Decreto cautelare (art. 35-bis, comma 4, d.lgs. 25/2008) · R.G. 18357/2026
Formula del dispositivo: «dichiara che il ricorso produce effetto sospensivo automatico ai sensi dell'art. 68, par. 1, del Regolamento (UE) 2024/1348 e, per l'effetto, sospende l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato»
Massima
Se dallo screening form, richiamato nella stessa determina presidenziale, emerge che il richiedente è stato sottoposto a gravi forme di violenza fisica e psicologica, la condizione di vulnerabilità non correttamente valutata determina, ai sensi dell'art. 21, par. 2, Reg. (UE) 2024/1348, la cessazione della procedura accelerata e di frontiera. La procedura di frontiera presuppone inoltre il rispetto delle garanzie del capo II, tra cui gli obblighi informativi dell'art. 8: l'opuscolo informativo previsto dal par. 7 deve essere consegnato e le informazioni rese oralmente vi si affiancano ma non lo sostituiscono; il rispetto della garanzia assume specifico rilievo per la brevità della procedura di frontiera. Esclusi i presupposti, la domanda segue la procedura ordinaria e il ricorso ha effetto sospensivo automatico.
Il Tribunale di Torino (giudice dott.ssa Maria Luciana Cristina Dughetti) accerta l'insussistenza dei presupposti della procedura accelerata di frontiera, dispone la prosecuzione del giudizio con il rito dell'art. 35-bis d.lgs. 25/2008, dichiara l'effetto sospensivo automatico del ricorso e ordina il rilascio del documento previsto dall'art. 4, comma 4, d.lgs. 142/2015.
La Commissione aveva applicato la procedura di frontiera ritenendo ricorrere l'art. 43, par. 1, lett. c), e l'art. 42, par. 1, lett. j), Reg. (UE) 2024/1348. La difesa aveva dedotto la nullità della determina presidenziale, la violazione degli obblighi informativi dell'art. 8, par. 2, e la prosecuzione della procedura nonostante la vulnerabilità. Il Tribunale ritiene che, ai fini della corretta applicazione della procedura accelerata, occorra accertare il rispetto dei requisiti formali e sostanziali richiamati dall'art. 43, par. 1.
Dagli atti, tra cui la stessa determina del Presidente, emerge una condizione di vulnerabilità risultante dallo screening form: il richiedente era stato sottoposto a gravi forme di violenza fisica e psicologica, narrate come vissute in Libia. La circostanza «non pare sia stata correttamente valutata» e, a norma dell'art. 21, par. 2, determina la cessazione della procedura.
Il secondo profilo è l'art. 8: dal modulo di screening non risulta la consegna dell'opuscolo informativo previsto dal Regolamento, «documento che non è equipollente alle informazioni rese "oralmente"», le quali costituiscono «una modalità che si affianca alla consegna del documento, ma non la sostituisce». Il rispetto della garanzia del capo II assume «specifico rilievo in ragione dei tempi di durata della procedura di frontiera e del rischio di una compressione dei diritti di difesa».
Il decreto è della stessa giudice che, negli stessi giorni, in altri ricorsi su procedure accelerate ha autorizzato a permanere sulla base delle gravi e circostanziate ragioni, senza pronunciarsi sulla regolarità della procedura (si veda Trib. Torino 18289/2026). Si legge con Trib. Torino 18361/2026, sullo stesso punto dell'informativa ridotta al modulo di screening.
Norme collegate