Decreto cautelare (art. 35-ter, comma 2, d.lgs. 25/2008) · R.G. 18361/2026
Formula del dispositivo: «dichiara che il ricorso produce effetto sospensivo automatico ai sensi dell'art. 68, par. 1, del Regolamento (UE) 2024/1348 e, per l'effetto, sospende l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato»
Massima
Ai sensi dell'art. 53, par. 2, lett. a), Reg. (UE) 2024/1348 la procedura di frontiera cessa in qualsiasi fase quando non sono più applicabili i motivi della procedura accelerata. Se dagli atti e dal ricorso emergono elementi da cui desumere che il richiedente, per l'orientamento sessuale dichiarato in audizione, appartiene a una categoria di persone per la quale la soglia del 20% non è rappresentativa, viene meno il presupposto dell'art. 42, par. 1, lett. j). Gli indicatori di discriminazione e violenza subiti per l'orientamento sessuale rendono inoltre il richiedente meritevole delle garanzie procedurali particolari dell'art. 21 e, a fortiori, delle garanzie informative dell'art. 8, che non risultano fornite quando in atti c'è il solo modulo di screening e non l'opuscolo informativo. La domanda torna alla procedura ordinaria, si applica l'art. 35-bis d.lgs. 25/2008 e il ricorso sospende automaticamente.
Il Tribunale di Torino (giudice dott. Valerio Brecciaroli) accerta l'insussistenza dei presupposti della procedura accelerata di frontiera, dispone la prosecuzione del giudizio con il rito dell'art. 35-bis d.lgs. 25/2008, dichiara che il ricorso ha effetto sospensivo automatico e ordina il rilascio del documento previsto dall'art. 4, comma 4, d.lgs. 142/2015.
Il richiedente, cittadino del Bangladesh sbarcato dopo un'operazione di ricerca e soccorso, era stato sottoposto alla procedura di frontiera con determina dell'8 settembre 2026, in base all'art. 42, par. 1, lett. j), Reg. (UE) 2024/1348. La difesa aveva contestato la procedura e chiesto l'autorizzazione a rimanere.
Il decreto parte dall'art. 53, par. 2, lett. a): la procedura di frontiera cessa «in qualsiasi fase» quando i motivi della procedura accelerata non sono, o non sono più, applicabili. Dagli atti e dal ricorso emergono elementi che richiedono un maggiore approfondimento e dai quali si può desumere che il ricorrente, «per il suo orientamento sessuale (così come dichiarato durante l'audizione)», appartenga a una categoria di persone per la quale la percentuale del 20% non è rappresentativa.
Lo stesso profilo rileva sotto l'art. 21, par. 2: gli indicatori di discriminazione e violenza subiti per l'orientamento sessuale rendono il ricorrente meritevole delle garanzie procedurali particolari «e a fortiori delle garanzie informative di cui all'art. 8», richiamate dall'art. 43 come condizione della procedura di frontiera. In atti c'era «il solo "modulo screening"», ma nessun documento da cui risultasse la consegna delle informazioni dell'art. 8, «es. l'opuscolo di cui al paragrafo 7».
Il Tribunale di Torino ha deciso negli stessi giorni ricorsi analoghi contro decisioni rese in procedura di frontiera, con esiti diversi: sulla riconduzione alla procedura ordinaria si legga Trib. Torino 18357/2026 e, per il caso in cui il Tribunale si è limitato ad autorizzare a rimanere nei luoghi di frontiera, Trib. Torino 18359/2026.
Norme collegate