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Decreto cautelare (art. 35-ter, comma 4, d.lgs. 25/2008) · N.R.G. 36532-1/2026

Tribunale di Milano, 20 settembre 2026

Riespansione procedura ordinaria · sospensione automatica

Massima

La determina con cui il Presidente della Commissione territoriale applica la procedura accelerata di frontiera presuppone la valutazione della domanda ai sensi dell'art. 42 Reg. (UE) 2024/1348 e dell'art. 28 d.lgs. 25/2008: se la determina è adottata prima della compilazione del modello C3, cioè prima della raccolta delle allegazioni del richiedente, l'autorità ha ritenuto sussistenti i presupposti della procedura senza valutare la domanda, sulla sola base dello screening, e il vizio inficia la scelta del rito. Il «rintraccio collegato all'attraversamento irregolare della frontiera esterna» dell'art. 43, par. 1, lett. b) Reg. cit. esige uno stretto legame temporale e spaziale con l'attraversamento; la determina che ripete la formula normativa, senza che dagli atti risulti dove il richiedente sia stato rintracciato, non ne dimostra il ricorrere. Disapplicata la procedura di frontiera, il rito muta dall'art. 35-ter all'art. 35-bis d.lgs. 25/2008 e il provvedimento impugnato è automaticamente sospeso.

Il Tribunale di Milano (giudice dott.ssa Elena Masetti Zannini) dà atto dell'insussistenza dei presupposti della procedura accelerata di frontiera applicata a un richiedente tunisino, converte il rito dall'art. 35-ter all'art. 35-bis d.lgs. 25/2008 e dichiara automaticamente sospeso il rigetto per manifesta infondatezza della Commissione territoriale di Milano del 1° settembre 2026. Il decreto, reso il giorno dopo Trib. Milano 36319-1/2026, ne riprende l'argomento sul rintraccio ma aggiunge un vizio proprio, relativo alla sequenza degli atti.

La determina adottata prima del modello C3

Il richiedente ha manifestato la volontà allo screening il 2 agosto 2026 e registrato la domanda presso la Questura di Cagliari il 6 agosto; il 27 agosto è stato trasferito al CAS Mancini tra i migranti «preincanalati nella PAF». La determina del Presidente della Commissione è del 28 agosto, il modello C3 è stato compilato a Milano il 31 agosto.

Per il Tribunale l'art. 28 d.lgs. 25/2008 va raccordato con l'art. 42 Reg. (UE) 2024/1348: la scelta della procedura accelerata richiede una valutazione della domanda. Per questo il C3 «precede temporalmente la determina», che decide il rito «valutati gli elementi emersi in sede di raccolta delle primarie informazioni»; la disciplina nazionale scandisce la fase preliminare negli artt. 26-bis e 26-ter d.lgs. 25/2008. Qui l'autorità ha applicato la procedura di frontiera «senza valutare la domanda di asilo», e i presupposti non possono fondarsi «soltanto sullo screening».

Il rintraccio ex art. 43, par. 1, lett. b)

Sul secondo punto il decreto richiama il considerando 57 e l'«stretto legame temporale e spaziale» richiesto dalla Corte di giustizia (C-47/15, Affum, par. 72; Grande Sezione, 19 marzo 2019, Arib, par. 46). La determina ripete la formula normativa; il modulo di screening della Questura di Cagliari reca come luogo di notifica «Monastir» (5 agosto 2026), e dagli atti non si desume se il richiedente sia stato soccorso in mare, rintracciato a Monastir o si trovasse già da tempo sul territorio.

Le conseguenze

Venuta meno la deroga dell'art. 68, par. 3, lett. a), ii), Reg. cit., si riespande la sospensione automatica prevista dall'art. 35-bis, comma 3, d.lgs. 25/2008 per tutta la durata del processo.

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