← Tutta la giurisprudenza

Decreto cautelare (art. 35-bis, comma 4, d.lgs. 25/2008) · N.R.G. 14126-1/2026

Tribunale di Bologna, 16 settembre 2026

Riespansione procedura ordinaria · sospensione automatica

Massima

L'espressione «formalizzate» dell'art. 79, par. 3, Reg. (UE) 2024/1348 ha un significato tecnico che non coincide con la manifestazione della volontà (art. 26) né con la registrazione (art. 27): il Regolamento si applica a tutte le domande formalizzate dal 12 giugno 2026, indipendentemente dal momento della manifestazione della volontà, e l'art. 17, comma 4, d.l. 100/2026, che àncora il passaggio alla «presentazione», confligge con tale criterio. Il criterio temporale non dipende neppure dalla regolarità della formalizzazione, i cui vizi rilevano solo sul piano delle conseguenze procedimentali. Il principio di tutela dell'affidamento impone però di neutralizzare gli effetti pregiudizievoli del ritardo imputabile esclusivamente all'amministrazione: chi ha manifestato la volontà prima del 12 giugno 2026 poteva confidare che la domanda fosse formalizzata entro i termini della disciplina previgente, e se ciò fosse avvenuto la domanda sarebbe rimasta soggetta a quella disciplina. Superati tali termini, torna applicabile il principio di Cass., Sez. Un., n. 11399/2024: la deroga all'effetto sospensivo presuppone il corretto e tempestivo svolgimento della procedura accelerata, e il ricorso sospende automaticamente l'efficacia del provvedimento impugnato.

Il Tribunale di Bologna (giudice dott. Luca Minniti) accerta che il ricorso ha sospeso l'efficacia esecutiva del rigetto per manifesta infondatezza e dichiara non luogo a provvedere sull'istanza cautelare. Il ricorrente aveva manifestato la volontà il 12 marzo 2026; la domanda è stata formalizzata con il modello C3 il 6 luglio 2026, secondo il calendario fissato dall'amministrazione, e la Commissione ha applicato il Reg. (UE) 2024/1348.

Il criterio dell'art. 79, par. 3, e il contrasto con l'art. 17, comma 4, d.l. 100/2026

Il decreto muove dal «dato testuale inequivoco»: «formalizzate» (lodged, introduites) indica la fase dell'art. 28 Reg. (UE) 2024/1348, distinta dalla domanda fatta (art. 26) e registrata (art. 27). Il Regolamento si applica quindi a tutte le domande formalizzate dal 12 giugno 2026, «indipendentemente dal momento in cui il richiedente abbia manifestato la propria volontà». L'art. 17, comma 4, d.l. 100/2026 «confligge platealmente» con questa previsione, e la norma nazionale va letta alla luce di quella UE, non il contrario.

Il giudice non condivide né la lettura di Trib. Napoli 17179-1/2026, per cui l'art. 79, par. 3, non disciplinerebbe la domanda presentata prima e formalizzata dopo il 12 giugno, né quella del decreto dello stesso Tribunale del 15 settembre 2026 (R.G. 12956-1/2026), che richiede una formalizzazione conforme al Regolamento: la norma transitoria rinvia a «un fatto storico», e i vizi della formalizzazione incidono sulle conseguenze procedimentali, non sul regime applicabile.

La tutela dell'affidamento

Il correttivo è un altro. Seguendo Trib. Bologna 12908-1/2026 e Trib. Firenze 11120/2026, il decreto ritiene che gli effetti dell'art. 79, par. 3, vadano temperati «non per modificare il criterio dettato per il regime transitorio ma solo per privare la norma degli effetti pregiudizievoli abnormi», quando dipendano dalla scansione temporale fissata unilateralmente dall'amministrazione. Il richiedente poteva confidare in una formalizzazione entro il termine previgente di nove giorni (art. 28-bis, comma 2, d.lgs. 25/2008): se fosse stato rispettato, la domanda sarebbe rimasta soggetta alla disciplina previgente.

Poiché al 12 giugno quel termine era già decorso, si applica il principio di Cass., Sez. Un., n. 11399/2024: la deroga all'effetto sospensivo automatico presuppone il corretto e tempestivo svolgimento della procedura accelerata.

Sulla premessa il decreto è in contrasto con Trib. Bologna 13060-1/2026, che ritiene l'art. 17, comma 4, d.l. 100/2026 compatibile con il Regolamento; l'esito è lo stesso.

📄 Scarica il provvedimento (PDF)