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Decreto cautelare (art. 35-bis, comma 3, d.lgs. 25/2008) · N.R.G. 15588/2026

Tribunale di Bologna, 1 ottobre 2026

Riespansione procedura ordinaria · sospensione automatica

Massima

La procedura accelerata di frontiera non può essere applicata in ragione del solo tasso di riconoscimento pari o inferiore al 20%: l'art. 42, par. 1, lett. j), Reg. (UE) 2024/1348 impone di escluderla quando la situazione del Paese terzo sia significativamente mutata o quando il richiedente appartenga a una categoria di persone per la quale il dato percentuale non è rappresentativo. Il dato statistico ha valore soltanto indiziario e la verifica individuale deve precedere la qualificazione della domanda, perché da essa discende la compressione delle garanzie processuali. Se la determina presidenziale e il provvedimento di rigetto per manifesta infondatezza ex art. 39, par. 4, Reg. (UE) 2024/1348 si esauriscono nel richiamo al dato Eurostat, la procedura di frontiera non può ritenersi validamente instaurata e non produce gli effetti derogatori del rito: l'omissione non è una mera irregolarità formale, esclude l'art. 35-ter d.lgs. 25/2008 e i casi dell'art. 68, par. 3, Reg. (UE) 2024/1348, e comporta l'applicazione dell'art. 35-bis d.lgs. 25/2008. Richiamate le Sezioni Unite n. 11399/2024, il principio è traslabile dalla violazione dei termini a quella delle garanzie procedurali: il provvedimento è automaticamente sospeso e il ricorrente ha diritto a permanere sul territorio per la durata del procedimento.

Il Tribunale di Bologna (dott.ssa Stefania Cannavale) qualifica l'istanza di sospensione come accertamento del diritto a rimanere, dichiara applicabile l'art. 35-bis d.lgs. 25/2008 in luogo dell'art. 35-ter d.lgs. 25/2008 e accerta che il provvedimento impugnato è automaticamente sospeso per effetto del ricorso. La Commissione territoriale di Bologna aveva respinto la domanda per manifesta infondatezza ex art. 39, par. 4, Reg. (UE) 2024/1348, ritenendo integrata l'ipotesi dell'art. 42, par. 1, lett. j), Reg. (UE) 2024/1348. Secondo i dati riferiti dalla difesa e non desumibili dal testo del decreto, il richiedente è cittadino algerino, sbarcato a Cagliari e trasferito nel centro per la procedura di frontiera di Bologna (ex Caserma Gamberini).

Il controllo sulla soglia del 20%

Il controllo sulla regolarità della procedura è condotto d'ufficio; l'Amministrazione non ha depositato note. Il Tribunale rileva che il richiamo alla lett. j) nella determina presidenziale «resta meramente assertivo e si esaurisce nel riferimento al dato statistico Eurostat», e che allo stesso modo è motivato il provvedimento di rigetto. L'autorità deve esplicitare in concreto perché il richiedente non rientri in categorie esposte a specifici rischi e perché la percentuale sia significativa nel caso esaminato, confrontandosi con gli elementi già acquisiti agli atti.

Gli effetti sul rito

In difetto di questa verifica la procedura di frontiera «non può ritenersi validamente instaurata»: cadono la non automaticità della sospensione, la riduzione dei tempi del giudizio e la manifesta infondatezza ex art. 28-ter d.lgs. 25/2008. Il decreto esclude i casi dell'art. 68, par. 3, Reg. (UE) 2024/1348 e, richiamate le Sezioni Unite n. 11399/2024, estende il principio dalla violazione dei termini a quella delle garanzie procedurali.

Collocazione

La motivazione riprende quella di Trib. Palermo 9739/2026, compreso il richiamo all'art. 42, par. 3, lett. e), Reg. (UE) 2024/1348, che riguarda i minori non accompagnati: per un richiedente adulto il presupposto rilevante è il solo par. 1, lett. j). Sulla stessa soglia, nella procedura di frontiera, si vedano Trib. Venezia 13498/2026 e Trib. Venezia 13922/2026; in senso restrittivo, quando la Commissione indica più ragioni concorrenti, Trib. Firenze 11088/2026. Il decreto non esamina altri profili; secondo la difesa, il ricorso deduceva anche la violazione degli obblighi informativi e dell'orientamento legale.

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