Decreto cautelare (art. 35-bis, comma 4, d.lgs. 25/2008) · R.G. 17608/2026
Formula del dispositivo: «Accerta che la proposizione del ricorso ha sospeso l'efficacia del diniego impugnato»
Massima
Il contrasto tra l'art. 79, par. 3, Reg. (UE) 2024/1348 — che per l'individuazione della normativa applicabile valorizza la «formalizzazione» della domanda — e l'art. 17, comma 4, d.l. 100/2026 — che ancora la disciplina applicabile alla «presentazione» della domanda — va composto nel senso che la «presentazione» di cui alla norma transitoria interna coincide con la manifestazione di volontà, prima fase della procedura amministrativa. Valorizzare la sola formalizzazione per attivare la procedura accelerata ex art. 42, par. 1, lett. j), Reg. (UE) 2024/1348, pur in presenza di manifestazione di volontà molto anteriore e documentata, costituisce inosservanza procedurale e viola l'affidamento del richiedente; ne consegue l'inoperatività della deroga alla sospensione automatica e il diritto a rimanere, da accertarsi — con pronuncia di non luogo a provvedere sull'istanza cautelare — ai sensi dell'art. 35-bis, comma 3, d.lgs. 25/2008.
Il Tribunale di Torino (giudice dott.ssa Maria Luciana Cristina Dughetti) accerta la sospensione automatica dell'efficacia del diniego impugnato, pronuncia non luogo a provvedere sull'istanza cautelare e accerta il diritto della ricorrente a permanere nel territorio nazionale per la durata del giudizio. La Commissione territoriale aveva applicato il Reg. (UE) 2024/1348, argomentando sulla scorta della data di formalizzazione (30 luglio 2026) e seguendo la procedura accelerata ex art. 42, par. 1, lett. j).
Il decreto rileva un'«evidente discrasia» tra l'art. 79, par. 3, Reg. (UE) 2024/1348 — che per l'individuazione della disciplina applicabile valorizza la «formalizzazione» della domanda — e l'art. 17, comma 4, d.l. 100/2026 — che ai medesimi fini stabilisce la continuità applicativa della disciplina previgente per i procedimenti avviati «di seguito alla presentazione della domanda di protezione internazionale in data anteriore al 12 giugno 2026». «Formalizzazione» evoca una precisa fase procedimentale, preceduta dalla manifestazione della volontà e dalla registrazione; «presentazione», di tenore più ampio, deve essere letta come manifestazione della volontà.
Il contrasto va risolto senza disapplicare le indicazioni del Regolamento ma salvaguardando il principio di affidamento: la richiedente non deve «essere esposta alle conseguenze pregiudizievoli dei ritardi dell'Amministrazione» e ha diritto di confidare nelle scansioni temporali della procedura amministrativa vigente al momento della sua manifestazione di volontà (artt. 26 e ss. d.lgs. 25/2008). Nel caso, la richiedente aveva manifestato la volontà in data molto anteriore — documentata al 3 marzo 2026, essendosi rivolta per tempo agli uffici competenti per la veicolazione dell'istanza alla Questura — mentre la formalizzazione avvenne il 30 luglio 2026: oltre quattro mesi dopo. Valorizzare la sola formalizzazione, trascurando la «assai precedente e documentata» manifestazione, costituisce «inosservanza procedurale» e violazione dei diritti della richiedente.
Dall'invalida instaurazione della procedura accelerata discende l'inoperatività della deroga all'effetto sospensivo del ricorso: trova applicazione il regime ordinario ex art. 35-bis, comma 3, d.lgs. 25/2008.
Il decreto si allinea al filone intertemporale che valorizza la manifestazione di volontà anche atipica — Cass. 14851/2026 richiamata nelle schede del regime transitorio — e si legge accanto a Trib. Milano 31896/2026 e a Trib. Bologna 15360/2026.
Norme collegate