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Decreto (istanza di autorizzazione a rimanere, art. 35-bis d.lgs. 25/2008 come modificato dal d.l. 100/2026) · N. 17573-1/2026 r.g.a.c.

Tribunale di Napoli, 10 agosto 2026

Massima

Per le domande presentate dopo l'11 giugno 2026 e decise in procedura accelerata, l'art. 35-bis d.lgs. 25/2008 novellato prevede come unica tutela cautelare l'autorizzazione a rimanere nel territorio dello Stato: l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva va riqualificata in tal senso. Il tasso di riconoscimento pari o inferiore al 20% (art. 42, par. 1, lett. j, Reg. (UE) 2024/1348) non giustifica l'esame accelerato quando il richiedente allega circostanze — nella specie l'esposizione a minacce e violenze per motivi politici dopo le proteste studentesche del luglio 2024 in Bangladesh — che lo collocano in una categoria di persone le cui esigenze di protezione rendono non rappresentativa quella percentuale. La Commissione che giudica non credibili tali dichiarazioni compie di fatto un esame di merito e presuppone implicitamente che il richiedente abbia allegato l'appartenenza in astratto a quella categoria, secondo la logica della procedura ordinaria e non di quella accelerata. Concorre il fumus della protezione speciale per il rischio di grave indigenza nel Paese di origine, documentato da COI su insicurezza alimentare, povertà e disastri climatici. Il richiedente è autorizzato a rimanere fino all'esito del ricorso.

Il Tribunale di Napoli (giudice dott.ssa Cristina Correale) autorizza a rimanere un richiedente bengalese la cui domanda, presentata dopo l'entrata in vigore del Patto, era stata decisa in procedura accelerata sulla base del tasso di riconoscimento pari o inferiore al 20%.

La riqualificazione dell'istanza cautelare

Il ricorrente aveva chiesto la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento. Il Tribunale osserva che la domanda è stata presentata «in data successiva al 11.6.26» e che il procedimento è governato dall'art. 35-bis d.lgs. 25/2008 nel testo modificato dal d.l. 100/2026, il quale «prevede — quale unica tutela cautelare per le domande decise con procedura accelerata — l'autorizzazione del richiedente a rimanere nel territorio dello Stato». L'istanza è perciò riqualificata.

La soglia del 20% e l'appartenenza a una categoria

La Commissione aveva proceduto in via accelerata invocando l'art. 42 del regolamento nella parte sui paesi con tasso di riconoscimento pari o inferiore al 20%. La stessa disposizione esclude l'accelerata quando il richiedente appartiene «a una categoria di persone le cui esigenze di protezione impediscono di considerare rappresentativa» quella percentuale. Il ricorrente aveva allegato, già in sede di audizione, di essere stato preso di mira dopo le proteste studentesche del luglio 2024 per avere rifiutato di unirsi ai manifestanti.

considerato altresì, a questo proposito, che la CT, nel ritenere inattendibili le dichiarazioni in ordine ai motivi politici esposti dal richiedente, ha compiuto di fatto un esame nel merito della domanda, ritenendo implicitamente che il ricorrente abbia allegato motivi per ritenere in astratto che egli appartenga ad una categoria di persone le cui esigenze di protezione impediscono di considerare rappresentativa una percentuale di riconoscimento pari o inferiore al 20 %, secondo la previsione della procedura ordinaria e non accelerata.

L'accelerata per il 20% presuppone dunque che in astratto non vi siano esigenze di protezione individuali: se la Commissione entra nel merito della credibilità di un racconto di persecuzione politica, ha già riconosciuto che in astratto quelle esigenze sussistevano, e avrebbe dovuto esaminarle in procedura ordinaria.

Il decreto si iscrive nel filone che nega al dato Eurostat qualunque automatismo: Trib. Palermo, R.G. 9739, Trib. Torino, 31 luglio 2026 e Trib. Bologna, 6 agosto 2026.

La protezione speciale come fondamento autonomo

Il Tribunale aggiunge il fumus della domanda subordinata di protezione speciale, per il rischio che il rimpatrio esponga il ricorrente a «una condizione di deprivazione dei diritti fondamentali, dovuta alla mancanza delle condizioni minime per poter soddisfare i bisogni e le esigenze ineludibili della vita personale», richiamando Cass., Sez. Un., n. 24413/2021 e Cass. n. 11110/2019. Sei delle otto pagine sono dedicate alle fonti COI su insicurezza alimentare, povertà e disastri climatici in Bangladesh (IPC, WFP, ACCORD, IFRC, USAID), con specifica attenzione al distretto di provenienza: anche nel giudizio cautelare sull'autorizzazione a rimanere il fumus può dunque poggiare sulla domanda subordinata.

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