Decreto cautelare (art. 35-ter, comma 2, d.lgs. 25/2008) · R.G. 18359/2026
Formula del dispositivo: «autorizza il ricorrente a rimanere, ai sensi dell'art. 35-ter, commi 4 e 5, d.lgs. n. 25/2008, nei luoghi individuati ai sensi dell'art. 54, par. 3, del Regolamento (UE) 2024/1348»
Massima
Nel ricorso contro il rigetto adottato in procedura di frontiera, la sussistenza di gravi e circostanziate ragioni — le vicende riferite alla Commissione e la necessità di approfondire la possibile appartenenza del richiedente a una categoria per la quale la soglia del 20% dell'art. 42, par. 1, lett. j), Reg. (UE) 2024/1348 non è rappresentativa — giustifica l'autorizzazione a rimanere ex art. 68, par. 4, Reg. (UE) 2024/1348 e art. 35-ter, commi 4 e 5, d.lgs. 25/2008 nei luoghi individuati ai sensi dell'art. 54, par. 3, del Regolamento, nelle more della decisione. Alla scadenza delle dodici settimane dalla registrazione della domanda, il ricorrente sarà autorizzato a entrare nel territorio nazionale, salvo che entro tale termine sia adottata la decisione sul ricorso (art. 35-ter, comma 5).
Il Tribunale di Torino (giudice dott.ssa Monica Mastrandrea) autorizza il ricorrente, cittadino del Bangladesh, a rimanere nei luoghi individuati ai sensi dell'art. 54, par. 3, Reg. (UE) 2024/1348 nelle more della decisione sul ricorso contro il rigetto adottato in procedura di frontiera.
La determina amministrativa del 22 settembre 2026 aveva applicato la procedura di frontiera per lo sbarco a seguito di un'operazione di ricerca e soccorso (art. 43, par. 1, lett. c) e per la provenienza da un Paese con tasso di riconoscimento inferiore al 20% (art. 42, par. 1, lett. j). Il ricorso, con istanza di autorizzazione a rimanere, era stato depositato il giorno successivo alla notifica, nel termine di cinque giorni dell'art. 35-ter d.lgs. 25/2008.
Il decreto riprende la formula della sezione torinese: sussistono gravi e circostanziate ragioni «alla luce delle allegazioni e documenti difensivi», con riguardo a quanto riferito alla Commissione sulle ragioni dell'espatrio, ed è necessario approfondire la possibile appartenenza del richiedente a una categoria di persone «le cui esigenze di protezione impediscono di considerare rappresentativa una percentuale di riconoscimento pari o inferiore al 20 %».
Il tratto proprio del decreto è la portata dell'autorizzazione. Il Tribunale non riconduce la procedura all'ordinaria e applica l'art. 68, par. 4, nel quadro del rito di frontiera: il ricorrente è autorizzato a rimanere non nel territorio nazionale, ma «nei luoghi individuati ai sensi dell'art. 54, par. 3», e il decreto dà atto che, ai sensi dell'art. 35-ter, comma 5, alla scadenza delle dodici settimane dalla registrazione della domanda, avvenuta il 29 agosto 2026, il ricorrente sarà autorizzato a entrare nel territorio, salvo decisione anteriore ex comma 6. La cancelleria comunica il decreto alla Prefettura di Asti e all'ente gestore.
Negli stessi giorni il Tribunale di Torino, su ricorsi analoghi, ha invece ricondotto la procedura all'ordinaria per vulnerabilità e difetto di informativa: Trib. Torino 18361/2026 e Trib. Torino 18357/2026. Il decreto non si pronuncia sulla regolarità della procedura.
Norme collegate