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Decreto cautelare (art. 35-bis, comma 4, d.lgs. 25/2008) · R.G. 12067/2026

Tribunale di Firenze, 19 settembre 2026

Autorizzazione a rimanere

Massima

L'informativa prevista dall'art. 11 Reg. (UE) 2024/1356 (screening) e quella prevista dall'art. 8 Reg. (UE) 2024/1348 (procedure) non sono fungibili né reciprocamente sostituibili: la prima attiene alla fase di accertamento preliminare e indirizza il cittadino di paese terzo alla procedura successiva; la seconda assicura la partecipazione effettiva del richiedente, compresa la preventiva informazione sul diritto all'orientamento legale gratuito ex artt. 15 e 16, obbligo informativo imposto all'autorità in modo autonomo al più tardi al momento della registrazione, anche quando l'orientamento sia poi erogato su richiesta. La sola consegna dell'informativa ex art. 11 Reg. (UE) 2024/1356 non adempie all'obbligo ex art. 8 Reg. (UE) 2024/1348. La violazione, pur non comportando il ripristino automatico della procedura ordinaria e del connesso effetto sospensivo ex lege, assume rilievo nella valutazione dell'istanza di autorizzazione a rimanere ai sensi dell'art. 68, par. 4, Reg. (UE) 2024/1348 e dell'art. 35-bis, comma 4, d.lgs. 25/2008: il diritto a un ricorso effettivo ex art. 47 Carta UE impone di assicurare un rimedio idoneo a recuperare in sede giurisdizionale la garanzia non pienamente assicurata nella fase amministrativa.

Il Tribunale di Firenze (giudice dott. Umberto Castagnini) sospende il provvedimento della Commissione territoriale di Firenze del 20 luglio 2026 — notificato il 3 settembre e impugnato il 10 settembre — e autorizza la permanenza del ricorrente sul territorio nazionale fino alla definizione del giudizio. Il decreto è deciso sulla «ragione più liquida»: la mancata produzione delle note difensive della Commissione nel termine dell'art. 35-bis, comma 4, d.lgs. 25/2008 addossa all'amministrazione l'onere di documentare l'effettivo adempimento degli obblighi procedurali.

Lo screening e la procedura: due informative autonome

Il nucleo è la non fungibilità tra l'informativa dell'art. 11 Reg. (UE) 2024/1356 e quella dell'art. 8 Reg. (UE) 2024/1348. La prima «mira a consentire alle autorità competenti di stabilire se l'interessato debba essere avviato alla procedura di protezione internazionale ovvero alle procedure di rimpatrio» ed è funzionale ai controlli preliminari (sicurezza, salute, vulnerabilità). La seconda, «al più tardi al momento della registrazione della domanda», assicura «la partecipazione effettiva del richiedente al procedimento amministrativo»: fasi, termini, diritti e obblighi, conseguenze della mancata cooperazione, modalità di presentazione degli elementi, diritto all'orientamento legale gratuito e all'assistenza. Il considerando 16 sottolinea l'anticipazione di «informazioni complete» a una fase «molto precoce».

L'orientamento legale gratuito e l'effettività dell'informazione

L'orientamento legale ex artt. 15 e 16 Reg. (UE) 2024/1348 è erogato «su richiesta», ma le autorità hanno l'obbligo autonomo di informare il richiedente dell'esistenza di tale diritto, «e, comunque, non oltre il momento della registrazione della domanda». L'effettività del diritto presuppone «la preventiva conoscenza della sua esistenza e delle modalità di accesso»: l'informazione non è «un elemento accessorio» ma «una garanzia funzionale all'effettivo esercizio dei diritti difensivi». La mera informativa dell'art. 11 Reg. (UE) 2024/1356 non vi supplisce.

Il rimedio: autorizzazione a rimanere, non ripristino automatico

La violazione dell'informativa dell'art. 8 Reg. (UE) 2024/1348 «seppure non comporti automaticamente il ripristino della procedura ordinaria e del conseguente effetto sospensivo ex lege», rileva per la verifica dell'effettività delle garanzie partecipative e sostiene l'istanza di autorizzazione a rimanere ex art. 68, par. 4, Reg. e art. 35-bis, comma 4, d.lgs. 25/2008. L'art. 47 Carta UE «impone di assicurare un rimedio idoneo a recuperare in sede giurisdizionale la garanzia non pienamente assicurata nella fase amministrativa». Il richiamo alle cause CGUE Alace e Canpelli (C-758/24 e C-759/24) rafforza l'ampliamento del sindacato giurisdizionale alle modalità del procedimento amministrativo.

Castagnini si conferma — rispetto a Trib. Firenze 11088 — sulla via mediana: la violazione informativa non riespande la procedura ordinaria ex lege, ma giustifica l'autorizzazione a rimanere; la novità sta nel distinguo analitico tra informativa dello screening e informativa della procedura, che chiude la via alla sostituibilità delle due.

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