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Decreto cautelare (art. 35-bis, commi 4 e 4-bis, d.lgs. 25/2008) · R.G. 14053/2026

Tribunale di Bologna, 18 settembre 2026

Autorizzazione a rimanere

Massima

Nella procedura accelerata di frontiera ex art. 42, par. 1, lett. j), Reg. (UE) 2024/1348 l'autorità accertante deve rispettare i principi fondamentali e le garanzie del capo II del regolamento, in particolare l'obbligo di informare il richiedente, in modo tempestivo e in una lingua a lui comprensibile, dei diritti e degli obblighi previsti dal regolamento (art. 8, par. 2, Reg. (UE) 2024/1348, letto alla luce del considerando 31). Se la Commissione territoriale non documenta nel giudizio l'assolvimento di tali obblighi, ai sensi dell'art. 35-bis, comma 4, d.lgs. 25/2008 come modificato, la violazione dell'obbligo informativo preclude al richiedente l'esercizio adeguato, consapevole e tempestivo dei suoi diritti — compreso quello all'orientamento legale — e l'assolvimento del dovere di cooperazione dell'art. 9 Reg. (UE) 2024/1348: la censura è assorbente ogni altra questione, per la ragione più liquida, e il richiedente va autorizzato a rimanere per tutta la durata del processo.

Il Tribunale di Bologna (giudice dott.ssa Caterina Arcani) autorizza il richiedente a rimanere per tutta la durata del processo. La Commissione territoriale di Cagliari aveva respinto la domanda per manifesta infondatezza ex art. 39 Reg. (UE) 2024/1348, in ragione dell'art. 42, par. 1, lett. j), applicando la procedura accelerata.

L'obbligo informativo come garanzia procedurale strutturale

Il decreto innesta la verifica sulla doppia architettura dell'art. 42, par. 1, Reg. (UE) 2024/1348 — che preserva «i principi fondamentali e le garanzie previste al capo II del regolamento» — e dell'art. 8, par. 2, dello stesso regolamento, che impone l'informazione «in una lingua che comprende o che, ragionevolmente, si suppone possa comprendere» sui termini e sulle fasi della procedura, sui diritti (compreso l'orientamento legale gratuito) e sugli obblighi, anche di cooperazione ai sensi dell'art. 9 Reg. (UE) 2024/1348. Il considerando 31 ne precisa la duplice qualità, scritta e, se necessario, orale, e la tempestività.

Il meccanismo del controllo e la ragione più liquida

L'art. 35-bis, comma 4, d.lgs. 25/2008, come modificato dal d.l. 100/2026, impone al giudice dell'autorizzazione a permanere di «esaminare gli elementi di fatto e di diritto esposti dal ricorrente nell'istanza». A fronte dell'eccezione difensiva, la Commissione «non ha documentato nel presente giudizio l'assolvimento degli obblighi». La violazione, osserva il Tribunale, «non abbia consentito al richiedente protezione l'adeguato e consapevole, nonché tempestivo esercizio dei diritti previsti dal regolamento UE», né l'adempimento del dovere di cooperazione: è «censura assorbente ogni altra questione in virtù della ragione più liquida».

Collocazione

La decisione si colloca nel filone, già tracciato a Trieste e Bologna, che valorizza l'obbligo informativo come presidio sostanziale e non meramente formale della procedura di frontiera. La «ragione più liquida» consente di autorizzare la permanenza senza entrare nelle questioni sulla soglia del 20% — su cui si veda Trib. Bologna 15588/2026 — né nel confronto fra disciplina previgente e nuova.

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