Decreto cautelare (art. 35-bis, comma 4, d.lgs. 25/2008) · R.G. 18289/2026
Massima
Nel ricorso contro una decisione di manifesta infondatezza resa ai sensi del Reg. (UE) 2024/1348 su domanda formalizzata dopo il 12 giugno 2026, l'istanza di sospensione va qualificata come richiesta di autorizzazione a permanere ex art. 68 Reg. (UE) 2024/1348 e art. 35-bis, commi 4 e 4-bis, d.lgs. 25/2008, perché il Regolamento esclude l'effetto sospensivo automatico. L'autorizzazione è concessa quando dal verbale di audizione emerge una specifica situazione di fatto, circostanziata davanti alla Commissione e oggetto di una denuncia all'autorità giudiziaria, che impone accertamenti istruttori sulla riconducibilità del richiedente a una categoria di persone per la quale la soglia del 20% non è rappresentativa.
Il Tribunale di Torino (giudice dott.ssa Maria Luciana Cristina Dughetti) autorizza il ricorrente a permanere nel territorio dello Stato nelle more del giudizio di merito e ordina alla Questura di rilasciargli la ricevuta o un permesso di soggiorno provvisorio.
La Commissione aveva applicato il Reg. (UE) 2024/1348 e il d.l. 100/2026 sul presupposto che la domanda fosse stata formalizzata, come da modello C3, dopo il 12 giugno 2026; il Tribunale ritiene corretta l'applicazione del Regolamento «avuto riguardo alla data di formalizzazione». Ne deriva la qualificazione dell'istanza di sospensione come richiesta di autorizzazione a permanere ex art. 68 Reg. (UE) 2024/1348 e art. 35-bis, commi 4 e 4-bis, d.lgs. 25/2008, trattandosi di decisione di manifesta infondatezza per la quale il Regolamento «esclude l'effetto sospensivo automatico».
Dal verbale di audizione emerge «una specifica situazione di fatto che impone ulteriori accertamenti istruttori finalizzati a verificare l'effettiva riconducibilità» del richiedente a una categoria di persone «le cui esigenze di protezione impediscono di considerare rappresentativa una percentuale di riconoscimento pari o inferiore al 20 %». Il decreto valorizza la vicenda descritta e circostanziata davanti alla Commissione, «anche oggetto di una denuncia all'autorità giudiziaria».
La denuncia presentata all'autorità giudiziaria è l'unico dato concreto richiamato: il decreto la valorizza non come prova del rischio, ma come indice della serietà della vicenda allegata e della necessità di accertamenti nel merito.
È uno dei decreti con cui la sezione torinese, in ottobre, risolve la fase cautelare dei ricorsi contro le procedure accelerate ex art. 42, par. 1, lett. j), con l'autorizzazione ex art. 68, par. 4, senza pronunciarsi sulla regolarità della procedura: si legga con Trib. Torino 18822/2026 e Trib. Torino 18251/2026. La stessa giudice ha invece ricondotto alla procedura ordinaria, per vulnerabilità e difetto di informativa, una procedura di frontiera in Trib. Torino 18357/2026.
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