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Decreto cautelare (art. 35-ter, comma 2, d.lgs. 25/2008) · R.G. 18359/2026

Tribunale di Torino, 13 ottobre 2026

Autorizzazione a rimanere

Formula del dispositivo: «autorizza il ricorrente a rimanere, ai sensi dell'art. 35-ter, commi 4 e 5, d.lgs. n. 25/2008, nei luoghi individuati ai sensi dell'art. 54, par. 3, del Regolamento (UE) 2024/1348»

Massima

Nel ricorso contro il rigetto adottato in procedura di frontiera, la sussistenza di gravi e circostanziate ragioni — le vicende riferite alla Commissione e la necessità di approfondire la possibile appartenenza del richiedente a una categoria per la quale la soglia del 20% dell'art. 42, par. 1, lett. j), Reg. (UE) 2024/1348 non è rappresentativa — giustifica l'autorizzazione a rimanere ex art. 68, par. 4, Reg. (UE) 2024/1348 e art. 35-ter, commi 4 e 5, d.lgs. 25/2008 nei luoghi individuati ai sensi dell'art. 54, par. 3, del Regolamento, nelle more della decisione. Alla scadenza delle dodici settimane dalla registrazione della domanda, il ricorrente sarà autorizzato a entrare nel territorio nazionale, salvo che entro tale termine sia adottata la decisione sul ricorso (art. 35-ter, comma 5).

Il Tribunale di Torino (giudice dott.ssa Monica Mastrandrea) autorizza il ricorrente, cittadino del Bangladesh, a rimanere nei luoghi individuati ai sensi dell'art. 54, par. 3, Reg. (UE) 2024/1348 nelle more della decisione sul ricorso contro il rigetto adottato in procedura di frontiera.

La procedura e il ricorso

La determina amministrativa del 22 settembre 2026 aveva applicato la procedura di frontiera per lo sbarco a seguito di un'operazione di ricerca e soccorso (art. 43, par. 1, lett. c) e per la provenienza da un Paese con tasso di riconoscimento inferiore al 20% (art. 42, par. 1, lett. j). Il ricorso, con istanza di autorizzazione a rimanere, era stato depositato il giorno successivo alla notifica, nel termine di cinque giorni dell'art. 35-ter d.lgs. 25/2008.

Le gravi e circostanziate ragioni

Il decreto riprende la formula della sezione torinese: sussistono gravi e circostanziate ragioni «alla luce delle allegazioni e documenti difensivi», con riguardo a quanto riferito alla Commissione sulle ragioni dell'espatrio, ed è necessario approfondire la possibile appartenenza del richiedente a una categoria di persone «le cui esigenze di protezione impediscono di considerare rappresentativa una percentuale di riconoscimento pari o inferiore al 20 %».

L'autorizzazione nei luoghi di frontiera

Il tratto proprio del decreto è la portata dell'autorizzazione. Il Tribunale non riconduce la procedura all'ordinaria e applica l'art. 68, par. 4, nel quadro del rito di frontiera: il ricorrente è autorizzato a rimanere non nel territorio nazionale, ma «nei luoghi individuati ai sensi dell'art. 54, par. 3», e il decreto dà atto che, ai sensi dell'art. 35-ter, comma 5, alla scadenza delle dodici settimane dalla registrazione della domanda, avvenuta il 29 agosto 2026, il ricorrente sarà autorizzato a entrare nel territorio, salvo decisione anteriore ex comma 6. La cancelleria comunica il decreto alla Prefettura di Asti e all'ente gestore.

Collocazione

Negli stessi giorni il Tribunale di Torino, su ricorsi analoghi, ha invece ricondotto la procedura all'ordinaria per vulnerabilità e difetto di informativa: Trib. Torino 18361/2026 e Trib. Torino 18357/2026. Il decreto non si pronuncia sulla regolarità della procedura.

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