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Decreto cautelare (art. 35-bis, comma 4, d.lgs. 25/2008) · R.G. 44893/2026

Tribunale di Roma, 9 ottobre 2026

Riespansione procedura ordinaria · sospensione automatica

Formula del dispositivo: «dà atto che l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato è automaticamente sospesa dalla proposizione del ricorso»

Massima

Ove la domanda di protezione internazionale sia stata «formalizzata» prima del 12 giugno 2026, il motivo di impugnazione del provvedimento della Commissione territoriale fondato sull'errata applicazione delle norme del Patto non appare — prima facie — fondato, perché, ai sensi dell'art. 17, comma 4, d.l. 100/2026, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2026 n. 145, ai procedimenti avviati di seguito a una presentazione anteriore al 12 giugno 2026 continua ad applicarsi la disciplina previgente fino alla conclusione dei procedimenti medesimi. In tale regime, l'impugnazione del provvedimento con cui la Commissione territoriale ha dichiarato l'estinzione del procedimento per ritiro della domanda non ricade in alcuna delle ipotesi di esclusione della sospensione automatica di cui all'art. 35-bis, comma 3, lettere b) e c), o comma 5, d.lgs. 25/2008: l'efficacia esecutiva è automaticamente sospesa dalla proposizione del ricorso, con rilascio del permesso di soggiorno provvisorio per tutta la durata del procedimento.

Il Tribunale di Roma (XVIII Sezione civile, giudice designato dott. Francesco Rossini) dà atto dell'automatica sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento della Commissione territoriale con cui era stata dichiarata l'estinzione del procedimento di protezione internazionale per ritiro della domanda, e ordina il rilascio del permesso di soggiorno provvisorio per tutta la durata del giudizio. La domanda era stata formalizzata il 19 marzo 2026 — prima del 12 giugno 2026 — rendendo prima facie infondato il motivo basato sull'erronea applicazione del Patto.

L'ancoraggio al regime previgente ex art. 17, comma 4, d.l. 100/2026

Il decreto applica l'art. 17, comma 4, d.l. 100/2026, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2026 n. 145: ai procedimenti avviati di seguito a una domanda presentata prima del 12 giugno 2026, «continua ad applicarsi la disciplina previgente fino alla conclusione dei procedimenti medesimi» — pur decidendo il Tribunale in composizione monocratica anche nei procedimenti diversi da quelli di cui all'art. 16, comma 1, d.lgs. 25/2008. Il doppio binario sostanziale e processuale, con monocraticità generalizzata e disciplina sostanziale previgente, riflette la ratio della norma intertemporale.

L'estinzione per ritiro e la sospensione automatica

Il decreto affronta la questione della sorte processuale dell'estinzione dichiarata dalla Commissione per avvenuto ritiro della domanda. Nel regime previgente ratione temporis applicabile, il caso «non si verte in alcuna delle ipotesi di cui all'art. 35-bis comma 3 lettere b) e c) o comma 5»; né il ricorrente ha allegato una delle condizioni dell'art. 35-bis, comma 3, lettere a), d) e d-bis). Opera dunque la regola generale della sospensione automatica dell'atto impugnato per effetto della proposizione del ricorso.

Rito e udienza

Il decreto fissa l'udienza di comparizione «senza l'audizione dell'interessato» per il 17 giugno 2027, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c.; e invita il difensore, ove ritenuto l'interesse all'accoglimento della sola protezione speciale, a chiedere l'anticipazione dell'udienza con parziale rinuncia agli atti relativi alle protezioni maggiori, documentando l'attualità dei rapporti di lavoro.

Il decreto si colloca accanto a Trib. Perugia 2948/2026 sulla sospensione automatica nell'impugnazione dei provvedimenti di estinzione nel regime previgente, e con Trib. Torino 17608/2026 e Trib. Milano 31896/2026 sul perimetro del regime transitorio ex art. 17, comma 4, d.l. 100/2026.

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