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Ordinanza (reclamo ex art. 5-quinquies d.lgs. 142/2015 contro l'autorizzazione a risiedere in un luogo specifico) · R.G. 10802/2026

Tribunale di Palermo, 7 settembre 2026

Massima

Il termine di sette giorni per il reclamo ex art. 5-quinquies, comma 1, d.lgs. 142/2015 decorre dalla conoscenza effettiva del provvedimento: la relata che attesta con formula prestampata la consegna con interprete non prova quali informazioni siano state trasmesse, se l'atto sia stato tradotto per intero e se siano stati illustrati termini di impugnazione e conseguenze dell'inosservanza; in difetto, fa fede la data in cui il reclamante si è rivolto al difensore. Nel merito, l'art. 9, par. 5, Dir. (UE) 2024/1346, richiamato dall'art. 54 Reg. (UE) 2024/1348, impone di informare per iscritto il richiedente autorizzato a risiedere in un luogo specifico, in lingua comprensibile, della decisione, delle modalità di impugnazione e delle conseguenze dell'inosservanza degli obblighi: il provvedimento redatto in italiano, non tradotto per intero e privo dell'indicazione delle conseguenze della violazione — che può condurre al ritiro implicito della domanda ex art. 41 Reg. (UE) 2024/1348 — è revocato, restando assorbita ogni altra censura, compresa la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5-ter, peraltro infondata perché la misura non è privativa della libertà personale.

Il Tribunale di Palermo, sezione feriale (giudice dott.ssa Flavia Coppola), revoca il provvedimento con cui il Prefetto di Agrigento, il 23 luglio 2026, aveva autorizzato un cittadino tunisino in procedura accelerata di frontiera a risiedere esclusivamente nel Centro Sikania di Siculiana per dodici settimane. Il decreto del 7 agosto aveva fissato l'udienza e negato la sospensione inaudita altera parte; all'udienza il reclamante è stato sentito, l'Amministrazione non è comparsa.

La tempestività: la relata non prova l'informazione

L'Amministrazione eccepiva la tardività: il provvedimento era stato consegnato il 23 luglio con interprete di lingua araba, il reclamo depositato il 5 agosto. Il Tribunale respinge l'eccezione. La documentazione «non consente di verificare quale sia stato l'effettivo contenuto della comunicazione»: il verbale attesta con formula generica e prestampata che il ricevente avrebbe compreso, senza dire se l'atto sia stato tradotto per intero, se siano stati illustrati modalità e termini di impugnazione e le conseguenze dell'inosservanza delle prescrizioni, «neppure ivi indicate». Provata la consegna materiale ma non l'assolvimento degli obblighi informativi degli artt. 8 Reg. (UE) 2024/1348 e 9, par. 5, Dir. (UE) 2024/1346, la conoscenza effettiva coincide con il giorno in cui il reclamante si è rivolto al difensore, il 1° agosto: il reclamo è tempestivo.

Il merito: l'informazione sulle conseguenze non è un adempimento formale

L'art. 9, par. 5, Dir. (UE) 2024/1346 — richiamato dall'art. 54 Reg. (UE) 2024/1348 — impone di informare per iscritto il richiedente della decisione, delle modalità di impugnazione e «soprattutto» delle conseguenze dell'inosservanza, in lingua comprensibile e con comunicazione concisa e accessibile: è «condizione necessaria affinché il richiedente possa conformare consapevolmente la propria condotta». Il provvedimento era redatto solo in italiano, non risulta tradotto per intero e non indica le conseguenze della violazione dell'obbligo di soggiorno; conseguenze incisive, perché l'inosservanza può integrare mancata collaborazione e condurre, nei casi degli artt. 41 Reg. (UE) 2024/1348 e 23-bis d.lgs. 25/2008, al ritiro implicito della domanda. La violazione non è quindi formale e il provvedimento è revocato, con assorbimento delle altre censure — nullità della determina presidenziale, limitazione della libertà sine titulo, mancata attivazione del monitoraggio indipendente. La questione di legittimità costituzionale dell'art. 5-ter per contrasto con l'art. 13 Cost. è dichiarata irrilevante e comunque infondata: la misura, per contenuto concreto, non è privazione della libertà personale. Spese compensate per la novità delle questioni.

La decisione si allinea a Trib. Palermo 8694 e 8695 sugli obblighi informativi nel filone Sikania; aggiunge il criterio della conoscenza effettiva ai fini del termine di reclamo.

Nota sulla fonte

Provvedimento pubblicato nell'archivio «asilo» dell'Osservatorio romano sulla giustizia civile (romaosservatorio.it), che lo indica come «Trib. Palermo 7 settembre 2026, Coppola». PDF nativo digitale con generalità del reclamante già oscurate all'origine; il nome del difensore, in chiaro nell'intestazione, è stato oscurato in modo irreversibile prima della pubblicazione.

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