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Decreto cautelare (art. 35-ter, comma 2, d.lgs. 25/2008) · R.G. 13481-1/2026

Tribunale di Firenze, 12 ottobre 2026

Riespansione procedura ordinaria · sospensione automatica

Formula del dispositivo: «dichiara che la tempestiva proposizione del ricorso determina la sospensione automatica dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato»

Massima

L'obbligatorietà della procedura di frontiera ex art. 45, par. 1, Reg. (UE) 2024/1348 presuppone la concomitante sussistenza di una delle fattispecie di cui all'art. 42, par. 1 — qui la lett. j) — e permane nei limiti in cui ne ricorrano i presupposti; venuto meno nel corso dell'esame il requisito della provenienza da Paese con riconoscimento inferiore al 20% (per effetto della pubblicazione di nuovi dati Eurostat), l'autorità accertante non può mantenere la procedura speciale senza rivalutarne la permanenza. Dalla non corretta instaurazione della procedura speciale consegue l'inapplicabilità della deroga al diritto automatico a rimanere. La violazione dell'obbligo informativo preliminare sul diritto all'orientamento legale gratuito — ex artt. 8 e 15 Reg. (UE) 2024/1348 — che deve essere assolto in forma generale e preventiva al più tardi entro la registrazione della domanda, è «censura assorbente ogni altra questione in virtù della ragione più liquida».

Il Tribunale di Firenze (giudice dott. Francesco Manfredi) dichiara che la tempestiva proposizione del ricorso determina la sospensione automatica dell'efficacia esecutiva del decreto di manifesta infondatezza e il diritto del ricorrente a rimanere sino alla decisione, secondo il regime ordinario.

La verifica dei presupposti della procedura di frontiera

Il procedimento era instaurato come procedura accelerata di frontiera ex artt. 43, par. 1, 45, par. 1, Reg. (UE) 2024/1348, in applicazione dell'art. 42, par. 1, lett. j). Il Tribunale rileva che la provenienza da Paese con tasso di riconoscimento inferiore al 20% era venuta meno nel corso della stessa procedura, in forza della pubblicazione di nuovi dati Eurostat: «l'autorità accertante non poteva mantenere la procedura speciale senza rivalutare la permanenza dei suoi presupposti alla luce degli elementi successivamente acquisiti». La condizione dello sbarco a seguito di operazione SAR integra la fattispecie dell'art. 43, ma «isolatamente considerata» non rende obbligatoria la procedura di frontiera: l'obbligatorietà presuppone la concomitante sussistenza di una delle fattispecie dell'art. 42, par. 1. Venuto meno il presupposto, la domanda va ricondotta alla procedura ordinaria, con sospensione automatica del ricorso.

L'obbligo informativo sull'orientamento legale

Il decreto dedica particolare attenzione alla violazione dell'obbligo preliminare informativo sull'orientamento legale gratuito, qualificato come «censura assorbente ogni altra questione in virtù della ragione più liquida». Ai sensi dell'art. 8, par. 2, Reg. (UE) 2024/1348 — richiamato dai considerando 28 e 31 — il richiedente deve essere informato «quanto prima e al più tardi al momento della registrazione» (art. 15, par. 2) del diritto all'orientamento legale per la formalizzazione della domanda e all'assistenza e rappresentanza nelle fasi successive. L'obbligo è «generale» in quanto «prescinde dalla tipologia di procedura», «tempestivo e preventivo» rispetto alla registrazione, e strumentale all'effettivo esercizio dei diritti del richiedente.

L'onere probatorio sull'Amministrazione

Nel caso di specie risulta consegnato solo il modulo di screening (nella lingua Bangla) con l'informativa ex art. 11 Reg. (UE) 2024/1356 e l'Eurodac, mentre dagli atti non emerge alcuna informativa preliminare sull'orientamento, l'assistenza e la rappresentanza legale: la circostanza che tali servizi vengano forniti «su richiesta» non elide l'obbligo informativo preliminare dello Stato. Il difetto vizia in ogni caso la procedura di frontiera, poiché manca una condizione generale posta a tutela della consapevolezza del richiedente fin dalla prima presa di contatto.

Il decreto si legge accanto a Trib. Firenze 12067/2026 sull'obbligo informativo screening/procedure e a Trib. Catania 11066/2026 sulla riespansione del rito ordinario per difetto di garanzie procedurali.

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