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Decreto cautelare (art. 35-bis, comma 4, d.lgs. 25/2008) — domanda reiterata dichiarata inammissibile · R.G. 44942/2026

Tribunale di Roma, 14 ottobre 2026

Riespansione procedura ordinaria · sospensione automatica

Formula del dispositivo: «in accoglimento dell'istanza di sospensione, autorizza [il ricorrente] a rimanere sul territorio italiano sino all'esito del presente giudizio»

Massima

Le domande reiterate rientrano tra le procedure speciali degli artt. da 42 a 56 Reg. (UE) 2024/1348 e il giudice ne verifica d'ufficio la correttezza, anche quanto alle garanzie del Capo II (Cass. SS.UU. 11399/2024). L'esame preliminare implica il deposito di una memoria scritta o un colloquio personale (art. 55, par. 4): il colloquio può essere omesso solo se il richiedente ha presentato una memoria scritta dalla quale risulti chiaro che la domanda non contiene elementi nuovi. L'art. 29, comma 1, lett. b), d.lgs. 25/2008, nella parte in cui consente alla Commissione territoriale di dichiarare inammissibile la reiterata senza colloquio anche in assenza di memoria, non è conforme al Regolamento. L'omissione del colloquio, dell'orientamento legale (art. 16, par. 2, lett. b) e della valutazione delle garanzie procedurali particolari (artt. 20 e 21) riconduce la procedura a quella ordinaria: gli effetti della decisione di rimpatrio sono sospesi automaticamente (art. 68, par. 1) e cessa il trattenimento.

Il Tribunale di Roma (XVIII Sezione civile, giudice dott.ssa Francesca Giacomini) accoglie l'istanza cautelare contro la decisione con cui la Commissione territoriale aveva dichiarato inammissibile, senza colloquio, la domanda reiterata di un richiedente trattenuto nel CPR di Ponte Galeria, ritenendo che non fossero emersi elementi nuovi ai sensi dell'art. 38, par. 2, e dell'art. 55, parr. 3 e 5, Reg. (UE) 2024/1348. L'Amministrazione non aveva depositato note: la correttezza della procedura è valutata sul solo provvedimento impugnato.

La reiterata come procedura speciale

Il decreto estende alle domande reiterate il principio di Cass. SS.UU. 11399/2024: come le procedure accelerate, esse rientrano fra le «procedure speciali» degli artt. da 42 a 56 Reg. (UE) 2024/1348 e comportano una contrazione delle garanzie amministrative e dei termini per impugnare. La violazione delle garanzie fa venir meno i presupposti della procedura speciale e riespande la sospensione automatica.

Il colloquio nell'esame preliminare

Il punto centrale è l'art. 55, par. 4, Reg. (UE) 2024/1348, letto con l'art. 11 sul colloquio sull'ammissibilità: l'esame preliminare implica una memoria scritta o un colloquio personale, e del colloquio si può prescindere solo se ricorrono insieme due condizioni, una «specifica memoria scritta» e la chiara assenza, da essa, di elementi nuovi. L'art. 29, comma 1, lett. b), d.lgs. 25/2008, come modificato dal d.l. 100/2026, che consente di dichiarare inammissibile la reiterata senza colloquio, non è per il Tribunale conforme alla «previsione inderogabile» del Regolamento. Nel caso, il provvedimento menzionava genericamente allegazioni e documenti, senza alcun riferimento a memorie scritte.

Concorrono la mancanza di ogni riferimento all'orientamento legale dovuto anche per la decisione sull'ammissibilità (art. 16, par. 2, lett. b), per il quale la procura al difensore non è prova sufficiente, e l'assenza di valutazione delle garanzie procedurali particolari (artt. 20 e 21).

L'esito

La procedura è ordinaria e gli effetti della decisione di rimpatrio sono sospesi ai sensi dell'art. 68, par. 1, Reg. (UE) 2024/1348. Il P.Q.M. «autorizza» a rimanere, ordina il rilascio del documento dell'art. 4 d.lgs. 142/2015 e dichiara cessato il trattenimento. Nel merito il decreto segnala la residenza in Italia dal 2013, la precedente titolarità della protezione sussidiaria e la mancata convalida di un precedente trattenimento da parte della Corte d'Appello di Roma.

Collocazione

Prosegue Trib. Roma 39909/2026, della stessa giudice, sulla verifica officiosa delle garanzie del Capo II. Sulle reiterate si vedano Trib. Bologna 11342/2026 e Trib. Bologna 16027/2026, che non affrontano il colloquio nell'esame preliminare.

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