Ordinanza (ricorso contro decreto di convalida del trattenimento) — con il seguito applicativo del Giudice di pace di Trieste · n. 24430/2026 — R.G. 15618/2026
Massima
Anche nella versione post-Patto, il richiedente la cui domanda sia respinta o dichiarata inammissibile nei casi dell'art. 32, comma 4, d.lgs. 25/2008 è inespellibile fino all'inutile scadenza del termine per proporre impugnazione, indipendentemente dalla tipologia di pronuncia di rigetto: la tesi opposta delle sezioni penali non può essere condivisa. La domanda reiterata dichiarata inammissibile per difetto di novità ricade nell'art. 29 d.lgs. 25/2008 e non negli artt. 56 e 68, par. 6, Reg. (UE) 2024/1348. La cassazione del decreto di convalida priva ex tunc di efficacia il provvedimento questorile di trattenimento. Il trattenimento disposto in esecuzione dell'attestazione dell'obbligo di rimpatrio è trattenimento pre-espulsivo ex art. 14 d.lgs. 286/1998, di competenza del Giudice di pace e non della sezione specializzata: non è un trattenimento ex art. 6 d.lgs. 142/2015. Il nuovo rito del ricorso per cassazione (art. 14.1 d.lgs. 286/1998) si applica ai decreti emessi dal 12 giugno 2026, avendo riguardo alla data del provvedimento impugnato.
La Prima Sezione civile della Cassazione (presidente Maria Acierno, relatrice Martina Flamini) smentisce la giurisprudenza delle sezioni penali sull'immediata espellibilità del richiedente la cui domanda sia stata respinta per manifesta infondatezza o inammissibilità. Il ricorso era contro il decreto del Giudice di pace di Torino n. 21788/2026 del 22 giugno 2026. Il d.l. 100/2026 ha riconsegnato alle sezioni civili la materia del trattenimento, dopo diciotto mesi di competenza delle sezioni penali.
La Corte muove dall'art. 32, comma 4, d.lgs. 25/2008:
«L'obbligo per il richiedente di lasciare il territorio nazionale, nei casi sopra indicati [...] sorge solo alla scadenza del termine per l'impugnazione.»
La regola vale per tutti i casi elencati dalla norma: rigetto semplice (lett. b), rigetto per manifesta infondatezza (lett. b-bis), alternativa di protezione interna (lett. b-ter), inammissibilità nelle ipotesi dell'art. 38, par. 1, Reg. 1348 (lett. b-quater), oltre alle fattispecie degli artt. 23, 23-bis, 29 e 29-bis d.lgs. 25/2008. Fino a quella scadenza l'attestazione dell'obbligo di rimpatrio, pur tenendo luogo dell'espulsione, non può essere eseguita.
Il caso era quello di una prima domanda reiterata dichiarata inammissibile per difetto di novità. La Corte colloca con precisione la fattispecie: non si tratta «né di una seconda o successiva domanda reiterata, né di una domanda presentata esclusivamente per ritardare o impedire una decisione di rimpatrio o di allontanamento», sicché essa ricade nell'art. 29 d.lgs. 25/2008 — che rinvia all'art. 38, par. 2, Reg. 1348 — e non negli artt. 56 e 68, par. 6, Reg. 1348, le sole disposizioni che consentirebbero di escludere il diritto di rimanere. Le altre ipotesi di inammissibilità dell'art. 38, par. 1, sono invece richiamate dal nuovo art. 32, comma 1, lett. b-quater).
Anche nella versione post-Patto, dunque, il richiedente è inespellibile fino all'inutile scadenza del termine per impugnare, indipendentemente dalla tipologia di pronuncia di rigetto. Poiché il trattenimento era stato disposto il 20 giugno 2026 e la decisione di inammissibilità era del 15 giugno, il termine non era decorso: la decisione «non poteva essere eseguita, con conseguente illegittimità del trattenimento adottato».
La Corte prende posizione su Cass. pen., Sez. I, n. 37701 del 12 novembre 2025 (che richiamava Cass. pen., Sez. I, n. 22275 del 12 giugno 2025), secondo cui nell'ipotesi dell'art. 35-bis, comma 3, lett. b), la decisione di inammissibilità è immediatamente esecutiva: «tale conclusione non può essere condivisa», anche in ragione dell'«ambiente normativo mutato» rispetto a quello esaminato da quelle pronunce. Il coordinamento con l'art. 35-bis è tracciato distinguendo i piani: l'art. 32, comma 4, regola il diritto di attendere la scadenza del termine prima che insorga l'obbligo di lasciare il territorio, mentre l'art. 35-bis regola il diritto di rimanere nella fase successiva all'impugnazione.
Il vizio del decreto torinese è ricondotto alla misura del controllo che la Costituzione impone al giudice della convalida. La Corte richiama Corte cost. n. 203/2024 (il trattenimento nel CPR incide sulla libertà personale) e l'«accezione piena» del controllo affermata da Corte cost. n. 105/2001, che «non può fermarsi ai margini del procedimento di espulsione», e ribadisce la propria giurisprudenza (Cass. n. 16496/2024, n. 30166/2023, n. 18404/2023): la verifica non si limita alle condizioni degli artt. 13, comma 4-bis, e 14, comma 1, d.lgs. 286/1998, ma si estende «all'esistenza ed efficacia del provvedimento espulsivo» e alla sua «manifesta illegittimità», presupposto indefettibile della privazione della libertà. Il Giudice di pace avrebbe dunque dovuto valutare se, al momento del trattenimento, il termine per impugnare fosse decorso.
Il secondo motivo, esaminato in via preliminare perché attinente alla competenza, è invece respinto. Il ricorrente sosteneva che, nella pendenza del termine per impugnare la decisione della Commissione, la convalida spettasse al Tribunale (artt. 2 e 6 d.lgs. 142/2015). La Corte replica che l'attestazione dell'obbligo di rimpatrio ex art. 32, comma 4, d.lgs. 25/2008 «tiene luogo e produce gli effetti» del provvedimento di espulsione, e il questore procede ai sensi dell'art. 13, commi 4 e 5, d.lgs. 286/1998; il comma 5.2 dello stesso art. 13 attribuisce la competenza al Giudice di pace. Il trattenimento era stato disposto «nella fase dell'esecuzione dell'espulsione»: non si è di fronte a un trattenimento ex art. 6 d.lgs. 142/2015, sicché non operano i principi sulla competenza del Tribunale fondati sulla permanenza dello status di richiedente fino alla decisione definitiva.
Il criterio non è del tutto sovrapponibile a quello dell'ordinanza gemella n. 24431/2026, che dà rilievo alla condizione di richiedente «a prescindere dal titolo in virtù del quale è stato disposto il trattenimento». Il punto di raccordo sta nei fatti: lì il trattenuto aveva rinnovato la manifestazione di volontà davanti alla Questura, qui no. Il trattenimento pre-espulsivo di chi ha ricevuto l'attestazione ex art. 32, comma 4, resta quindi davanti al Giudice di pace, che però deve verificarne l'eseguibilità.
È una delle prime applicazioni del rito introdotto dall'art. 12, comma 2, lett. g), d.l. 100/2026. La Corte fissa la regola intertemporale: il nuovo regime si applica ai provvedimenti su trattenimenti, proroghe e riesami «emessi dall'organo giurisdizionale competente dal 12 giugno 2026», data di entrata in vigore del decreto (art. 19 d.l. 100/2026). Trattandosi di disciplina del modello impugnatorio, conta la data del provvedimento impugnato e non quella della proposizione della domanda. Il ricorso era stato introdotto secondo il modello antevigente, ma la divergenza non ne tocca l'ammissibilità, essendo tempestive la notifica all'Avvocatura generale e l'iscrizione a ruolo.
L'ordinanza ricostruisce il passaggio dal vecchio art. 14, comma 6, d.lgs. 286/1998 (ricorso entro cinque giorni, solo per i motivi dell'art. 606, comma 1, lett. a), b) e c), c.p.p.), abrogato dalla lett. f) dello stesso art. 12 d.l. 100/2026, al nuovo art. 14.1 d.lgs. 286/1998:
Il collegio ristabilisce anche la regola per cui «la cassazione del decreto di convalida priva ex tunc il provvedimento amministrativo di efficacia», trattandosi dell'esercizio di un potere autoritativo eccezionale e rigidamente modulato anche sul piano dell'efficacia temporale: di qui la decisione nel merito, senza rinvio. Il dispositivo cassa il decreto del Giudice di pace, «non convalida il trattenimento» disposto dal Questore di Torino il 20 giugno 2026 «e ne dichiara l'inefficacia»: il trattenimento disposto prima della scadenza del termine per impugnare non ha mai avuto un valido fondamento. Sulle spese, il trattenuto è ammesso al patrocinio a spese dello Stato ex lege e il compenso del difensore va liquidato ai sensi degli artt. 82 e 83 d.P.R. 115/2002, senza regolazione delle spese in Cassazione.
Lo stesso ordine di accertamento — prima l'eseguibilità dell'obbligo di rimpatrio, poi il trattenimento o le misure alternative — è applicato in pari data dal Giudice di pace di Trieste, R.G. 1738/2026, di cui alla scheda Trib. Trieste, R.G. 4385/2026. Da leggere insieme all'ordinanza gemella n. 24431/2026 sulla competenza per la convalida.
Norme collegate