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Decreto (istanza di autorizzazione a rimanere, art. 35-bis, comma 4, d.lgs. 25/2008) · R.G. 14577/2026

Tribunale di Torino, 31 luglio 2026

Massima

Sospesa l'efficacia esecutiva del diniego adottato in procedura accelerata: appare necessario approfondire la possibile appartenenza del richiedente a una categoria di soggetti «le cui esigenze di protezione impediscono di considerare rappresentativa una percentuale di riconoscimento pari o inferiore al 20%», previsione derogatoria rispetto alla scelta amministrativa di trattare la domanda con procedura accelerata ai sensi dell'art. 42, par. 1, lett. j), Reg. (UE) 2024/1348. Il Tribunale ordina inoltre alla Questura di rilasciare la ricevuta o un permesso di soggiorno provvisorio nelle more del giudizio.

Il Tribunale di Torino (giudice dott.ssa M. Luciana Cristina Dughetti) ha sospeso l'efficacia esecutiva del diniego impugnato, accogliendo l'istanza di autorizzazione a rimanere proposta con il ricorso ai sensi dell'art. 35-bis, comma 4, d.lgs. 25/2008, nel testo risultante dal d.l. 100/2026, che riserva quel rimedio ai casi dell'art. 68, par. 3, Reg. (UE) 2024/1348. Il Ministero dell'interno non ha depositato note difensive nei tre giorni dalla notificazione.

La deroga per categoria all'art. 42, par. 1, lett. j)

Il Tribunale ravvisa «circostanziate ragioni» alla luce delle allegazioni difensive, «con particolare riguardo a quanto riferito alla Commissione circa gli accadimenti che avrebbero determinato il richiedente a lasciare il paese», e aggiunge:

«appare necessario approfondire il dato relativo alla possibile appartenenza del richiedente ad una categoria di soggetti "le cui esigenze di protezione impediscono di considerare rappresentativa una percentuale di riconoscimento pari o inferiore al 20 %, tenendo conto, tra l'altro, delle differenze significative tra decisioni di primo grado e decisioni definitive", previsione derogatoria alla scelta amministrativa di provvedere alla trattazione della domanda con procedura accelerata, giusto art. 42 comma lettera j) Regolamento 1348/2024».

La seconda clausola di salvaguardia della lett. j) — quella sulle categorie per le quali il dato statistico non è rappresentativo — è dunque valorizzata come limite alla scelta amministrativa, e non soltanto come contenuto necessario della motivazione. È un passo oltre rispetto a Trib. Palermo, R.G. 9739/2026, dove il vizio sanzionato è il difetto di motivazione della determina: qui il giudice ritiene necessario approfondire nel merito l'appartenenza a una di quelle categorie, spostando l'accertamento sull'istruttoria giudiziale. Diverso è anche il rito: i casi siciliani passano per l'art. 35-ter d.lgs. 25/2008 (procedura di frontiera), questo per l'art. 35-bis, comma 4 (procedura accelerata senza frontiera).

Il dispositivo

Oltre alla sospensione, il Tribunale ordina alla Questura di rilasciare al ricorrente la ricevuta ovvero un permesso di soggiorno provvisorio nelle more dell'esito del giudizio. Assegna poi alla Commissione territoriale venti giorni per la nota difensiva e per la trasmissione della domanda, della videoregistrazione del colloquio ove disponibile (art. 14, comma 1, d.lgs. 25/2008), del verbale dell'audizione e dell'intera documentazione acquisita, compresa quella sulla situazione del paese di provenienza. Contro il decreto è ammesso reclamo alla Corte d'appello entro cinque giorni.

Nota. Il decreto non nomina il richiedente né la sua cittadinanza. Secondo quanto riferito dalla difesa si trattava di un cittadino peruviano, imprenditore vittima di estorsioni da parte di un gruppo malavitoso, e l'appartenenza a una categoria non al sicuro nel paese di origine era stata argomentata anche con la relazione del Governo al Parlamento sui paesi cosiddetti sicuri: elementi non desumibili dal testo del provvedimento.

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