Decreto cautelare (art. 35-bis, comma 4-bis, d.lgs. 25/2008) · Procedimento R.G. 18229/2026
Massima
L'applicazione della procedura accelerata ex art. 42, par. 1, lett. j), Reg. (UE) 2024/1348 — fondata sulla provenienza da Paese con tasso di riconoscimento della protezione internazionale inferiore al 20% nell'UE — non esaurisce l'esame della fondatezza della domanda e non osta all'autorizzazione a permanere nel territorio dello Stato, ex art. 68 Reg. (UE) 2024/1348 e art. 35-bis, comma 4-bis, d.lgs. 25/2008, quando ricorrono gravi e circostanziate ragioni ricavabili dalle COI consultate officiosamente dal Tribunale: nel caso del cittadino pakistano proveniente dalla regione del Khyber Pakhtunkhwa, la situazione di violenza indiscriminata in costante peggioramento, integrante «violenza indiscriminata» da «conflitto armato» ai sensi dell'art. 14, lett. c), d.lgs. 251/2007, giustifica la permanenza nelle more del giudizio di merito.
Il Tribunale di Torino (giudice dott. Fabrizio Alessandria) autorizza il cittadino pakistano ricorrente a rimanere nel territorio dello Stato nelle more del giudizio di merito. La Commissione territoriale aveva seguito la procedura accelerata ex art. 42, par. 1, lett. j), Reg. (UE) 2024/1348, assumendo come parametro il tasso di riconoscimento inferiore al 20% nell'UE per il Pakistan. La domanda era stata formalizzata dopo il 12 giugno 2026, con applicazione del Regolamento procedure e del d.l. 100/2026.
Il decreto non entra nella questione dell'automatismo dell'art. 42, par. 1, lett. j) — tema su cui si misurano altri Tribunali — ma la svuota sul piano operativo: la soglia statistica, procedimentalmente, consente di accelerare l'esame, ma non vincola la valutazione della necessità di protezione, che resta ancorata agli elementi concreti del caso. Dall'istruttoria officiosa emerge che il ricorrente proviene da Mardan, nel Khyber Pakhtunkhwa, regione «attualmente» in «situazione di violenza generalizzata in costante peggioramento, tale da poter essere integrare una situazione di "violenza indiscriminata" generata da "conflitto armato" ai sensi della lett. c) dell'art. 14 d.lgs. 251/2007, tale da mettere in pericolo la vita e l'incolumità fisica» del ricorrente ove rimpatriato.
L'istanza è stata tempestivamente proposta ai sensi dell'art. 35-bis, comma 4, d.lgs. 25/2008 e dell'art. 68, parr. 3-5, Reg. (UE) 2024/1348. Il Tribunale, in applicazione dell'art. 68 e del nuovo comma 4-bis dell'art. 35-bis — introdotto dal d.l. 100/2026 — ravvisa le «gravi e circostanziate ragioni» per l'accoglimento. Il decreto autorizza la permanenza.
Il decreto si colloca nel filone che respinge l'automatismo deducibile dalla sola designazione statistica dell'art. 42, par. 1, lett. j) — Trib. Palermo 9739, Trib. Roma 39909 — con un approccio distinto: non la disapplicazione del parametro, ma il suo superamento sul piano del merito cautelare attraverso l'accertamento delle COI della regione di provenienza. La valutazione resta aperta per la decisione finale.
Si ringrazia l'avv. Marco Capriata per la segnalazione.
Norme collegate