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Decreto cautelare inaudita altera parte (art. 700 c.p.c. nel reclamo ex art. 5-quinquies d.lgs. 142/2015) · R.G. 4412/2026

Tribunale di Trieste, 7 agosto 2026

Massima

Il d.m. 5 agosto 2019, che designa come zone di frontiera o di transito le province di Trieste e Gorizia, è obsoleto e non può fondare la nuova procedura di frontiera del Reg. (UE) 2024/1348: è stato adottato in attuazione di una norma oggi abrogata, si riferisce a una procedura diversa e non chiarisce se in quei territori esista un «valico di frontiera esterna» né quali aree siano «zona di transito». Finché non è adottato il decreto ministeriale previsto dal nuovo art. 28-bis d.lgs. 25/2008, la procedura di frontiera non può essere applicata nel territorio goriziano. L'autorizzazione a risiedere in un luogo specifico non può mai accompagnarsi a un regime di esecuzione assimilabile al trattenimento.

⚠️ Il D.M. 21 luglio 2026 sulle zone di frontiera è stato pubblicato in G.U. il 10 agosto 2026, tre giorni dopo questa decisione; integra il d.m. 2019 senza sostituirlo, sicché la censura di genericità svolta qui conserva la sua portata. Sul momento in cui il decreto ministeriale deve esistere v. Trib. Trieste R.G. 4748/2026.

Il Tribunale di Trieste, Sezione feriale (giudice dott.ssa Lavinia Claudia Dinoi), ha sospeso inaudita altera parte il provvedimento con cui il Prefetto di Gorizia aveva autorizzato il reclamante a risiedere «esclusivamente» presso il centro ex C.A.R.A. di Gradisca d'Isonzo per un massimo di dodici settimane (art. 5-ter, comma 2, d.lgs. 142/2015), disponendo l'immediata interruzione della sua attuazione.

Il d.m. 5 agosto 2019 non regge la nuova procedura di frontiera

Il decreto ministeriale richiesto dal nuovo art. 28-bis d.lgs. 25/2008 non è stato adottato, e il Presidente della Commissione territoriale ha applicato la procedura di frontiera richiamando il d.m. 5 agosto 2019, che qualifica come zone di frontiera o di transito l'intero territorio delle province di Trieste e Gorizia. Il Tribunale dissente per tre ragioni. Il d.m. 2019 attua una norma abrogata: fu adottato in attuazione dell'art. 28-bis, comma 1-quater, allora vigente, per estendere la procedura accelerata al richiedente fermato per avere eluso i controlli — presupposto che la disposizione regolamentare attuale non richiede più; è dunque «riferibile a un quadro giuridico del tutto differente». Nel 2019, inoltre, la procedura di frontiera non esisteva ancora come tale. Infine il d.m. confonde «frontiera» e «zona di transito»: non chiarisce se quei territori contengano «un valico di frontiera esterna» e quale esso sia, sicché «non può condividersi la soluzione […] secondo cui l'intero territorio della provincia sia da considerarsi rilevante» — rilievo tanto più stringente perché l'art. 43, par. 1, lett. a), Reg. 1348 fa dipendere l'avvio della procedura dalla domanda fatta a un valico o in una zona di transito.

L'autorizzazione a risiedere e le sue modalità di esecuzione

Sul periculum il Tribunale dà peso a quanto allegato sull'esecuzione concreta della misura: divieto di allontanarsi dal centro, assenza del badge per aprire i cancelli, impossibilità di recarsi allo studio del difensore, accompagnamento degli operatori per l'audizione. Un tale trattamento, se confermato nel merito, «risulterebbe del tutto sproporzionato», determinando «una compressione della libertà personale del tutto assimilabile al trattenimento, con indebita confusione, e quindi violazione, delle misure di cui agli artt. 9 e 10 reg. UE n. 1346/2024». L'art. 5-quater, comma 3, d.lgs. 142/2015 indica del resto la violazione dell'autorizzazione a risiedere come presupposto per adottare il trattenimento o le misure alternative: i due piani sono distinti e consequenziali, sicché l'autorizzazione «non può mai accompagnarsi a un regime di esecuzione assimilabile ad un trattenimento».

Il rito

Il Tribunale ritiene ammissibile la cautela atipica ex art. 700 c.p.c. «in assenza di strumenti cautelari tipici idonei ad assicurare una tutela immediata ed effettiva del diritto», richiamando i decreti dei Tribunali di Palermo e Bologna; l'ammissibilità è agganciata al controllo sull'attuazione materiale della misura, per la quale mancano strumenti tipizzati. È il punto su cui il decreto diverge dal decreto dell'8 agosto, reso nello stesso Tribunale, che riconosce il fumus sull'assenza del d.m. ma nega il periculum perché il reclamo ex art. 5-quinquies è il rimedio tipico.

L'udienza di conferma, modifica o revoca — e di decisione nel merito ex art. 5-quinquies, comma 3 — è fissata al 17 settembre 2026.

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