a pronunciarsi dopo la pubblicazione in G.U., risolve il punto: il decreto ministeriale deve esistere al momento in cui la procedura è avviata, e la pubblicazione sopravvenuta non sana le procedure avviate prima del 10 agosto.
Il Tribunale di Trieste (giudice dott. Marco Brandolin) ha sospeso inaudita altera parte l'efficacia del provvedimento con cui il Prefetto di Trieste aveva autorizzato la ricorrente a risiedere soltanto nel centro di accoglienza, per un periodo massimo di 12 settimane, ai sensi dell'art. 5-ter, comma 2, d.lgs. 142/2015.
È una decisione utile soprattutto per quello che non accoglie: dei quattro motivi di reclamo, uno solo passa il vaglio cautelare. La ricorrente è una cittadina nepalese, potenziale vittima di tratta.
Dagli atti risultavano due elementi. Nel modulo di screening era indicato che sussistevano condizioni patologiche, che la richiedente assume terapia farmacologica continuativa e necessita di visita e accertamento specialistico. E soprattutto una PEC dell'ente attuatore di un progetto regionale anti-tratta («Il FVG in rete contro la Tratta») segnalava che la richiedente «è soggetto vulnerabile in quanto potenziale vittima di tratta e sfruttamento lavorativo».
Il passaggio che dà rilievo generale al decreto:
«la segnalazione di un ente come la ONLUS in questione che indichi un richiedente come potenziale vittima di tratta fa scattare l'obbligo di valutare se attivare la procedura di referral, e impone alla Commissione di riesaminare la scelta procedurale».
La Commissione, invece, «nonostante la segnalazione, ha però proseguito con l'adozione della procedura accelerata di frontiera e — soprattutto — non ha motivato tale scelta nel provvedimento che determina l'applicabilità della procedura», che è il «primo provvedimento avente efficacia esterna nel corso del procedimento amministrativo instaurato con la domanda di protezione internazionale». Ne deriva la violazione dell'art. 21 Reg. 2024/1348 — che impone all'autorità accertante di non applicare o di cessare di applicare le procedure accelerate e di frontiera quando non può fornire il sostegno necessario, «prestando particolare attenzione alle vittime di torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica, sessuale o di genere» — e dell'art. 8, commi 3 e 3-bis, d.lgs. 25/2008 sul dovere di esame individuale e obiettivo e sulla necessità di approfondimenti istruttori di natura medica.
Sul periculum il Tribunale valorizza la tempistica del referral, richiamando Cass. civ. 28 ottobre 2024, n. 27797 sulla pre-identificazione delle vittime di tratta: «il pregiudizio si consuma giorno per giorno», la persona «non ha accesso ai canali di protezione e al programma di assistenza previsto dal Meccanismo Nazionale di Referral», e l'attesa del contraddittorio «pare non compatibile con le circostanze del caso».
Nessun trattenimento de facto (§ 3.1). Il provvedimento prefettizio imponeva di segnalare giornalmente la presenza e di firmare il registro presso il centro; non risultava «alcuna imposizione di non lasciare il luogo di residenza», né controlli coercitivi o vigilanza continua. Anzi, l'obbligo di firma «induce a pensare semmai il contrario». Il giudice richiama Corte cost. 30 giugno 1960, n. 45 e 30 giugno 1964, n. 68 (ripresa da Corte cost. 419/1994 e 210/1995) e, sul versante opposto, Corte cost. 3 luglio 2025, n. 96 sul trattenimento come «assoggettamento fisico all'altrui potere»: l'obbligo di residenza in un centro «non determina alcun assoggettamento fisico», sicché configura una limitazione della libertà di circolazione ex art. 16 Cost. e rientra tra le «misure alternative al trattenimento» dell'art. 10, par. 5, Dir. 2024/1346. Da leggere in parallelo con il decreto Dinoi del 7 agosto, reso nello stesso Tribunale, dove le modalità concrete di esecuzione (badge, scorte, divieto di uscire) portano a conclusione opposta: lì il trattamento allegato è «del tutto assimilabile al trattenimento».
Obblighi informativi: assolti in punto di forma (§ 3.2). L'informativa resa tramite QR code non è di per sé insufficiente: la richiedente aveva dichiarato di possedere un dispositivo con accesso a internet abilitato alla scansione. Sul versante linguistico — l'informativa non era disponibile in nepalese — il giudice osserva che dagli atti risulta che parli anche inglese (modulo di screening) e che le informative erano date anche in inglese: accogliere il motivo «presupporrebbe la dimostrazione che la ricorrente, in realtà, non parla tale lingua», approfondimento non praticabile inaudita altera parte.
L'assenza del decreto ministeriale: fumus sì, periculum no (§ 3.3). Sul merito il Tribunale concorda con l'orientamento che si sta formando a Trieste: poiché il nuovo art. 28-bis, comma 4, d.lgs. 25/2008 rinvia a un atto di normazione secondaria attuativo, «necessariamente successivo logicamente e cronologicamente», il d.m. 5 agosto 2019 non può valere — tanto più che, se il legislatore avesse voluto confermarne l'efficacia, «avrebbe compiuto un rinvio alla norma, un rinvio espresso a quella disposizione». Non essendovi un d.m. che individui le zone di frontiera, la procedura «non può ritenersi validamente instaurata». Ma il fumus non basta: per l'autorizzazione a risiedere adottata illegittimamente la legge prevede già un rimedio tipico, il reclamo ex art. 5-quinquies, e in assenza di un pregiudizio imminente e irreparabile «il ricorso all'art. 700 c.p.c. è precluso». È la divergenza di metodo rispetto al decreto del 7 agosto.
Le conclusioni sono espresse in modo insolitamente esplicito: «I motivi di cui ai punti 3.1 e 3.2 non sono invece assistiti dal fumus né dal periculum. Il motivo di cui al punto 3.3 non è assistito dal periculum».
Il Tribunale precisa anche che, in questa fase interinale, non procede alla disapplicazione dell'atto presupposto (la determina della Commissione) — cosa che potrebbe e dovrebbe fare dopo l'instaurazione del contraddittorio, richiamando gli artt. 4 e 5 All. E della legge 2248/1865 e Cass. S.U. 2 dicembre 2008, n. 28535 — limitandosi alla sospensione degli effetti del provvedimento prefettizio.
Udienza di conferma, modifica o revoca e decisione nel merito: 23 settembre 2026.
Norme collegate