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Decreto cautelare (art. 35-ter, comma 4, d.lgs. 25/2008) · R.G. 11066/2026

Tribunale di Catania, 6 ottobre 2026

Riespansione procedura ordinaria · sospensione automatica

Massima

Nella procedura accelerata di frontiera ex art. 45, par. 1, Reg. (UE) 2024/1348, l'assenza di qualsiasi evidenza che la Commissione territoriale abbia valutato le vulnerabilità del richiedente — che aveva allegato di essere stato imprigionato in Libia e lasciato in mare — integra violazione delle garanzie procedurali e, in forza del principio enunciato da Cass. S.U. n. 11399/2024 (seppur in tema di termini) e dell'effettività della tutela ex art. 67, par. 1 e 3, Reg. (UE) 2024/1348, comporta la riespansione del rito ordinario e la sospensione automatica dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato ai sensi dell'art. 35-bis, comma 3, d.lgs. 25/2008.

Il Tribunale di Catania (giudice dott.ssa Rossella Vittorini) dichiara sospesa l'efficacia esecutiva del provvedimento della Commissione territoriale che aveva respinto per manifesta infondatezza la domanda di protezione internazionale all'esito della procedura accelerata di frontiera attivata ai sensi dell'art. 45, par. 1, Reg. (UE) 2024/1348. Il ricorso è stato proposto nei termini di cui all'art. 35-ter, comma 1, d.lgs. 25/2008, come modificato dal d.l. 100/2026.

Il difetto di garanzie procedurali per il soggetto vulnerabile

Il ricorrente aveva allegato nel verbale di audizione (pag. 7) di essere stato imprigionato in Libia e di essere stato lasciato in mare «senza sapere dove stavano andando». Il ricorso contestava che «la determina presidenziale non ha svolto alcuna valutazione soggettiva sulle vulnerabilità del sig. […] né tanto meno oggettiva rispetto alla compatibilità del luogo ove è svolta la procedura di frontiera» (pag. 13). Nel subprocedimento cautelare la Commissione non ha depositato note difensive né la documentazione prevista dall'art. 35-ter, comma 4-bis, d.lgs. 25/2008: in difetto di elementi da cui dedurre l'effettiva adozione delle garanzie, il Tribunale ritiene plausibile la violazione.

La riespansione del rito ordinario

Pur enunciato dalle Sezioni Unite in riferimento al mancato rispetto dei termini della procedura accelerata (Cass. S.U. 11399/2024), il principio è applicabile anche quando «non siano state rispettate le garanzie procedurali poste a tutela del richiedente» o «difettino i presupposti per la valida instaurazione della procedura accelerata», essendo «intimamente connesso al principio di effettività della tutela» che l'art. 67, par. 1 e 3, Reg. (UE) 2024/1348 ribadisce. Dalla riespansione discende l'applicazione dell'art. 35-bis, comma 3, d.lgs. 25/2008 — «La proposizione del ricorso sospende l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato» — con conseguente diritto del ricorrente a rimanere.

Il fumus boni iuris resta impregiudicato nel merito: le allegazioni su atti di persecuzione o trattamenti inumani e degradanti saranno valutate in sede di cognizione piena anche ai fini del riconoscimento della protezione complementare.

Il decreto si legge accanto a Trib. Firenze 13481/2026 sul versante dell'orientamento legale non assicurato e a Trib. Torino 19020/2026 sul versante della vulnerabilità segnalata nello screening ma non riconsiderata.

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