Decreto (istanza di sospensione e autorizzazione a rimanere, art. 35-bis d.lgs. 25/2008) · R.G. oscurato nel provvedimento
Massima
Anche per una domanda formalizzata dopo il 12 giugno 2026 — e quindi soggetta al Patto — è illegittima l'applicazione della procedura accelerata fondata sull'art. 28-bis, comma 2, lett. c), d.lgs. 25/2008 (provenienza da Paese di origine sicuro), norma da ritenersi abrogata per effetto dell'entrata in vigore del Regolamento Procedure e del d.l. 100/2026. Caduto quel presupposto, non possono trovare applicazione le eccezioni all'effetto sospensivo tassativamente previste dall'art. 68, par. 3, Reg. (UE) 2024/1348, e il ricorrente è autorizzato a rimanere ai sensi dell'art. 68, par. 2.
Il Tribunale di Torino, Sezione specializzata (giudice Fabrizio Alessandria), ha autorizzato il ricorrente a rimanere nel territorio dello Stato «nelle more dell'esito del ricorso, ai sensi dell'art. 68 par. 2 del Regolamento UE 2024/1348».
Il provvedimento è brevissimo — poco più di una pagina — ma la ratio decidendi è nitida e sta in due passaggi.
Il primo passaggio riconosce che il Patto si applica:
«rilevato che, pur trattandosi di domanda formalizzata in data successiva al 12.6.2026, la PA ha applicato la normativa in materia di procedure accelerate precedente all'entrata in vigore del Patto UE sulla migrazione e l'asilo (art. 28-bis d.lgs. n. 25/2008), da ritenersi abrogata per effetto dell'entrata in vigore del Regolamento Procedure e del d.l. n. 100/26».
È l'inverso speculare del vizio che si sta vedendo altrove. Nei casi di Napoli e di Bologna l'Amministrazione applica il Patto a domande nate prima del 12 giugno; qui applica la normativa previgente a una domanda formalizzata dopo. In entrambe le direzioni l'errore sull'individuazione del regime applicabile travolge la procedura accelerata.
Secondo la segnalazione di chi ha condiviso il decreto, la norma concretamente invocata dalla Commissione era l'art. 28-bis, comma 2, lett. c), d.lgs. 25/2008 — provenienza da Paese di origine sicuro: la fattispecie che il Patto ricolloca nell'art. 42, par. 1, del Reg. 1348 con le sue clausole di salvaguardia. Il decreto in sé si limita a citare l'art. 28-bis senza specificare il comma.
Il secondo passaggio è la deduzione:
«ritenuto che, conseguentemente, non possano trovare applicazione le eccezioni all'effetto sospensivo dell'impugnazione, tassativamente previste dall'art. 68 del Regolamento Procedure, non vertendosi in alcuna delle situazioni contemplate dall'art. 68 par. 3 cit.»
La struttura del ragionamento merita attenzione perché inverte l'onere argomentativo: le deroghe dell'art. 68, par. 3, sono tassative e presuppongono una procedura accelerata validamente instaurata; se il titolo che la sosteneva non esiste più, non c'è deroga da applicare e si riespande la regola del par. 2. Da qui la forma del dispositivo: non una sospensiva discrezionale, ma l'autorizzazione a rimanere ai sensi dell'art. 68, par. 2.
Sul piano procedurale il decreto dà atto che l'istanza era stata tempestivamente proposta con il ricorso introduttivo, che la cancelleria ha notificato al Ministero presso la Commissione territoriale e che il Ministero non ha depositato note difensive entro tre giorni — come nei decreti torinesi e fiorentini dello stesso periodo. È reso da giudice assegnatario «ai soli fini della decisione sulla sospensiva», con rimessione del fascicolo al giudice titolare per la fissazione dell'udienza.
Chi ha condiviso il decreto segnala un dato che nel provvedimento non compare: la manifestazione di volontà risalirebbe a fine maggio 2026, in corrispondenza con l'inserimento in accoglienza, e la domanda sarebbe stata formalizzata il 30 giugno — dunque con 26 giorni complessivi, oltre i termini massimi di registrazione (art. 27) e formalizzazione (art. 28) del Reg. 1348. Secondo una diversa interpretazione quel superamento potrebbe condurre all'applicazione della normativa pre-Patto: è esattamente la strada battuta a Napoli e a Bologna. Il Tribunale di Torino non la percorre — applica il Patto e trova il vizio all'interno del nuovo quadro — e il risultato pratico, l'autorizzazione a rimanere, è lo stesso.
Nota redazionale. Nel PDF diffuso sono oscurati sia le generalità del ricorrente sia il numero di R.G., per cui la scheda identifica il provvedimento per corte, giudice e data. Il dato dei 26 giorni e la data del 30 giugno provengono dalla segnalazione del difensore, non dal testo del decreto.
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