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Decreto cautelare (art. 35-bis, comma 4, d.lgs. 25/2008) — domanda reiterata dichiarata inammissibile · R.G. 16027-1/2026

Tribunale di Bologna, 22 ottobre 2026

Autorizzazione a rimanere

Massima

La domanda reiterata fondata su elementi nuovi attinenti alla sola protezione complementare (nella specie, la nascita di un figlio in Italia, dedotta ai fini dell'art. 19 d.lgs. 286/1998) non può essere dichiarata inammissibile: l'ordinamento italiano si avvale della facoltà dell'art. 2, par. 3, Reg. (UE) 2024/1348 e tratta la protezione complementare nella stessa procedura, sicché vale l'orientamento della Corte di cassazione (ord. 37275/2022 e successive) sull'ammissibilità della reiterata fondata su motivi nuovi relativi alla protezione speciale. Per coerenza, il colloquio dell'esame preliminare ex art. 55, par. 4, può essere omesso solo quando manchino elementi nuovi anche sulla protezione complementare. Poiché l'art. 68, par. 3, esclude la sospensione automatica per ogni domanda reiterata, l'erronea dichiarazione di inammissibilità giustifica l'autorizzazione a rimanere ex art. 68, par. 4. Il ricorso proposto oltre sette ma entro trenta giorni è ammissibile se il provvedimento indica in calce più termini in modo non univoco.

Il Tribunale di Bologna (giudice dott. Marco Gattuso) autorizza a rimanere sul territorio il richiedente la cui domanda reiterata, presentata dopo il 12 giugno 2026, era stata dichiarata inammissibile dalla Commissione territoriale di Bologna, sezione di Forlì-Cesena, e ordina il rilascio del documento previsto dall'art. 4, comma 4, d.lgs. 142/2015.

L'ammissibilità del ricorso

Il ricorso era stato proposto oltre sette ma entro trenta giorni dalla notifica. Come in Trib. Bologna 15794/2026, il giudice rileva che il provvedimento indicava in calce più termini, «del tutto indecifrabili per una persona non assistita in questa fase da un difensore», e applica il termine più lungo.

La reiterata fondata sulla protezione complementare

Nella memoria scritta il richiedente aveva dedotto come elemento nuovo la nascita del figlio in Italia, chiedendo l'accertamento della protezione complementare ex art. 19 d.lgs. 286/1998. L'art. 55, par. 3, Reg. (UE) 2024/1348 richiama i soli elementi nuovi relativi alla protezione internazionale; ma l'Italia, avvalendosi dell'art. 2, par. 3, instrada la protezione complementare nella stessa procedura (art. 32, comma 3, d.lgs. 25/2008). Resta quindi valido l'orientamento di Cass. ord. 37275/2022: le domande reiterate sono ammissibili «anche se fondate esclusivamente su nuovi elementi riconducibili ai presupposti per il riconoscimento della protezione speciale».

Il decreto aggiunge, in forma dubitativa, un secondo profilo: nel nuovo quadro il colloquio personale è previsto anche nell'esame preliminare (art. 55, par. 4), e può essere omesso solo se dalla memoria «risulta chiaro» che mancano elementi nuovi. Una lettura coerente imporrebbe il colloquio anche quando gli elementi nuovi riguardino la sola protezione complementare.

Autorizzazione, non riespansione

La qualificazione come domanda reiterata appare prima facie corretta, e l'art. 68, par. 3, esclude la sospensione automatica per ogni ipotesi di reiterata: l'erroneità dell'inammissibilità non riporta la procedura all'ordinaria, ma giustifica l'autorizzazione a rimanere ex art. 68, par. 4. Sulla reiterata e sul colloquio omesso si veda anche Trib. Bologna 11342/2026.

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