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Decreto (istanza di autorizzazione a rimanere, art. 35-ter d.lgs. 25/2008) · N.R.G. 11250-1/2026

Tribunale di Bologna, Sez. specializzata immigrazione, 16 luglio 2026

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Massima

L'inammissibilità della domanda reiterata non può essere dichiarata senza il colloquio personale sull'ammissibilità: l'art. 55, par. 4 Reg. (UE) 2024/1348 consente di prescinderne solo quando dalla memoria scritta risulti chiaro che la domanda non implica nuovi elementi, e il novellato art. 29 d.lgs. 25/2008 — che omette l'obbligo di colloquio in assenza di memoria — confligge con la previsione inderogabile del regolamento. Il provvedimento è inoltre privo di ogni menzione dell'osservanza degli obblighi di orientamento legale.

Il Tribunale di Bologna, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini UE (giudice dott. Luca Minniti), ha accolto l'istanza di autorizzazione a rimanere sul territorio nazionale per l'intera durata del procedimento proposta da un richiedente la cui domanda reiterata era stata dichiarata inammissibile dalla Commissione territoriale di Bologna — Sezione Forlì-Cesena, perché ritenuta priva di nuovi elementi.

Sulla legge applicabile, il decreto muove dall'art. 79, par. 3 Reg. (UE) 2024/1348, che àncora l'applicazione della nuova disciplina alle domande formalizzate «a decorrere dal 12.6.26»: poiché la domanda in esame è stata formalizzata con il modello C3 del 12 giugno 2026 — ancorché registrata nei giorni precedenti — si applica il regolamento, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa del ricorrente.

Nel merito, il Tribunale rileva il contrasto tra la norma interna e il regolamento. L'art. 11 Reg. 2024/1348 prevede che, prima di decidere sull'ammissibilità ai sensi dell'art. 38, sia data al richiedente la possibilità di sostenere un colloquio sull'ammissibilità, nel quale addurre le motivazioni che spieghino perché i motivi di inammissibilità non si applichino al suo caso; l'art. 55, par. 4 consente di prescindere dal colloquio personale soltanto quando dalla memoria scritta depositata risulti chiaro che la domanda non implica i nuovi elementi di cui al par. 3. Non essendo previsti altri casi di omissione, il nuovo testo dell'art. 29 d.lgs. 25/2008 come modificato dal d.l. 100/2026 — nella parte in cui omette di prevedere l'obbligo di colloquio nel corso dell'esame preliminare quando non sia stata depositata una memoria — confligge con la previsione inderogabile dell'art. 55, parr. 3 e 4 del regolamento.

In fatto, il colloquio non risulta esperito e nel provvedimento si afferma espressamente che nessuna memoria è stata depositata, senza che l'autorità accertante — cui incombeva il relativo onere — ne dia conto. Il Tribunale aggiunge un rilievo di sistema: nel provvedimento manca ogni menzione dell'osservanza degli obblighi di orientamento legale, previsti espressamente anche per la decisione sull'ammissibilità dall'art. 16, par. 2, lett. b, sub ii), Reg. 2024/1348.

Da qui l'accoglimento dell'istanza, «in conseguenza dell'automatico effetto sospensivo del ricorso determinato dalla illegittimità della procedura speciale seguita».

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