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Decreto (istanza di autorizzazione a rimanere, art. 35-bis, comma 4, d.lgs. 25/2008) · R.G. 14577/2026

Tribunale di Torino, Nona Sez. civile — Sez. specializzata immigrazione, 31 luglio 2026

procedura acceleratapaesi con riconoscimento ≤ 20%Eurostatcategorie di personepaesi di origine sicuriautorizzazione a rimanere

Massima

Sospesa l'efficacia esecutiva del diniego adottato in procedura accelerata: appare necessario approfondire la possibile appartenenza del richiedente a una categoria di soggetti «le cui esigenze di protezione impediscono di considerare rappresentativa una percentuale di riconoscimento pari o inferiore al 20%», previsione derogatoria rispetto alla scelta amministrativa di trattare la domanda con procedura accelerata ai sensi dell'art. 42, par. 1, lett. j), Reg. (UE) 2024/1348. Il Tribunale ordina inoltre alla Questura di rilasciare la ricevuta o un permesso di soggiorno provvisorio nelle more del giudizio.

Il Tribunale di Torino, Nona Sezione civile specializzata in materia di immigrazione (giudice dott.ssa M. Luciana Cristina Dughetti), ha sospeso l'efficacia esecutiva del provvedimento di diniego impugnato, accogliendo l'istanza di autorizzazione a rimanere proposta con il ricorso introduttivo ai sensi dell'art. 35-bis, comma 4, d.lgs. 25/2008 — nel testo risultante dal d.l. 145/2024 (conv. l. 187/2024) e dal d.l. 100/2026, che riserva quel rimedio ai casi dell'art. 68, par. 3, Reg. (UE) 2024/1348.

Sul piano procedurale il decreto dà atto che l'istanza era stata tempestivamente proposta con il ricorso, che il ricorso era stato notificato dalla cancelleria al Ministero presso la Commissione territoriale, e che il Ministero dell'interno non ha depositato note difensive nei tre giorni dalla notificazione.

La deroga per categoria all'art. 42, par. 1, lett. j)

Il Tribunale ravvisa «circostanziate ragioni» per accogliere l'istanza alla luce delle allegazioni e dei documenti difensivi, «con particolare riguardo a quanto riferito alla Commissione circa gli accadimenti che avrebbero determinato il richiedente a lasciare il paese». E aggiunge il passaggio che dà rilievo generale al provvedimento:

«appare necessario approfondire il dato relativo alla possibile appartenenza del richiedente ad una categoria di soggetti "le cui esigenze di protezione impediscono di considerare rappresentativa una percentuale di riconoscimento pari o inferiore al 20 %, tenendo conto, tra l'altro, delle differenze significative tra decisioni di primo grado e decisioni definitive", previsione derogatoria alla scelta amministrativa di provvedere alla trattazione della domanda con procedura accelerata, giusto art. 42 comma lettera j) Regolamento 1348/2024».

È la seconda clausola di salvaguardia della lett. j) — quella sulle categorie per le quali il dato statistico non è rappresentativo — a essere valorizzata come limite alla scelta amministrativa, e non più soltanto come contenuto necessario della motivazione.

Il confronto con la linea del Tribunale di Palermo è istruttivo. Nei decreti resi sui ricorsi ex art. 35-ter (R.G. 9739/2026 e gemelli) il vizio sanzionato è il difetto di motivazione della determina: il richiamo al dato Eurostat «resta meramente assertivo», e da lì deriva la mancata valida instaurazione della procedura di frontiera. Qui il giudice non si arresta al vizio formale ma ritiene necessario approfondire nel merito se il richiedente appartenga a una di quelle categorie — un accertamento che si sposta sull'istruttoria giudiziale. La stessa clausola compare anche, come rilievo d'ufficio, nell'ordinanza palermitana sul reclamo R.G. 8695/2026.

Da notare la differenza di rito: i casi siciliani passano per l'art. 35-ter (procedura di frontiera), questo per l'art. 35-bis, comma 4 (procedura accelerata senza frontiera). Due binari distinti che il d.l. 100/2026 tiene separati, ma con lo stesso presupposto sostanziale sotto esame.

Il dispositivo

Oltre alla sospensione, il Tribunale ordina alla Questura di rilasciare al ricorrente la ricevuta ovvero un permesso di soggiorno provvisorio nelle more dell'esito del giudizio. Ordina poi alla cancelleria di notificare il decreto e assegna alla Commissione territoriale venti giorni per la nota difensiva e per la trasmissione della domanda di protezione, della videoregistrazione del colloquio ove disponibile (art. 14, comma 1, d.lgs. 25/2008), del verbale dell'audizione e dell'intera documentazione acquisita, compresa quella sulla situazione del paese di provenienza. Dispone infine la trasmissione del ricorso al Pubblico Ministero e rimette gli atti al giudice titolare per la fissazione dell'udienza. Contro il decreto è ammesso reclamo alla Corte d'appello entro cinque giorni.

Il decreto non contiene dati personali: non nomina il richiedente né la sua cittadinanza. Dalla segnalazione del difensore in lista si ricava che si trattava di un cittadino peruviano, che aveva dedotto di essere un imprenditore vittima di estorsioni da parte di un gruppo malavitoso, e che l'appartenenza a una categoria non al sicuro nel paese di origine era stata argomentata anche con la relazione del Governo al Parlamento sui paesi cosiddetti sicuri. Questi elementi non compaiono nel provvedimento.

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