← Tutta la giurisprudenza

Decreto cautelare (art. 35-bis, commi 3, 4 e 5, d.lgs. 25/2008) · N.R.G. 12908-1/2026

Tribunale di Bologna, 17 agosto 2026

Riespansione procedura ordinaria · sospensione automatica

Massima

Ai fini della disciplina transitoria dell'art. 17, comma 4, d.l. 100/2026, la domanda deve ritenersi «presentata» anteriormente al 12 giugno 2026 quando prima di tale data il richiedente ha manifestato la volontà di chiedere protezione e la successiva formalizzazione è intervenuta oltre i termini prescritti dalla disciplina previgente per causa non imputabile a lui, ma riconducibile all'amministrazione. Il termine «presentazione» del comma 4 non è sinonimo di «formalizzazione», impiegato dal comma 2 della stessa disposizione. L'inserimento in accoglienza costituisce elemento documentale significativo della già intervenuta manifestazione di volontà, poiché ai sensi dell'art. 2 d.lgs. 142/2015 lo status di richiedente conseguiva anche alla sola manifestazione. Applicata la disciplina previgente e superati i termini della procedura accelerata sia nella fase antecedente sia in quella successiva alla formalizzazione, la Commissione non avrebbe potuto pronunciare rigetto per manifesta infondatezza (SS.UU. n. 11399/2024): sospensione automatica del provvedimento impugnato e riespansione del termine di trenta giorni per il ricorso.

Il Tribunale di Bologna (giudice dott.ssa Angela Baraldi) ha dichiarato automaticamente sospeso il diniego con cui la Commissione territoriale di Bologna — Sezione di Forlì-Cesena, applicando il Reg. (UE) 2024/1348, aveva rigettato per manifesta infondatezza ex art. 39, par. 4, la domanda di un cittadino bangladese. Il decreto è di sedici giorni anteriore a Trib. Bologna 13590/2026 del 4 settembre — stessa giudice, stesso argomento, altro procedimento — e lo precede nel motivare la lettura dell'art. 17 d.l. 100/2026 su cui la scheda del 4 settembre si diffonde.

Il perno: «presentazione» del comma 4 non è «formalizzazione» del comma 2

Le date sono tre: manifestazione di volontà — coincidente con l'ingresso in accoglienza — il 19 maggio 2026; formalizzazione della domanda il 24 giugno; decisione della Commissione il 10 luglio. La Commissione ha applicato il regolamento nuovo «sul presupposto, si deve ritenere, della formalizzazione in data successiva all'entrata in vigore».

Il perno è un confronto interno alla norma transitoria italiana. Il comma 2 dell'art. 17 d.l. 100/2026 disciplina il momento in cui la domanda deve considerarsi formalizzata; il comma 4 subordina la conservazione della disciplina previgente alla presentazione anteriore al 12 giugno 2026. Due parole diverse nella stessa disposizione escludono che siano sinonimi: se il legislatore avesse voluto l'equivalenza, avrebbe usato lo stesso termine, conformandosi al lessico dell'art. 79, par. 3, Reg. (UE) 2024/1348.

L'inserimento in accoglienza come manifestazione documentata

L'inserimento in CAS è, per la disciplina previgente, «elemento documentale significativo della già intervenuta manifestazione di volontà»: ai sensi dell'art. 2 d.lgs. 142/2015 la qualità di richiedente conseguiva anche alla sola manifestazione, e nel caso di specie una PEC del centro alla Prefettura, del 19 maggio 2026, la attesta. La direttiva 2013/32 e la disciplina di attuazione imponevano la formalizzazione entro tre giorni lavorativi dalla manifestazione — sei nelle procedure di frontiera, prorogabili di dieci per «circostanze eccezionali» da esplicitare. Nessuno di questi termini è stato rispettato, e il ritardo non è imputabile al ricorrente.

Conseguenza processuale

Applicata la disciplina previgente, il mancato rispetto della procedura accelerata la degrada a ordinaria (SS.UU. n. 11399/2024): la Commissione non avrebbe potuto adottare la manifesta infondatezza, l'efficacia del rigetto è automaticamente sospesa e il termine per il ricorso torna a trenta giorni.

📄 Scarica il provvedimento (PDF)