Decreto cautelare (sospensione dell'efficacia esecutiva, art. 3, comma 3-quater, d.lgs. 25/2008) · R.G. oscurato nel provvedimento (anno 2026)
Massima
Per l'impugnazione di una decisione di trasferimento adottata dall'Unità Dublino nei confronti di chi ha registrato la domanda di protezione internazionale prima del 1° luglio 2026 rileva l'art. 84, par. 2, Reg. (UE) 2024/1351, che rimette l'individuazione dello Stato membro competente ai criteri del Reg. (UE) n. 604/2013. Concorrono a integrare le gravi e circostanziate ragioni dell'art. 3, comma 3-quater, d.lgs. 25/2008 l'incompletezza formale del provvedimento di trasferimento — che richiama un articolo del Regolamento rimasto non indicato — e la genericità del riferimento alla vita privata e familiare del ricorrente a fronte di specifiche allegazioni e produzioni documentali.
Il Tribunale di Roma, XVIII Sezione civile (giudice dott. Francesco Rossini), ha sospeso l'efficacia esecutiva della decisione con cui il Ministero dell'Interno — Unità Dublino aveva disposto il trasferimento del ricorrente in Belgio, e ha fissato per la trattazione il 6 novembre 2026.
È la prima decisione pubblicata qui sul regime transitorio del Regolamento AMMR — il Reg. (UE) 2024/1351, che sostituisce Dublino III — e arriva mentre in lista ASGI si discute proprio di quale disciplina governi le impugnazioni contro i trasferimenti decisi nell'estate 2026.
Il provvedimento impugnato attesta che il ricorrente ha «registrato domanda di protezione internazionale in Italia in data 30 aprile 2026». Il Tribunale richiama allora per intero l'art. 84 del Reg. (UE) 2024/1351, rubricato «Disposizioni transitorie»:
- Quando la domanda è stata registrata dopo il 1° luglio 2026, i fatti che potrebbero determinare la competenza di uno Stato membro in virtù del presente regolamento sono presi in considerazione anche se precedenti a tale data.
- Per le domande di protezione internazionale registrate prima del 1° luglio 2026 lo Stato membro competente per l'esame è individuato conformemente ai criteri enunciati nel regolamento (UE) n. 604/2013.
La data di registrazione è dunque anteriore alla soglia, e ricade nel par. 2: la competenza si individua con i criteri di Dublino III.
Va detto con precisione che cosa la decisione fa e che cosa non fa. Il decreto cita l'art. 84 e ne trae il quadro in cui inserisce il caso; non enuncia però il principio — dibattuto in lista — se il richiamo del par. 2 ai soli «criteri» di competenza attragga l'intero Regolamento 604/2013 (termini per la ripresa in carico, obblighi informativi, colloquio) oppure valga solo per i criteri in senso stretto, lasciando il resto al nuovo Regolamento. Su quel punto la decisione non prende posizione: è una pronuncia cautelare, e le ragioni della sospensione sono altre. Chi cerca un precedente sulla portata dell'art. 84 non lo troverà qui.
Il Tribunale valuta «complessivamente» due elementi e li ritiene sufficienti a integrare le «gravi e circostanziate ragioni» dell'art. 3, comma 3-quater, d.lgs. 25/2008.
1. Il provvedimento dell'Unità Dublino è incompleto. È il rilievo più notevole, e merita di essere letto testualmente. Il decreto di trasferimento motiva richiamando la nota del 25.06.2026 con cui il Belgio ha riconosciuto la propria competenza, ma nel farlo recita:
…in quanto ricorrono nel caso in esame i presupposti previsti all'art. Scegliere un elemento. Del Regolamento (UE) 2024/1351…
«Scegliere un elemento» è il testo segnaposto di un menu a tendina di Word rimasto non compilato: l'atto non indica quale articolo del Regolamento fondi la competenza. Il Tribunale ne prende atto in termini asciutti — il riferimento alla nota belga «non appare formalmente completo» — ma la conseguenza è sostanziale: un provvedimento che dispone il trasferimento verso un altro Stato membro non dice in base a quale norma.
Il dettaglio ha un interesse che va oltre il singolo caso: suggerisce che i decreti dell'Unità Dublino siano prodotti su modello standardizzato, e che il modello venga licenziato senza controllo dei campi variabili. Vale la pena controllare questo passaggio in ogni decisione di trasferimento notificata in questo periodo.
2. Il riferimento alla vita privata e sociale è generico. Il decreto impugnato liquida il profilo in termini standard «a fronte delle specifiche allegazioni e produzioni documentali fornite nella presente sede». Dalla discussione in lista risulta che il ricorrente aspetta un figlio dalla compagna: circostanza che il provvedimento amministrativo non ha considerato.
Sospesa l'efficacia del provvedimento, il Tribunale assegna alle parti cinque giorni dalla notifica per note difensive e altri cinque per repliche, ritiene non necessaria la comparizione ex art. 3, comma 3-septies, d.lgs. 25/2008 e tratta la causa in forma cartolare, fissando l'udienza del 6 novembre 2026 sostituita, ex art. 127-ter c.p.c., dal deposito di note scritte entro quella data.
Ordina infine al ricorrente di documentare, con la memoria, l'eventuale presenza in una struttura di accoglienza governativa o del sistema di protezione al momento del deposito del ricorso, «o in alternativa che renda espressa dichiarazione in tal senso, anche se negativa».
Diffuso in lista ASGI il 24 agosto 2026 dall'avv. Giorgio Groppali, all'interno del thread aperto il 23 agosto dall'avv. Lucia Batani su un trasferimento verso la Germania — caso analogo ma distinto, di cui non risulta ancora pubblicata una decisione. Il thread solleva due questioni che questo decreto lascia aperte e che restano senza risposta giurisprudenziale:
Aggiornamento (31 agosto 2026). Sul primo punto il confronto in lista si è chiuso, pur senza giurisprudenza: il termine resta quello di trenta giorni dell'art. 3, comma 3-ter, d.lgs. 25/2008, che nessuna norma interna ha adeguato al Regolamento del 2024, e che è stato letto come disposizione interna più favorevole non in contrasto con gli obiettivi del Regolamento. Va però segnalato che trenta giorni eccedono il tetto delle tre settimane fissato dall'art. 43, par. 2, e che l'orientamento prudenziale espresso da più difensori è di depositare comunque entro ventuno giorni finché la questione non sia decisa. Sul rapporto tra l'art. 84, par. 2, e il Reg. 604/2013 la lettura convergente è che alle domande registrate e formalizzate prima del 1° luglio 2026 si applichi Dublino III — la stessa collocazione che fa questo decreto.
Il provvedimento è anonimizzato all'origine: numero di R.G. e generalità del ricorrente sono coperti, e la scheda identifica la decisione per corte, sezione, giudice e data.
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