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Decreto di rigetto dell'istanza di autorizzazione a rimanere (art. 68, parr. 4 e 5, Reg. (UE) 2024/1348; art. 35-bis, comma 4, d.lgs. 25/2008) · R.G. 11088/2026

Tribunale di Firenze, 11 settembre 2026

Massima

La copia della determina di procedura accelerata comunicata al richiedente con la dicitura «originale firmato in atti», priva di firma autografa o digitale, non ne dimostra l'inesistenza quando provenienza, contenuto e riferibilità al procedimento non sono incerti e il richiedente è stato informato della scelta procedurale prima del colloquio. L'accelerazione fondata su ragioni concorrenti — tasso di riconoscimento inferiore al 20% (art. 42, par. 1, lett. j, Reg. (UE) 2024/1348), inclusione del Marocco nell'elenco unionale dei paesi di origine sicuri del Reg. (UE) 2026/464 (lett. e), domanda non presentata appena possibile dopo dieci anni di soggiorno (lett. h o i) — non è un automatico richiamo al dato statistico. Gli obblighi informativi dell'art. 8 Reg. (UE) 2024/1348 non sono presupposti costitutivi della procedura accelerata ma garanzia trasversale: la loro violazione non riespande automaticamente la procedura ordinaria con l'effetto sospensivo (SS.UU. n. 11399/2024 riguarda gli elementi propri della procedura speciale), ma può fondare l'autorizzazione a rimanere quando abbia inciso in concreto sulla partecipazione — colloquio mancato o svolto senza assistenza legale. Se il richiedente, ricevuta l'informativa non tradotta, ha poi sostenuto il colloquio con interprete e con il difensore di fiducia nominato dalla domanda, senza dedurre alcuna lesione specifica, la violazione ha rilievo solo formale (CGUE 30 novembre 2023, C-228/21 e altre; Cass. n. 25310/2024). Rigetto, mancando anche il fumus della protezione speciale.

Il Tribunale di Firenze (giudice dott. Umberto Castagnini) rigetta l'istanza di autorizzazione a rimanere di un cittadino marocchino in Italia da circa dieci anni, la cui domanda la Commissione di Firenze — Sezione di Livorno aveva respinto per manifesta infondatezza in procedura accelerata ex art. 42, par. 1, Reg. (UE) 2024/1348. È la prima decisione, fra quelle raccolte, che nega la tutela e che prende posizione sui limiti del principio di SS.UU. n. 11399/2024 nel nuovo quadro.

Determina non firmata e pluralità di presupposti

La copia della determina recava solo «originale firmato in atti». La sottoscrizione della copia «non costituisce, in quanto tale, requisito indefettibile di validità» quando provenienza e contenuto non sono incerti; l'informazione sulla scelta procedurale, data il 13 luglio 2026 e ripetuta all'inizio del colloquio, ha assolto la funzione di garanzia. Quanto ai presupposti, la Commissione non si è limitata al dato statistico della lett. j): il Marocco è nell'elenco unionale dei paesi di origine sicuri del Reg. (UE) 2026/464 (lett. e), e il richiedente non ha presentato domanda appena possibile in dieci anni di soggiorno (lett. h o i). Ragioni concorrenti, tutte integrate.

Gli obblighi informativi non sono un presupposto della procedura accelerata

Il modulo informativo era in italiano, non tradotto. Il Tribunale distingue: il principio di SS.UU. n. 11399/2024 — violata la procedura accelerata, si riespande la ordinaria con la sospensione automatica — riguarda «elementi costitutivi o comunque specifici della procedura accelerata» (determina, termini, presupposti, anche quanto al paese sicuro: CGUE CV e Alace e Canpelli). Gli obblighi dell'art. 8 sono invece «una garanzia procedimentale trasversale», operante in ogni procedura; la loro violazione non riespande automaticamente la ordinaria, ma «può giustificare l'autorizzazione a rimanere» quando abbia impedito il recupero delle garanzie: colloquio non idoneo, o svolto senza che il richiedente abbia potuto consultare un difensore. Qui il colloquio si è svolto con interprete e con il difensore di fiducia nominato sin dalla domanda, e nulla è dedotto sulla lesione concreta; le garanzie del regolamento «concorrono, secondo una logica integrata», e informare sulla procedura rientra nei compiti del difensore. Il decreto trae il criterio da CGUE 30 novembre 2023, C-228/21 e altre, e da Cass. n. 25310/2024 sull'opuscolo Dublino: principi non trasponibili meccanicamente, ma espressivi di un principio generale di effettività. Nel merito, ragioni economiche dell'espatrio e integrazione documentata solo per il periodo detentivo non fondano il fumus della protezione speciale.

La decisione va letta con quelle di segno opposto sugli obblighi informativi — Trib. Firenze 9251, Trib. Bologna 11342, Trib. Roma 39909 — che ne fanno un vizio della procedura accelerata.

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