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Decreto cautelare (art. 35-bis, comma 4, d.lgs. 25/2008) · R.G. 19020/2026

Tribunale di Torino, 12 ottobre 2026

Riespansione procedura ordinaria · sospensione automatica

Formula del dispositivo: «dà atto della sospensione ex lege dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato»

Massima

Allorché il modulo di screening redatto dalla Questura attesti specifiche condizioni di vulnerabilità (supporto psicologico, persona sottoposta a torture o altre forme gravi di violenza, bisogno di assistenza sanitaria mentale) ma la determina del Presidente della Commissione territoriale che dispone la procedura accelerata non dia conto di una valutazione mirata delle risultanze dello screening e della possibilità di assicurare nell'ambito della procedura speciale il sostegno richiesto dall'art. 21, par. 2, Reg. (UE) 2024/1348, il provvedimento impugnato non può beneficiare del regime processuale derogatorio della procedura accelerata e il ricorso produce effetto sospensivo automatico ex art. 68, par. 1, Reg. (UE) 2024/1348 e art. 35-bis, comma 3, d.lgs. 25/2008.

Il Tribunale di Torino (giudice dott. Fabrizio Alessandria) accerta l'insussistenza dei presupposti per l'applicazione della procedura accelerata, dà atto della sospensione ex lege dell'efficacia esecutiva del diniego impugnato e ordina l'immediato rilascio del documento del richiedente protezione ex art. 4, comma 4, d.lgs. 142/2015. La Commissione territoriale aveva applicato la procedura accelerata ex art. 42, par. 1, lett. j), Reg. (UE) 2024/1348, su cittadino del Bangladesh, con determina del 3 agosto 2026.

La vulnerabilità documentata dallo screening

Il modulo di screening redatto dalla Questura di Savona il 6 luglio 2026 era di univoca chiarezza:

  • alla voce «condizioni con esigenze particolari di assistenza/supporto/monitoraggio» era indicato «supporto psicologico»;
  • alla voce «vulnerabilità/gruppi vulnerabili» era indicato «persona affetta da disturbi mentali, persona sottoposta ad altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale, persona sottoposta a tortura/altri trattamenti inumani o degradanti»;
  • alla voce «esigenze specifiche di accoglienza» era indicato «accesso all'assistenza sanitaria mentale necessaria e adeguata».

L'onere della valutazione dell'art. 21, par. 2

L'art. 21, par. 2, Reg. (UE) 2024/1348 impone all'autorità accertante di non applicare o cessare di applicare le procedure accelerate o di frontiera «qualora […] ritenga che non possa essere fornito il necessario sostegno» alla luce delle vulnerabilità, «prestando particolare attenzione alle vittime di torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica, sessuale o di genere». La determina del 3 agosto 2026 — pur emessa in costanza del quadro documentale descritto — «non dà conto di una specifica valutazione delle risultanze dello screening né della possibilità di assicurare, nell'ambito della procedura accelerata, il sostegno richiesto»: non risulta pertanto provato che quel sostegno sia stato fornito nell'ambito del rito speciale.

L'effetto sulla procedura e sulla sospensione

Il provvedimento impugnato non può beneficiare del regime processuale derogatorio: trova applicazione il regime ordinario, con sospensione automatica dell'efficacia esecutiva per effetto della proposizione del ricorso (art. 68, par. 1, Reg. (UE) 2024/1348; art. 35-bis, comma 3, d.lgs. 25/2008). Il Tribunale ordina il rilascio del documento ex art. 4, comma 4, d.lgs. 142/2015.

Il decreto si colloca nel filone della vulnerabilità segnalata dallo screening ma non valutata dalla Commissione — accanto a Trib. Bologna 15068/2026 e Trib. Bologna 15142/2026 — e si legge con Trib. Catania 11066/2026 sulla riespansione per difetto di garanzie procedurali.

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