Decreto cautelare (art. 35-bis, commi 4 e 4-bis, d.lgs. 25/2008) · R.G. 14053/2026
Massima
Nella procedura accelerata di frontiera ex art. 42, par. 1, lett. j), Reg. (UE) 2024/1348 l'autorità accertante deve rispettare i principi fondamentali e le garanzie del capo II del regolamento, in particolare l'obbligo di informare il richiedente, in modo tempestivo e in una lingua a lui comprensibile, dei diritti e degli obblighi previsti dal regolamento (art. 8, par. 2, Reg. (UE) 2024/1348, letto alla luce del considerando 31). Se la Commissione territoriale non documenta nel giudizio l'assolvimento di tali obblighi, ai sensi dell'art. 35-bis, comma 4, d.lgs. 25/2008 come modificato, la violazione dell'obbligo informativo preclude al richiedente l'esercizio adeguato, consapevole e tempestivo dei suoi diritti — compreso quello all'orientamento legale — e l'assolvimento del dovere di cooperazione dell'art. 9 Reg. (UE) 2024/1348: la censura è assorbente ogni altra questione, per la ragione più liquida, e il richiedente va autorizzato a rimanere per tutta la durata del processo.
Il Tribunale di Bologna (giudice dott.ssa Caterina Arcani) autorizza il richiedente a rimanere per tutta la durata del processo. La Commissione territoriale di Cagliari aveva respinto la domanda per manifesta infondatezza ex art. 39 Reg. (UE) 2024/1348, in ragione dell'art. 42, par. 1, lett. j), applicando la procedura accelerata.
Il decreto innesta la verifica sulla doppia architettura dell'art. 42, par. 1, Reg. (UE) 2024/1348 — che preserva «i principi fondamentali e le garanzie previste al capo II del regolamento» — e dell'art. 8, par. 2, dello stesso regolamento, che impone l'informazione «in una lingua che comprende o che, ragionevolmente, si suppone possa comprendere» sui termini e sulle fasi della procedura, sui diritti (compreso l'orientamento legale gratuito) e sugli obblighi, anche di cooperazione ai sensi dell'art. 9 Reg. (UE) 2024/1348. Il considerando 31 ne precisa la duplice qualità, scritta e, se necessario, orale, e la tempestività.
L'art. 35-bis, comma 4, d.lgs. 25/2008, come modificato dal d.l. 100/2026, impone al giudice dell'autorizzazione a permanere di «esaminare gli elementi di fatto e di diritto esposti dal ricorrente nell'istanza». A fronte dell'eccezione difensiva, la Commissione «non ha documentato nel presente giudizio l'assolvimento degli obblighi». La violazione, osserva il Tribunale, «non abbia consentito al richiedente protezione l'adeguato e consapevole, nonché tempestivo esercizio dei diritti previsti dal regolamento UE», né l'adempimento del dovere di cooperazione: è «censura assorbente ogni altra questione in virtù della ragione più liquida».
La decisione si colloca nel filone, già tracciato a Trieste e Bologna, che valorizza l'obbligo informativo come presidio sostanziale e non meramente formale della procedura di frontiera. La «ragione più liquida» consente di autorizzare la permanenza senza entrare nelle questioni sulla soglia del 20% — su cui si veda Trib. Bologna 15588/2026 — né nel confronto fra disciplina previgente e nuova.
Norme collegate