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Decreto sulla sospensione dell'efficacia esecutiva e sull'autorizzazione a permanere (art. 35-bis, commi 3, 4 e 5, d.lgs. 25/2008) · N.R.G. 12908-1/2026

Tribunale di Bologna, 17 agosto 2026

Massima

Ai fini della disciplina transitoria dell'art. 17, comma 4, d.l. 100/2026, la domanda deve ritenersi «presentata» anteriormente al 12 giugno 2026 quando prima di tale data il richiedente ha manifestato la volontà di chiedere protezione e la successiva formalizzazione è intervenuta oltre i termini prescritti dalla disciplina previgente per causa non imputabile a lui, ma riconducibile all'amministrazione. Il termine «presentazione» del comma 4 non è sinonimo di «formalizzazione», impiegato dal comma 2 della stessa disposizione. L'inserimento in accoglienza costituisce elemento documentale significativo della già intervenuta manifestazione di volontà, poiché ai sensi dell'art. 2 d.lgs. 142/2015 lo status di richiedente conseguiva anche alla sola manifestazione. Applicata la disciplina previgente e superati i termini della procedura accelerata sia nella fase antecedente sia in quella successiva alla formalizzazione, la Commissione non avrebbe potuto pronunciare rigetto per manifesta infondatezza (SS.UU. n. 11399/2024): sospensione automatica del provvedimento impugnato e riespansione del termine di trenta giorni per il ricorso.

Il Tribunale di Bologna (giudice dott.ssa Angela Baraldi) ha dichiarato automaticamente sospeso il diniego con cui la Commissione territoriale di Bologna — Sezione di Forlì-Cesena, applicando il Reg. (UE) 2024/1348, aveva rigettato per manifesta infondatezza ex art. 39, par. 4, la domanda di un cittadino bangladese. Il decreto è di sedici giorni anteriore a Trib. Bologna 13590/2026 del 4 settembre — stessa giudice, stesso argomento, altro procedimento — e lo precede nel motivare la lettura dell'art. 17 d.l. 100/2026 su cui la scheda del 4 settembre si diffonde.

Il perno: «presentazione» del comma 4 non è «formalizzazione» del comma 2

Le date sono tre: manifestazione di volontà — coincidente con l'ingresso in accoglienza — il 19 maggio 2026; formalizzazione della domanda il 24 giugno; decisione della Commissione il 10 luglio. La Commissione ha applicato il regolamento nuovo «sul presupposto, si deve ritenere, della formalizzazione in data successiva all'entrata in vigore».

Il perno è un confronto interno alla norma transitoria italiana. Il comma 2 dell'art. 17 d.l. 100/2026 disciplina il momento in cui la domanda deve considerarsi formalizzata; il comma 4 subordina la conservazione della disciplina previgente alla presentazione anteriore al 12 giugno 2026. Due parole diverse nella stessa disposizione escludono che siano sinonimi: se il legislatore avesse voluto l'equivalenza, avrebbe usato lo stesso termine, conformandosi al lessico dell'art. 79, par. 3, Reg. (UE) 2024/1348.

L'inserimento in accoglienza come manifestazione documentata

L'inserimento in CAS è, per la disciplina previgente, «elemento documentale significativo della già intervenuta manifestazione di volontà»: ai sensi dell'art. 2 d.lgs. 142/2015 la qualità di richiedente conseguiva anche alla sola manifestazione, e nel caso di specie una PEC del centro alla Prefettura, del 19 maggio 2026, la attesta. La direttiva 2013/32 e la disciplina di attuazione imponevano la formalizzazione entro tre giorni lavorativi dalla manifestazione — sei nelle procedure di frontiera, prorogabili di dieci per «circostanze eccezionali» da esplicitare. Nessuno di questi termini è stato rispettato, e il ritardo non è imputabile al ricorrente.

Conseguenza processuale

Applicata la disciplina previgente, il mancato rispetto della procedura accelerata la degrada a ordinaria (SS.UU. n. 11399/2024): la Commissione non avrebbe potuto adottare la manifesta infondatezza, l'efficacia del rigetto è automaticamente sospesa e il termine per il ricorso torna a trenta giorni.

Nota sulla fonte

Provvedimento pubblicato nell'archivio «asilo» dell'Osservatorio romano sulla giustizia civile (romaosservatorio.it), che lo indica come «Trib. Bologna, 17 agosto 2026, Baraldi». PDF nativo digitale con generalità del ricorrente sostituite all'origine; il ricontrollo automatico e a occhio non ha rilevato dati personali residui.

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