Decreto cautelare (art. 35-bis, comma 4, d.lgs. 25/2008) · R.G. 10378/2026
Massima
Fuori dalla sospensione automatica — perché ricorrono i casi dell'art. 35-bis, comma 3, d.lgs. 25/2008 e dell'art. 68, par. 3, Reg. (UE) 2024/1348 — l'autorizzazione a rimanere nelle more del ricorso è concessa quando sussistono motivi di impugnazione non palesemente infondati, non vi sono motivi contrari (Pubblico Ministero e casellario giudiziale), l'esecuzione comporterebbe l'espulsione in paese di provenienza — qui la Tunisia, caratterizzata da «condizione di insicurezza e instabilità» che rende «difficile e incerta la vita quotidiana dei cittadini» — e la permanenza senza titolo si tradurrebbe nella compressione estrema dei diritti all'assistenza sanitaria integrale, allo studio e al lavoro. La misura cautelare si accompagna all'ordine di rilascio del documento di cui all'art. 4, comma 4, d.lgs. 142/2015.
Il Tribunale di Genova (giudice istruttore dott.ssa Patrizia Cazzato) autorizza il ricorrente a rimanere nelle more del giudizio, con conseguente diritto a ottenere il documento previsto dall'art. 4, comma 4, d.lgs. 142/2015. Il ricorrente, cittadino tunisino secondo quanto riferito dalla difesa e non desumibile dal testo del decreto, impugnava il provvedimento adottato dalla Commissione territoriale ex art. 68, par. 3, Reg. (UE) 2024/1348, nel rispetto dei termini della procedura accelerata.
La decisione muove dalla constatazione che il ricorso non è automaticamente sospeso ex art. 35- bis, comma 3, d.lgs. 25/2008, perché ricorre uno dei casi di cui all'art. 68, par. 3, Reg. (UE) 2024/1348. Il Tribunale individua il periculum «di pregiudizio grave e irreparabile» nel concorso di tre elementi: i motivi di impugnazione, l'assenza di motivi contrari (il Pubblico Ministero nulla ha segnalato e il casellario giudiziale acquisito d'ufficio è pulito) e l'esecuzione del provvedimento, che comporterebbe l'espulsione del richiedente, con conseguente difficoltà di rientrare in caso di accoglimento, mentre la permanenza senza titolo riduce estremamente l'accesso a sanità integrale, studio e lavoro. A questo si aggiunge l'osservazione sul paese di origine: la Tunisia, «seppure non caratterizzata da una violenza indiscriminata e diffusa», presenta «una condizione di insicurezza e instabilità» che «rende difficile e incerta la vita quotidiana dei cittadini», come si ricava dalle stesse fonti citate nel provvedimento impugnato.
Per il merito, alla Commissione è imposto di «precisare ed indicare in che data il richiedente abbia espresso l'intenzione di formulare istanza di protezione internazionale» ai sensi dell'art. 7, comma 2, d.l. 20/2023, «data non coincidente con l'avvenuta formalizzazione della domanda a mezzo del modello C/3».
Il decreto è il primo del Tribunale di Genova, fra quelli pubblicati su SOS Patto, nel merito delle procedure accelerate post-Patto e, pur senza entrare sull'art. 42, par. 1, lett. j), Reg. (UE) 2024/1348, dispone l'onere istruttorio della Commissione sulla distinzione fra manifestazione di volontà e formalizzazione.
Norme collegate