Decreto (art. 35-bis, comma 4, primo periodo, d.lgs. 25/2008) · R.G. 3940/2026
Massima
Ai fini della disciplina transitoria dell'art. 17, comma 4, d.l. 100/2026, il termine «presentazione» deve essere interpretato in modo conforme al concetto europeo di «formalizzazione» dell'art. 28 Reg. (UE) 2024/1348, onde evitare conflitto tra normativa interna e unionale: la data rilevante coincide dunque con quella in cui la Questura ha redatto il modello C3. Se la formalizzazione è successiva al 12 giugno 2026, il rito applicabile è quello dell'art. 35-bis d.lgs. 25/2008 nella formulazione post d.l. 100/2026. Ne discende che l'eccezione all'effetto sospensivo del ricorso, prevista dal comma 3 di quell'articolo per i casi di cui all'art. 68, par. 3, Reg. (UE) 2024/1348, opera solo quando la Commissione abbia effettivamente applicato la procedura accelerata dell'art. 42, parr. 1 o 3: ove invece la Commissione abbia applicato la procedura previgente e dichiarato la manifesta infondatezza ex art. 32, comma 1, lett. b-bis), d.lgs. 25/2008, torna la regola generale della sospensione automatica dell'efficacia del provvedimento impugnato per l'intera durata del processo.
Il Tribunale di Trieste (giudice dott. Andrea D'Alessio) ha dichiarato automaticamente sospeso il provvedimento con cui la Commissione territoriale di Trieste, il 25 giugno 2026, aveva rigettato per manifesta infondatezza ex art. 32, comma 1, lett. b-bis), d.lgs. 25/2008 una domanda proposta da un cittadino formalizzata il 22 giugno alla Questura di Gorizia. Il decreto è di rilievo perché tiene insieme due passaggi che nel filone bolognese vengono separati.
Sull'art. 17, comma 4, d.l. 100/2026 il Tribunale prende posizione opposta a Trib. Bologna 13590 del 4 settembre: il termine «presentazione» deve essere interpretato «come corrispondente al concetto di «formalizzazione» proprio della disciplina europea, onde evitare un conflitto tra normativa interna ed europea». La formalizzazione, ai sensi dell'art. 28 Reg. (UE) 2024/1348, è adempimento distinto e successivo alla manifestazione (art. 26) e alla registrazione (art. 27); nel caso di specie coincide con la redazione del modello C3, «ossia il 22/6/2026». La formalizzazione successiva al 12 giugno importa l'applicazione del rito nuovo dell'art. 35-bis d.lgs. 25/2008 come riscritto dal d.l. 100/2026.
Il passaggio decisivo è il seguente. Il nuovo art. 35-bis, comma 3, deroga alla regola dell'effetto sospensivo automatico del ricorso nei casi previsti dall'art. 68, par. 3, Reg. (UE) 2024/1348 — che richiede, tra l'altro, che «al momento della decisione» la Commissione abbia sottoposto il richiedente a esame accelerato ex art. 42, par. 1 o 3. Ma nel caso di specie la Commissione ha richiamato la disciplina previgente (art. 32, comma 1, lett. b-bis, d.lgs. 25/2008) e non quella accelerata europea: mancando l'applicazione della procedura richiamata dalla norma regolamentare, l'eccezione non ricorre e riprende vigore la regola generale della sospensione automatica per l'intera durata del processo.
Il Tribunale non decide neppure sull'istanza cautelare — «di conseguenza, di non dover provvedere» — e la archivia: la sospensione è già in essere ex lege. Il caso mostra come, anche adottando la lettura più «europea» del regime transitorio, resti sospeso il rigetto della Commissione che, pur qualificando la domanda come manifestamente infondata, non abbia effettivamente instaurato la procedura accelerata dell'art. 42 Reg. (UE) 2024/1348.
Provvedimento pubblicato nell'archivio «asilo» dell'Osservatorio romano sulla giustizia civile (romaosservatorio.it), che lo indica come «Trib. Trieste, 31 luglio 2026, D'Alessio». PDF nativo digitale con generalità del ricorrente sostituite all'origine (nome «AABB», C.U.I. «XX»); il ricontrollo automatico e a occhio non ha rilevato dati personali residui.
Norme collegate