Ordinanza (ricorso contro decreto di convalida del trattenimento) — con il seguito applicativo del Giudice di pace di Trieste · n. 24430/2026 — R.G. 15618/2026
Massima
Anche nella versione post-Patto, il richiedente la cui domanda sia respinta o dichiarata inammissibile nei casi dell'art. 32, comma 4, d.lgs. 25/2008 è inespellibile fino all'inutile scadenza del termine per proporre impugnazione, indipendentemente dalla tipologia di pronuncia di rigetto: la tesi opposta delle sezioni penali non può essere condivisa. La domanda reiterata dichiarata inammissibile per difetto di novità ricade nell'art. 29 d.lgs. 25/2008 e non negli artt. 56 e 68, par. 6, Reg. (UE) 2024/1348. La cassazione del decreto di convalida priva ex tunc di efficacia il provvedimento questorile di trattenimento.
La Prima Sezione civile della Cassazione smentisce la giurisprudenza delle sezioni penali sull'immediata espellibilità del richiedente la cui domanda sia stata respinta per manifesta infondatezza o inammissibilità. Collegio presieduto da Maria Acierno, relatrice Martina Flamini, camera di consiglio del 24 luglio 2026, pubblicata il 4 agosto. Il ricorso era contro il decreto del Giudice di pace di Torino n. 21788/2026 del 22 giugno 2026.
Il rilievo istituzionale è dichiarato dallo stesso difensore che ha diffuso la decisione: dopo diciotto mesi di competenza delle sezioni penali, il d.l. 100/2026 ha riconsegnato la materia del trattenimento alle sezioni civili — e questa è una delle prime prove di quel ritorno.
La Corte muove dall'art. 32, comma 4, d.lgs. 25/2008, per cui le decisioni delle lettere b), b-bis), b-ter) e b-quater) del comma 1 e il verificarsi delle ipotesi degli artt. 23, 23-bis, 29 e 29-bis comportano l'obbligo di lasciare il territorio nazionale «alla scadenza del termine per l'impugnazione». Il principio affermato:
«L'obbligo per il richiedente di lasciare il territorio nazionale, nei casi sopra indicati [...] sorge solo alla scadenza del termine per l'impugnazione.»
Il caso di specie era una prima domanda reiterata dichiarata inammissibile per difetto di novità — la Commissione aveva rilevato che il ricorrente «non ha addotto nuovi elementi di valutazione in merito alle sue condizioni personali o alla situazione del Paese d'origine». La Corte è precisa nel collocare la fattispecie dentro il nuovo quadro: non si tratta «né di una seconda o successiva domanda reiterata, né di una domanda presentata esclusivamente per ritardare o impedire una decisione di rimpatrio o di allontanamento», dunque ricade nell'art. 29 d.lgs. 25/2008 (che rinvia all'art. 38, par. 2, Reg. 1348) e non negli artt. 56 e 68, par. 6, Reg. 1348 — le sole disposizioni che consentirebbero di escludere il diritto di rimanere.
È la mappa da tenere presente dopo il d.l. 100/2026: l'inammissibilità per difetto di novità della prima reiterata sta nell'art. 29, comma 1, lett. b), che rinvia all'art. 38, par. 2, Reg. 1348; le altre ipotesi di inammissibilità dell'art. 38, par. 1, sono richiamate dal nuovo art. 32, comma 1, lett. b-quater).
La conclusione, in sintesi: anche nella versione post-Patto il richiedente asilo è inespellibile fino all'inutile scadenza del termine per proporre l'impugnazione, indipendentemente dalla tipologia di pronuncia di rigetto. Poiché il trattenimento era stato disposto il 20 giugno 2026 e la decisione di inammissibilità era del 15 giugno 2026, il termine non era decorso: la decisione «non poteva essere eseguita, con conseguente illegittimità del trattenimento adottato».
La Corte prende posizione frontale su Cass. pen. Sez. 1, n. 37701 del 12 novembre 2025 (che richiamava Cass. pen. Sez. 1, n. 22275 del 12 giugno 2025), secondo cui nell'ipotesi dell'art. 35-bis, comma 3, lett. b), la decisione di inammissibilità è immediatamente esecutiva, tanto se il ricorso sia stato proposto quanto se il termine sia ancora pendente. «Tale conclusione non può essere condivisa», anche «dell'ambiente normativo mutato rispetto a quello preso in esame dalle pronunce richiamate».
Il coordinamento con l'art. 35-bis è tracciato con nettezza: il comma 4 regola la disciplina generale del diritto di attendere la scadenza del termine prima che insorga l'obbligo di lasciare il territorio, mentre l'art. 35-bis regola il diritto di rimanere nella fase successiva all'impugnazione — con il divieto di allontanamento del comma 5 fino alla scadenza del termine per formulare l'istanza e, se proposta con il ricorso, nelle more della decisione del comma 4-bis.
Il collegio ristabilisce anche la regola sulla sorte del provvedimento amministrativo: «la cassazione del decreto di convalida priva ex tunc il provvedimento amministrativo di efficacia», trattandosi dell'esercizio di un potere autoritativo eccezionale e rigidamente modulato anche sul piano dell'efficacia temporale. Da qui la decisione nel merito di annullamento del provvedimento questorile, senza rinvio.
Insieme all'ordinanza il difensore ha diffuso un provvedimento che ne mostra la ricaduta immediata, reso in «un caso seguito con Dora Zappia»: il decreto del Giudice di pace di Trieste (dott. Francesco Benincampi), R.G. 1738/2026, del 3 agosto 2026, che revoca in sede di riesame la misura alternativa della consegna del passaporto, perché — pendente l'istanza di autorizzazione a rimanere — l'obbligo di rimpatrio non è eseguibile e quindi mancano i presupposti anche per le misure alternative al trattenimento.
Quel decreto riguarda lo stesso procedimento definito il giorno dopo dal Tribunale di Trieste, ed è commentato per intero — con la cronologia completa dei due giudizi — nella scheda Trib. Trieste, R.G. 4385/2026, 4 agosto 2026, dove è anche linkato il PDF.
Vale la pena notare la convergenza: la Cassazione e il giudice di pace, lo stesso giorno e per vie autonome, applicano lo stesso ordine di accertamento — prima si verifica se l'obbligo di rimpatrio sia eseguibile, e solo dopo si discute di trattenimento o di misure alternative.
Da leggere insieme all'ordinanza gemella n. 24431/2026 sulla competenza per la convalida.
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