Decreto cautelare e ordinanza definitiva (reclamo art. 5-quinquies d.lgs. 142/2015) · R.G. 8695/2026
Massima
Gli artt. 5-ter, 5-quater e 5-quinquies d.lgs. 142/2015 non disciplinano né il contenuto concreto dell'autorizzazione a risiedere in un luogo specifico né le modalità di adempimento degli obblighi informativi imposti dall'art. 9, par. 5, Dir. (UE) 2024/1346: proprio questa lacuna impone di verificare con particolare rigore che il richiedente sia stato informato, in lingua a lui comprensibile, del contenuto concreto dell'obbligo, delle conseguenze della sua violazione e delle caratteristiche della procedura di frontiera. Non basta il rinvio a un modulo con link o QR code. È inoltre illegittima l'applicazione della procedura di frontiera quando il modulo di screening dà conto dell'invio del richiedente all'ente anti-tratta e la determina afferma apoditticamente l'assenza delle condizioni degli artt. 21, par. 2 e 53 Reg. (UE) 2024/1348. La verifica della legittimità della procedura di frontiera ha carattere officioso; il dato Eurostat ha valore soltanto indiziario. Respinti invece il motivo sull'incompetenza del Presidente della Commissione e quello sul trattenimento de facto: l'obbligo di rientro entro un orario incide sulla libertà di circolazione, non sulla libertà personale ex art. 13 Cost.
Il Tribunale di Palermo (giudice dott. Michele Guarnotta), decidendo il reclamo ex art. 5-quinquies d.lgs. 142/2015 di un cittadino pakistano sottoposto a procedura di frontiera (artt. 43, 45 e 54 Reg. (UE) 2024/1348), ha revocato il provvedimento del Prefetto di Agrigento del 18 giugno 2026 che lo autorizzava a risiedere esclusivamente presso il Centro di accoglienza di Siculiana (AG) per un massimo di dodici settimane, subordinando le misure materiali di accoglienza all'effettiva residenza in quel luogo (art. 5-ter, comma 4). Lo stesso provvedimento prefettizio è all'origine del reclamo R.G. 8694/2026.
Con decreto del 27 giugno 2026 (PDF) gli effetti esecutivi erano già stati sospesi inaudita altera parte: l'art. 5-quinquies prevede il reclamo ma non contempla alcuna misura cautelare tipica, donde l'ammissibilità della tutela atipica ex art. 700 c.p.c.
Gli artt. 5-ter, 5-quater e 5-quinquies d.lgs. 142/2015 non disciplinano gli obblighi informativi imposti dall'art. 9, par. 5, Dir. (UE) 2024/1346, e proprio tale lacuna «impone di verificare con particolare rigore, nel singolo caso concreto, che le informazioni richieste dalla normativa unionale siano state effettivamente fornite». L'Amministrazione non ha provato di aver informato il reclamante del contenuto concreto dell'autorizzazione, delle conseguenze della sua violazione e delle caratteristiche della procedura di frontiera: il provvedimento era redatto in italiano, non risulta tradotto in urdu e reca la sola dizione «per notifica». Non è sufficiente il «mero richiamo […] al modulo contenente un link informatico o un QR code».
Il modulo di screening dava atto dell'invio del reclamante all'ente anti-tratta. L'art. 21 Reg. (UE) 2024/1348 impone di non applicare — o di far cessare — la procedura accelerata e quella di frontiera quando il sostegno ai richiedenti che necessitano di garanzie procedurali particolari non possa essere efficacemente garantito; la determina presidenziale ha invece affermato «apoditticamente» l'insussistenza delle condizioni degli artt. 21, par. 2 e 53. Poiché l'assoggettamento alla procedura di frontiera è il presupposto dell'autorizzazione ex art. 5-ter, l'illegittimità della prima si riverbera sul provvedimento prefettizio.
Infondato il motivo sull'incompetenza del Presidente della Commissione territoriale, che «non esercita un potere autonomo introdotto dall'art. 43» ma verifica i presupposti regolamentari. Infondata anche la deduzione di un trattenimento de facto: richiamando CGUE, Grande Sezione, FMS, C-924/19 PPU e C-925/19 PPU, il Tribunale rileva che l'obbligo di rientro entro le 22.00 «attiene in modo esclusivo alla libertà di circolazione», non alla libertà personale ex art. 13 Cost.
La verifica della legittimità della procedura di frontiera ha carattere officioso. La determina «si limita ad un generico richiamo al dato statistico Eurostat» senza indicarne la fonte: il dato ha valore soltanto indiziario e non sostituisce la valutazione individuale, in linea con R.G. 9739/2026. Spese compensate per la novità delle questioni.
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